cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
sentenze e pareri: SENTENZA CASSAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.
01/03/2017

A seguito di ricorso per condanna relativa alla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro, la cassazione riconosce all'imputato solo la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma per gli altri reati conferma la sentenza.

Sentenza Cassazione Penale Sez. 3 del 7/12/2016

Con sentenza del 24.3.2016 il Tribunale di Pisa ha condannato xxxxxxxxxx xxxx per i reati di cui agli artt. 55 c lett. A) e b), 17 c.I lett.b), 29 c.I ,115 c.I e 122 c.I D.Lvo 81/08 e successive modifiche, perche in qualità di titolare della ditta xxxxxx srl violava norme dettate al fine di prevenire gli infortuni

ometteva di effettuare ed elaborare il documento di cui all'art.17 c lett.a) del decreto 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, ( in collaborazione con il responsabile del servizio prevenzione e protezione ed il medico competente)

ometteva di designare il servizio di protezione e prevenzione;

ometteva di utilizzare nei lavori sulla copertura idonei sistemi di protezione ed ometteva di predisporre nel lavoro in quota sulla copertura del tetto adeguate impalcature o ponteggi o opere provvisionali o comunque precauzioni misure atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose)

CONTRO TALE SENTENZA LA DITTA HA PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE, LAMENTANDO LA VIOLAZIONE DI LEGGE PENALE E LA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE.

In particolare si duole il ricorrente che Il Giudice di prime cure, nella motivazione della sentenza non si è pronunciato in merito alla richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dalla difesa.

Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe travisato le risultanze processuali, errando nel considerare addebitabile all'imputato, nella sua qualità, la condotta del di un socio, sorpreso dagli agenti mentre operava sul tetto in assenza di cautele anti infortunistiche, in quanto questi non rivestirebbe la qualità di socio lavoratore ed avrebbe agito all'insaputa dell'imputato del tutto imprevedibilmente.

Si duole ancora, il ricorrente, che il trattamento sanzionatorio inflittogli risulta essere eccessivamente distante dal minimo edittale senza che il giudice abbia dato conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e senza la concessione delle attenuanti generiche.

LA CASSAZIONE SI E' PROMUNCIATA ritenendo fondato il ricorso solo per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ammessa solo se, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati

Nella specie, tuttavia, il giudice di merito non si è posto in questa prospettiva, non avendo fornito alcuna delle ragioni ostative alla concedibilità del beneficio, a fronte della richiesta formulata dalla parte in udienza

PER IL RESTO, PER LA CASSAZIONE, IL RICORSO È INFONDATO in quanto

La sentenza impugnata si è adeguata, sul punto, che specifica come il soggetto titolare e amministratore dell'impresa che eseguira' i lavori sia destinatario delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e ha il dovere non solo di predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori

Né ravvisa la denunciata illogicità nell'irrogazione della pena, che, a dire dell'imputato, sarebbe eccessivamente distante dal minimo edittale reato per il quale si procede.

Analogamente infondate sono le doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per "mancanza di qualunque collaborazione del xxxxxxxxx successivamente all'accertamento dei fatti"

QUINDI, PER LA CASSAZIONE

la sentenza impugnata deve, essere annullata limitatamente alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Pisa perché provveda sul punto.

Per il resto il ricorso deve essere rigettato.

SCARICA LA SENTENZA, CLICCA QUI (per iscritti al sito)

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.