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sentenze e pareri: SENTENZA TAR NAPOLI 831/2017: RAPPORTO TRA RICORSO PRINCIPALE E RICORSO INCIDENTALE NEL CONTENZIOSO APPALTI.
16/02/2017

Nel contenzioso appalti occorre esaminare sia il ricorso principale che quello incidentale ove sia configurabile il reciproco interesse del ricorrente principale e di quello incidentale che, con censure speculari, mirano alla reciproca esclusione...

SENTENZA Tar Napoli, sez. III, 10 febbraio 2017, n. 831

fonte: Giustizia_amministrativa.it

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Processo amministrativo – Rito appalti – Ricorso principale e ricorso incidentale – Rapporto – Individuazione.

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Nel contenzioso appalti occorre esaminare sia il ricorso principale che quello incidentale ove sia configurabile il reciproco interesse del ricorrente principale e di quello incidentale che, con censure speculari, mirano alla reciproca esclusione, potendo in tal caso tale interesse essere soddisfatto anche con la rinnovazione della gara, indipendentemente dal numero dei partecipanti, non potendosi escludere che anche altre offerte risultino irregolari (1).

(1) Ha chiarito il Tar che nel caso sottoposto al proprio esame le contestazioni delle ricorrenti principale ed incidentale sono speculari per taluni profili, per cui deve ritenersi sussistente l’interesse di ciascun contendente all’esame delle proprie censure (attesa la sostanziale identità delle critiche, entrambe volte a far valere l’incongruità dell’altrui offerta). Detto interesse, ha aggiunto il Tar che, è da intendersi correlato ad una pretesa all’ottenimento di un determinato “bene della vita” meritevole di tutela, che non necessariamente si lega (nell’immediatezza) alla conservazione ovvero alla sostituzione del provvedimento di aggiudicazione, ma può bensì trovare soddisfazione anche attraverso l’intermediazione della successiva attività amministrativa e condurre, da ultimo, ad esiti allo stato non pronosticabili.

A supporto di tale conclusione il Tribunale ha richiamato i principi elaborati dalla Corte di giustizia (grande sez., 5 aprile 2016, n. 689) – che hanno efficacia vincolante, spiegando “i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto” (Cons. St., A.P., 9 giugno 2016, n. 11 – laddove è stato posto in rilievo: a) il reciproco interesse all’esclusione dell’altrui offerta (“che può indurre l'amministrazione aggiudicatrice a constatare l'impossibilità di procedere alla scelta di un'offerta regolare”; b) la necessità che “ci si pronunci sulla conformità delle due offerte”, allorche'; “due offerenti presentano ricorsi diretti ad ottenere la reciproca esclusione”, per cui, in caso di indizione di una nuova procedura di aggiudicazione, “ciascuno degli offerenti potrebbe parteciparvi e, quindi, ottenere indirettamente l'appalto”; c) l’ininfluenza del numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione, non potendosi escludere “che una delle irregolarità che giustificano l'esclusione tanto dell'offerta dell'aggiudicatario quanto di quella dell'offerente che contesta il provvedimento di aggiudicazione dell'amministrazione aggiudicatrice vizi parimenti le altre offerte presentate nell'ambito della gara d'appalto, circostanza che potrebbe comportare la necessità per tale amministrazione di avviare una nuova procedura”.

VISIONA LA SENTENZA DAL SITO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

 


 
 
 
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