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sentenze e pareri: Delibera Autority: gli affidatari di incarichi di progettazione o di supporto alla progettazione non possono partecipare agli stessi appalti.
16/03/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Deliberazione n. 24 del 6.02.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Manital s.c.a r.l. – affidamento della concessione di pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale comunale relativo alla “grande viabilità”. S.A.: Comune di Roma.

Il Consiglio
 


Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici



Considerato in fatto

In data 30.12.2005, il Comune di Roma, Dipartimento Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana, poneva a gara il bando per l’affidamento della concessione novennale di pubblico servizio in oggetto, da aggiudicarsi con gara a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia all’articolo 23, comma 1, lettera b) del d. Lgs. n. 157/1995, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 576.666.672,00.


In data 20 novembre 2006, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale l’Impresa Manital s.c.a r.l. contesta l’aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. Romeo Gestioni s.p.a./Vianini Lavori s.p.a./Consorzio Strade Sicure, in quanto il Presidente del Consorzio Strade Sicure rivestiva la carica di consigliere di amministrazione della società Risorse RpR s.p.a. allorquando detta società è stata incaricata dal Comune di Roma della redazione del progetto posto a base di gara, con ciò determinandosi una situazione di incompatibilità.


A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante e l’A.T.I. aggiudicataria hanno evidenziato quanto segue:

1. nell’ottobre 2004 è stato affidato alla società Risorse RpR s.p.a. l’incarico di supporto alla progettazione;

2. in data 3.12.2005 il Comune ha approvato il progetto;

3. in data 2 agosto 2004, l’amministratore unico dell’impresa edile SOLES ha costituito, con altre imprese, il Consorzio Strade Sicure, assumendone la carica di Presidente dal 2 agosto 2004 al 4 luglio 2005;

4. il medesimo soggetto ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione della società Risorse RpR s.p.a. dal 10 febbraio 2005 al 24 luglio 2006;

5. detto soggetto è stato quindi consigliere di amministrazione della società Risorse RpR s.p.a. e Presidente del Consorzio nel periodo 10.2.2005 – 4.7.2005;

6. alla data di conclusione dell’incarico di supporto alla progettazione ed a quella di pubblicazione del bando – 30.12.2005 – il soggetto di che trattasi non rivestiva alcun incarico presso il Consorzio Strade Sicure, essendone semplice socio.


Ritenuto in diritto

Ai sensi dell’articolo 17, comma 9 della legge 109/1994 e s.m. si dispone che gli affidatari di incarichi di progettazione o di supporto alla progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione o di supporto.

Il citato principio riveste carattere generale e trova applicazione anche al caso di specie, affidamento della concessione di pubblico servizio, il cui bando espressamente rinvia per analogia alle disposizioni della normativa sugli appalti di lavori pubblici (legge quadro e relativo regolamento, d.P.R. 34/2000) e a quella sui servizi di cui al d. Lgs. n. 157/1995.

Il legislatore, vietando di concorrere alle gare a coloro che, direttamente o indirettamente abbiano partecipato alla progettazione alle stesse afferenti, ha voluto assicurare la massima autonomia e l’assoluta separazione tra attività di progettazione dei lavori e le attività esecutive degli stessi e, quindi, evitare che il redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche l’esecutore dei lavori.

La circostanza che al momento della pubblicazione del bando, il soggetto di che trattasi non rivestiva più alcun incarico direttivo all’interno del futuro aggiudicatario dell’appalto, non assume rilevanza, dal momento che la commistione delle cariche, che si è verificata nel corso dell’espletamento dell’incarico di supporto alla progettazione, comporta la sussistenza del ragionevole dubbio sul fatto che il Consorzio Strade Sicure avrebbe potuto essere a conoscenza delle problematiche progettuali dell’appalto, sussistendo all’interno dei due soggetti giuridici, un medesimo soggetto (rivestente differenti cariche sociali) potenziale veicolo di informazioni.

Infatti, “quello che il legislatore vuole evitare è che si realizzi una qualsiasi commistione tra progettista dei lavori pubblici ed esecutore degli stessi che può rivelarsi astrattamente pregiudizievole della par condicio dei concorrenti aspiranti all'affidamento dell'intervento e potenzialmente dannoso per la stazione appaltante interessata a che la scelta del contraente si realizzi sulla base di una libera concorrenza dei partecipanti alla gara che, non vi è dubbio, è destinata ad essere alterata nel caso in cui una delle ditte partecipanti sia a conoscenza di tutte le problematiche approntate in sede progettuale.” (TAR Marche, 4.2.2005 n. 128)




In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


- ritiene che non è conforme all’articolo 17, comma 9 della legge 109/1994 l’aggiudicazione dell’appalto in questione all’A.T.I. Romeo Gestioni s.p.a./Vianini Lavori s.p.a./Consorzio Strade Sicure.






Il Consigliere Relatore                                                                     Il Presidente
   Alessandro Botto                                                       Alfonso M. Rossi Brigante



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 Febbraio 2007

 


 
 
 
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