Esclusione dalla gara e niente soccorso istruttorio se l'offerta economica indica i costi per la sicurezza uguali a zero.
Parere di Precontenzioso ANAC n. 283 del 22/03/2017.
Offerta economica. Costi per la sicurezza aziendale pari a zero. Esclusione senza soccorso istruttorio. Legittimità.
Art 95 D.lgs.50/2016;
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OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie exart. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Capitaneria di Porto di Livorno/ F.lli D’Amario – Procedura di R.D.O. su MEPA per la fornitura e posa in opera di arredi per alloggi per la palazzina “secondo lotto” del comprensorio del Centro di formazione specialistica “M.A.V.M. Bruno Gregoretti” sito in via Zambellli n. 8-10 in Livorno. . Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 105.400,00. Istanza CONGIUNTA.
Il Consiglio
VISTA l’istanza prot. n.15556 del 31 gennaio 2017 con cui la Capitaneria di Porto di Livorno chiedeva un parere all’Autorità sulla legittimità dell’esclusione disposta nei confronti della F.lli D’Amario s.n.c. per aver indicato costi per la sicurezza aziendale pari a zero nella propria offerta economica in risposta alla RDO pubblicata dalla stazione appaltante sul MEPA;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 30.1.2017;
VISTA la memoria di replica prot. n. 24314 del 15 febbraio 2017 con cui la società F.lli D’Amario accedeva in adesione alla procedura di precontenzioso, rendendo l’istanza congiunta;
VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;
CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono quindi essere decise ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che l’art. 95, comma 10 del nuovo Codice prevede che “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
RILEVATO che tale articolo del codice è stato espressamente richiamato nel disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto;
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, da ultimo con sent. 14.4.2016, ha ribadito l’obbligo delle imprese partecipanti a gare di appalti di forniture, servizi e lavori , di indicare i costi per la sicurezza. Se i costi sono costituiti da un valore pari allo zero devono considerarsi non indicati rendendo l’offerta incompleta in ordine un elemento essenziale;
RITENUTO che non vi sia possibilità di soccorso istruttorio, giacche'; devono ritenersi insanabili i difetti dell’offerta;
RITENUTO che in tale ipotesi l’offerta risulta priva di un elemento essenziale per la sua valutazione e non incongrua, con conseguente esclusione dalla gara dell’impresa inadempiente, senza possibilità di ammissione a presentare giustificazioni all’anomalia;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2017
Il Segretario Maria Esposito
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( Fonte: anticorruzione.it)
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