La Cassazione dà ragione al lavoratore che si era astenuto dal lavoro perchè gli erano state affidate mansioni secondo lui dannoso per la sua salute.
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Sentenza Cassazione del 15/03/2017
Tutto giro intorno all'articolo 41 del D.Lgs 81/08 (sorveglianza Sanitaria)
E in particolare:
art. 41 comma 1 lett. b
comma. 1: La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
lettera b): qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
art. 41 comma 2 lett. e-ter:
comma 2: La sorveglianza sanitaria comprende:
lettera e-ter: visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
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Nel caso specifico il lavoratore:
esponeva di essere stata
avviata al lavoro ex lege n. 6899 e di essere stata assunta dalla ditta
come operaia addetta all'imballaggio di accessori di metallo;
Lamentava di essere stata adibita, nel corso degli anni, anche a mansioni
diverse e non compatibili con le sue condizioni di salute e che i sanitari le prescrissero un periodo di assoluto riposo;
dichiarava di essersi subito dopo messa a disposizione dell'azienda, chiedendo la visita del medico
competente, visita che le fu tuttavia negata in quanto le mansioni espletate
non erano soggette alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs n.
812008, con conseguente valutazione della sua assenza dal lavoro come
ingiustificata.
A seguito del rifiuto da parte dell'azienda di sottoporla alla visita medica il lavoratore si asteneva dal lavoro.
Esponeva che un iniziale procedimento disciplinare venne
archiviato dall'azienda, che tuttavia non le corrispose più la retribuzione.
Chiedeva dunque la riammissione in servizio con le mansioni di operaia
addetta all'imballaggio, con condanna della società al pagamento delle
retribuzioni ed al versamento dei contributi previdenziali sin dall'inizio di astenzione dal lavoro.
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In primo luogo il tribunale dava ragione al lavoratore, mentre in appello veniva rigettata la sentenza del tribunale dando ragione alla ditta, infine la cassazione dopo aver valutato le motivazioni delle parti, accoglie il ricorso del lavoratore.
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