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sentenze e pareri: PRECONTENZIOSO ANAC n.283/17 - L'EGITTIMA L'ESCLUSIONE SE VENGONO INDICATI NELL'OFFERTA I COSTI DELLA SICUREZZA UGUALI A ZERO.
23/05/2017

Esclusione dalla gara e niente soccorso istruttorio se l'offerta economica indica i costi per la sicurezza uguali a zero.

Parere di Precontenzioso ANAC n. 283 del 22/03/2017.

Offerta economica. Costi per  la sicurezza aziendale pari a zero. Esclusione senza soccorso istruttorio.  Legittimità. 

Art 95 D.lgs.50/2016; 

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OGGETTO: Istanza di parere  per la soluzione delle controversie exart. 211 del decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50/2016 presentata da Capitaneria di Porto di Livorno/  F.lli D’Amario – Procedura di R.D.O. su MEPA per la fornitura e posa in opera  di arredi per alloggi per la palazzina “secondo lotto” del comprensorio del  Centro di formazione specialistica “M.A.V.M. Bruno Gregoretti” sito in via  Zambellli n. 8-10 in Livorno. . Criterio di aggiudicazione: offerta  economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 105.400,00. Istanza CONGIUNTA.

Il  Consiglio

VISTA l’istanza prot. n.15556 del 31 gennaio 2017 con cui la  Capitaneria di Porto di Livorno chiedeva un parere all’Autorità sulla  legittimità dell’esclusione disposta nei confronti della F.lli D’Amario s.n.c.  per aver indicato costi per la sicurezza aziendale pari a zero nella propria  offerta economica in risposta alla RDO pubblicata dalla stazione appaltante sul  MEPA;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 30.1.2017;

VISTA la memoria di replica prot. n. 24314 del 15 febbraio  2017 con cui la società F.lli D’Amario accedeva in adesione alla procedura di  precontenzioso, rendendo l’istanza congiunta;

VISTA la documentazione in atti e,  in particolare, le memorie prodotte dalle parti; 

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse  prospettate dagli istanti possono quindi essere decise ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di  precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50;

CONSIDERATO che l’art. 95, comma 10 del nuovo Codice prevede  che “Nell'offerta economica  l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento  delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

RILEVATO  che tale articolo del codice è stato espressamente richiamato nel disciplinare  di gara relativo alla procedura in oggetto;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, da ultimo con sent.  14.4.2016, ha ribadito l’obbligo delle imprese partecipanti a gare di appalti  di forniture, servizi e lavori , di indicare i costi per la sicurezza. Se i  costi sono costituiti da un valore pari allo zero devono considerarsi non  indicati rendendo l’offerta incompleta in ordine un elemento essenziale;

RITENUTO che non vi sia possibilità di soccorso istruttorio,  giacche'; devono ritenersi insanabili i difetti dell’offerta;

RITENUTO che in tale ipotesi l’offerta risulta priva di un  elemento essenziale per la sua valutazione e non incongrua, con conseguente  esclusione dalla gara dell’impresa inadempiente, senza possibilità di  ammissione a presentare giustificazioni all’anomalia;

Il  Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della  stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore. 

Il Presidente
Raffaele  Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30  marzo 2017
Il Segretario Maria Esposito

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( Fonte: anticorruzione.it)

 


 
 
 
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