AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2007, nelle
comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonche'
nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto e del
cinque per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo
svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da
parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei
professionisti abilitati.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2007 da
parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.
1.1. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono
trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di
dichiarazione 730/2007 e nella scheda relativa alla scelta dell'otto
e del cinque per mille dell'IRPEF, secondo le specifiche tecniche di
cui all'Allegato A del presente provvedimento.
1.2. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati che comunicano
ai sostituti d'imposta i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4
integrativo, relativi ai redditi 2006, mediante supporti informatici,
devono osservare le specifiche tecniche di cui all'Allegato B del
presente provvedimento.
1.3. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati che ricevono,
quali intermediari, dai sostituti d'imposta le buste contenenti la
scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF,
devono trasmettere in via telematica i relativi dati secondo le
specifiche tecniche di cui all'Allegato C del presente provvedimento.
2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2007 da
parte dei sostituti d'imposta.
2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale con
riferimento all'anno d'imposta 2006 devono trasmettere in via
telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati
contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2007, osservando le
specifiche tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento.
3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2007 da
parte degli intermediari abilitati.
3.1. Gli intermediari abilitati devono trasmettere in via
telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2007 e
nelle schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille
dell'IRPEF, mod. 730-1, consegnati dai sostituti d'imposta che hanno
prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche
contenute, rispettivamente, nell'Allegato A e nell'Allegato C al
presente provvedimento.
4. Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per
l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei
CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.
4.1. Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza
fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei
professionisti abilitati devono essere seguite le istruzioni
contenute nell'Allegato D al presente provvedimento.
Motivazioni.
Con il provvedimento 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007,
sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto
d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato,
730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche'
la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la
dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2007 da parte dei
soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
Tale provvedimento prevede, tra l'altro, che i CAF-dipendenti, i
professionisti abilitati ed i sostituti d'imposta che prestano
assistenza fiscale nell'anno 2007 devono trasmettere in via
telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle
dichiarazioni modello 730/2007 da loro elaborati, osservando le
specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento.
Per cio' che concerne la trasmissione dei dati contenuti nella
scheda relativa alla scelta dell'otto e del cinque per mille
dell'IRPEF, i CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono
trasmetterli direttamente in via telematica, mentre i sostituti
d'imposta devono consegnare le buste che contengono le predette
schede ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale o ad un
intermediario abilitato, per le cui modalita' di consegna si fa
rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento del 15 gennaio 2007
di approvazione del modello 730/2007.
Il citato provvedimento del 15 gennaio 2007 stabilisce, inoltre,
che nel caso in cui i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4
integrativo siano comunicati ai sostituti d'imposta mediante supporti
informatici (terzo periodo del punto 1.2), devono essere osservate le
specifiche tecniche stabilite con successivo provvedimento.
Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni,
con il presente provvedimento sono definiti:
- nell'Allegato A, il contenuto e le specifiche tecniche da
adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle
Entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2007, da
parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti, dei professionisti
abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale
incarico;
- nell'Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei modelli 730-4/2007 e 730-4/2007 integrativo, da
osservare da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati
che comunicano ai sostituti d'imposta i dati contenuti in tali
modelli mediante supporti informatici;
- nell'Allegato C, le specifiche tecniche per l'invio dei dati
riguardanti la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per
mille dell'IRPEF da parte dei CAF-dipendenti, dei professionisti
abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale
incarico;
- nell'Allegato D, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei
sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti
abilitati degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale
prestata.
- Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalita' tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del
Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del
Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e
successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;
Provvedimento 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007:
approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto
d'imposta, 730-2 per il C.A.F. ed il professionista abilitato, 730-3,
730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche' della
bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione
semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, da presentare nell'anno 2007 da parte dei soggetti che si
avvalgono dell'assistenza fiscale.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2007
Il Direttore dell'Agenzia: Romano
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