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NUOVO CODICE APPALTI, PUBBLICATI I REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA
15/02/2017

pubblicato in Gazzetta il Decreto ministeriale recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione....

Sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 201, n. 263 recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2017

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In anteprima citiamo gli articoli del nuovo codice appalti che stabiliscono la realizzazione di tale Decreto:

articolo 24, D.Lgs 50/2016 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

Comma 2: Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata n vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.

Comma 5: Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.

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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 201, n. 263

Il Decreto (regolamento) è composto da 9 articoli che sono i seguenti:

  • art. 1: Requisiti dei professionisti singoli o associati
  • art. 2: Requisiti delle societa' di professionisti
  • art. 3: Requisiti delle societa' di ingegneria
  • art. 4: Requisiti dei raggruppamenti temporanei
  • art. 5: Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria e dei GEIE
  • art. 6: Obblighi di comunicazione
  • art. 7: Verifica dei requisiti e delle capacita' ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento
  • art. 8: Requisiti di regolarita' contributiva
  • art. 9: Abrogazioni ed entrata in vigore

VISIONA IL DECRETO DAL SITO DELLA GAZZETTA UFFICIALE

 


 
 
 
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