E’ illegittimo il bando di gara per l’affidamento della concessione di un servizio che non indichi il fatturato stimato della concessione, a nulla rilevando il valore minimo della concessione stessa
Obbligo di indicare nel bando per l’affidamento di una concessione di servizi il fatturato stimato della concessione
Tar Toscana 1 febbraio 2017 n. 173
------------------------
Contratti della Pubblica amministrazione – Concessione – Concessione servizi - Omessa indicazione fatturato stimato della concessione – Art. 167, commi 1 e 2, d.lgs. n. 50 del 2016 – Illegittimità – Concessione di modico valore – Irrilevanza ex se.
-----------------------
E’ illegittimo il bando di gara per l’affidamento della concessione di un servizio che non indichi il fatturato stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167, commi 1 e 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a nulla rilevando il valore minimo della concessione stessa (1).
(1) Ad avviso del Tar si tratta di una previsione dal contenuto obbligatorio che costituisce sostanziale recepimento, nell’ordinamento italiano, dell’art. 8 della direttiva del Parlamento e del Consiglio 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, senza alcuna previsione (ed in questo è una significativa differenza con la direttiva comunitaria) di soglie minime di applicabilità o di una qualche esenzione riservata alle concessioni di minore valore economico.
Non sussiste pertanto alcuna possibilità di recepire le argomentazioni delle Amministrazioni resistenti, tendenti ad escludere l’applicabilità della previsione alle concessioni di minore valore o complessità applicativa, trattandosi di costruzione che non trova alcun addentellato nel testo normativo che, come già ribadito, prevede la necessità dell’adempimento con riferimento a tutte le concessioni, indipendentemente dalla natura della prestazione o dal valore.
Si tratta, infatti, di previsione finalizzata a garantire al partecipante alla procedura la possibilità di formulare la propria offerta nella più completa conoscenza dei dati economici del servizio da svolgere ovvero di una necessità che si presenta comune a tutte le concessioni (sia di minimo importo che di elevato valore economico.
Il Tar ha poi escluso che l’indicazione del valore stimato della concessione possa essere surrogata dalla stima del numero dei possibili utenti, operando il citato art. 167, d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, un preciso riferimento ad un valore della concessione stimato in termini monetari (secondo i precisi criteri di cui al comma 4 dell’art.
fonte: giustizia amministrativa.it
Per visionare l'articolo originario cliccare qui.
PER VISIONARE LA SENTENZA CLICCARE QUI
|