E’ legittima l’esclusione di un’ATI orizzontale qualora la mandataria non assuma i requisiti in misura percentuale superiore, nella specifica gara, rispetto alla mandante.
OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dalla ATI Edil L.C. S.r.l.- Edil Costa S.r.l. – Procedura aperta per la sostituzione della rete idrica in amianto e bonifica della stessa in località Persano – Importo a base di gara: euro 1.685.630,55 - S.A. Comune di Serre (SA)
PREC 76/16/L
IL CONSIGLIO
VISTA l’istanza prot. n. 161560 del 2 novembre 2016 presentata dalla ATI orizzontale Edil L.C. S.r.l.- Edil Costa S.r.l., con la quale l’istante lamenta di essere stato escluso dalla gara in oggetto con la motivazione del mancato rispetto delle quote di partecipazione, in quanto la quota di partecipazione della mandataria doveva essere superiore al 50%;
VISTA la memoria con la quale l’istante rappresenta che l’ATI partecipava assegnando alla mandataria e alla mandante sia i requisiti di qualificazione al 50% sia le quote di partecipazione al 50%, e che la mandataria è in possesso dei requisiti di qualificazione superiori al 40%;
VISTO il provvedimento di esclusione, recante la seguente motivazione: «in quanto nel raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale la percentuale di partecipazione, come stabilito dall’art. 92, comma 2, del DPR 207/2010, la quota di partecipazione della ditta mandataria deve essere superiore al 50% escludendo implicitamente la parità di percentuale»;
VISTI il bando (sezione III), che richiedeva il possesso dell’attestazione SOA per le categorie OG6 (prevalente) classifica III e OG3 classifica II, nonchè le copie degli attestati SOA prodotti dall’istante, da cui risulta che la mandataria Edil L.C. S.r.l. è in possesso della categoria OG6 classifica II e della OG3 classifica III, mentre la mandante Edil Costa S.r.l. è in possesso della categoria OG6 classifica II e della OG3 classifica III-bis;
VISTO l’art. 92, co. 2 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 a tenore del quale, per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione richiesti nel bando devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, e che le quote di partecipazione al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti di qualificazione posseduti dall’associato, con la specificazione che «nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara»;
VISTI la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, la quale conferma l’orientamento più volte espresso dall’Autorità in relazione alla previgente normativa, secondo cui l’espressione «l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria» si riferisce ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall’attestazione SOA e concretamente “spesa” ai fini dell’esecuzione dei lavori, e non in assoluto, e precisa, al riguardo, che la mandataria deve spendere i requisiti in percentuale maggioritaria nella specifica gara e per ognuna delle categorie presenti nella gara (cfr., da ultimo, parere AVCP n.76 del 16 maggio 2012); il Parere di precontenzioso n. 76 del 16 maggio 2012 che, nel richiamare precedenti atti, evidenzia che non è consentito che al fine di dimostrare, da parte della associazione temporanea, il possesso del 100% dei requisiti minimi, una mandante “spenda” una quota di importo superiore o uguale a quella della mandataria, rinvenendosi la ratio della norma nell’esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente, e non astrattamente, il soggetto più qualificato in rapporto non al complesso dei lavori a base d’asta, ma in rapporto a ogni singola categoria. Proprio al fine di assicurare in concreto tale corrispondenza, il requisito del possesso maggioritario in capo alla capogruppo mandataria va riferito all’importo di ciascuna delle singole categorie di cui risulta composto l’appalto;
RITENUTO che, nel caso di specie, la mandataria non ha assunto i requisiti in misura percentuale superiore in quanto la mandataria e la mandante hanno assunto, in sede di offerta, la medesima quota sia di qualificazione sia di partecipazione;
RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
(fonte parere: anticorruzione.it)
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