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TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEI CONDOMINI, scadenza il 31/12/2016. Da Confedilizia un interessante guida con video.
15/12/2016

TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEI CONDOMINI, scadenza il 31/12/2016. Da Confedilizia un interessante guida con video.

Fonte: confedilizia.it

Termoregolazione e contabilizzazione del calore, quello che c’è da sapere.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 141/2016, che modifica e integra il provvedimento (d.lgs. n. 102/2014) che impone, in ogni condominio, di verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

In particolare, nei condominii e negli “edifici polifunzionali” riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, si prevede l’installazione obbligatoria a cura del proprietario – entro il 31.12.2016 – “di sotto-contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi” (ciò che può valutarsi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459) “e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali”.

Eventuali casi di impossibilità tecnica all’installazione dei dispositivi suddetti “o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali” devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

Quanto appena detto vale – ora, come prime delle modifiche correttive– per i cosiddetti impianti a diramazione orizzontale, in cui è possibile installare un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare.

Diversamente, nei casi in cui “l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento”, si prevede il ricorso – sempre a cura dei proprietari interessati – “all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti”.

Ciò, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere “non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459”.

Quanto sopra vale – come in precedenza – per i cosiddetti impianti a colonna verticale, in cui non è possibile installare un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare e si deve ricorrere all’installazione di rilevatori di consumi in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.

Per la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico (se prodotta in modo centralizzato), l’importo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200.

Ma per risolvere i problemi scaturenti da tale unica modalità di suddivisione, rilevati in particolare nelle estremità degli edifici, il decreto correttivo prevede che, ove tale norma tecnica non sia applicabile o siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50%, sia possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

In tal caso, gli importi rimanenti potranno essere ripartiti, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Mentre resta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi in questione, che la suddivisione venga effettuata in base ai soli millesimi.

Fonte: confedilizia.it

per visualizzare i video e l'articolo originario cliccare qua.

 


 
 
 
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