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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici
29/03/2007

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2007 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. (GU n. 65 del 19-3-2007)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2007 

Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici.

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In   data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco
Pizzetti,   presidente,   del   dott.  Giuseppe  Chiaravalloti,  vice
presidente,  del  dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali nel seguito
denominato «Codice»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  90,  comma 1,  del citato Codice,
secondo  cui  il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato
e'  consentito  nei  soli  casi  previsti  da apposita autorizzazione
rilasciata   dal   Garante  sentito  il  Ministro  della  salute  che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita';
  Visto,  altresi',  l'art. 90, comma 2, del Codice, in base al quale
l'autorizzazione  individua anche gli ulteriori elementi da includere
nell'informativa ai sensi dell'art. 13, con particolare riguardo alla
specificazione   delle   finalita'   perseguite   e   dei   risultati
conseguibili  anche  in  relazione  alle notizie inattese che possono
essere  conosciute  per effetto del trattamento dei dati e al diritto
di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi;
  Vista  l'autorizzazione generale del Garante n. 2/2005 che richiama
espressamente   (punto 1.4)   l'autorizzazione  n.  2/2002  (punto 2,
lettera b)),  relativa  al  trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato  di salute e la vita sessuale, secondo la quale i dati genetici
trattati  per  fini  di  prevenzione,  di  diagnosi  o di terapia nei
confronti   dell'interessato,   ovvero   per   finalita'  di  ricerca
scientifica, «possono essere utilizzati unicamente per tali finalita'
o  per  consentire all'interessato di prendere una decisione libera e
informata,  ovvero  per finalita' probatorie in sede civile o penale,
in conformita' alla legge»;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare,  nella  disciplina del
trattamento  dei  dati  personali, un elevato livello di tutela per i
diritti  e  le  liberta'  fondamentali, nonche' per la dignita' delle
persone  e,  in  particolare, per il diritto alla protezione dei dati
personali  sancito  all'art.  1  del Codice; cio', anche riducendo al
minimo  i  rischi  di  danno  o di pericolo valutati sulla base delle
raccomandazioni  adottate  in  materia di dati sanitari dal Consiglio
d'Europa e, in particolare, dalla raccomandazione n. R(97)5; rilevato
che  in  base  a  quest'ultima sono considerati dati genetici tutti i
dati,  di  qualunque tipo, che riguardano i caratteri ereditari di un
individuo  o  che  sono  in  rapporto  con i caratteri che formano il
patrimonio  di  un gruppo di individui affini (par. 1), dati che, nel
quadro della piu' ampia categoria dei «dati sanitari», possano essere
trattati solo a determinate condizioni (par. 1);
  Rilevato  che  la  raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(92)3
sui  test  e gli screening genetici a fini di cura afferma (principio
n.  8)  che  la raccolta e la conservazione di sostanze e di campioni
biologici, cosi' come il trattamento dei dati che ne derivano, devono
essere   effettuati   in  conformita'  ai  principi  fondamentali  di
protezione e di sicurezza dei dati stabiliti dalla convenzione per la
protezione  degli individui con riguardo al trattamento automatizzato
dei  dati  personali  n.  108  del  28 gennaio  1981,  nonche'  dalle
pertinenti raccomandazioni del Comitato dei ministri in materia;
  Rilevato  che,  riguardo  al  trattamento  dei  dati genetici, sono
desumibili altri importanti principi da alcune fonti internazionali e
comunitarie tra le quali figurano:
    a) la  convenzione  sui  diritti  dell'uomo  e sulla biomedicina,
fatta  a  Oviedo  il  4 aprile  1997,  che  vieta  qualsiasi forma di
discriminazione  nei  confronti  di  una  persona  in ragione del suo
patrimonio  genetico  (art.  11)  e  limita  l'espletamento  di  test
genetici  predittivi  ai soli fini medici o di ricerca medica e sulla
base di una consulenza genetica appropriata (art. 12);
    b) la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani
dell'Unesco  dell'11 novembre  1997,  che  sancisce  il diritto della
persona   al   rispetto   della   dignita'   e   dei  propri  diritti
indipendentemente  dalle  sue  caratteristiche  genetiche  (art. 2) e
vieta ogni discriminazione basata sulle caratteristiche genetiche che
abbia  per  fine  o sortisca l'effetto di violare i diritti umani, le
liberta' fondamentali e la dignita' umana (art. 6);
    c) la   Carta   dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,
proclamata  a  Nizza il 7 dicembre 2000, che vieta qualsiasi forma di
discriminazione   fondata,   in  particolare,  sulle  caratteristiche
genetiche (art. 21);
    d) la direttiva 2004/23/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
del  31 marzo  2004, che prescrive l'adozione di misure necessarie di
protezione  dei  dati, compresi quelli genetici, e di altre misure di
salvaguardia  relativamente  ad  informazioni raccolte nell'ambito di
attivita'  di  donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione,
conservazione,  stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani
destinati  ad  applicazioni sull'uomo, nonche' di prodotti fabbricati
derivati  da  tessuti  e  cellule  umani  destinati  ad  applicazioni
sull'uomo (art. 14);
    e) la convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (art.
10),  la  dichiarazione  universale  sul  genoma  umano  e  i diritti
dell'uomo  (art. 5, lettera c)) e la dichiarazione internazionale sui
dati  genetici umani dell'Unesco (art. 10), le quali riconoscono, con
diverso  ambito,  il diritto di ogni individuo di essere o non essere
informato dei risultati degli esami genetici e delle loro conseguenze
(ovvero  dei  risultati  della ricerca medica e scientifica laddove i
dati   genetici,  i  dati  proteomici  dell'individuo  o  i  campioni
biologici siano utilizzati per tali scopi);
    f) il  Codice  di condotta dell'Organizzazione internazionale del
lavoro  sulla  protezione dei dati personali dei lavoratori (novembre
1996),  in  base  al  quale  lo svolgimento di screening genetici sui
lavoratori  dovrebbe  essere  vietato  o  limitato  a  casi specifici
autorizzati espressamente dalla legge (art. 6.12);
    g) la dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale
(giugno  1964 e successive modificazioni), in base alla quale occorre
acquisire  l'assenso della persona legalmente incapace, in aggiunta a
quello  del  legale rappresentante, laddove la stessa sia in grado di
esprimere il proprio assenso a partecipare ad una ricerca (par. 25);
    h)  il documento di lavoro sui dati genetici adottato il 17 marzo
2004  (Wp 91)  dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al
trattamento  dei  dati personali, istituito dall'art. 29 direttiva n.
95/46/Ce  che,  nell'individuare le necessarie garanzie in materia di
dati  genetici, afferma la necessita' di prendere in considerazione e
di  disciplinare  anche  lo statuto giuridico dei campioni biologici,
suscettibili anch'essi di costituire una fonte di dati personali;
  Vista  la  legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita»;
  Visto, altresi', l'Accordo del 15 luglio 2004 tra il Ministro della
salute,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano sul
documento  recante  le  «Linee-guida  per  le  attivita'  di genetica
medica» (in Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2004, n. 224);
  Visto  il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione
della  direttiva n. 2002/98/Ce, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza   per   la  raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti;
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, che disciplina le attivita'
trasfusionali  e  la produzione nazionale degli emoderivati, nonche',
l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del 13 aprile 2006 recante
«Misure   urgenti   in   materia  di  cellule  staminali  da  cordone
ombelicale» (in Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2005, n. 106);
  Considerato  che,  ai  sensi degli articoli 76 e 81 del Codice, gli
esercenti  le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono  trattare  i  dati  personali  idonei  a rivelare lo stato di
salute per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato solo con il consenso di quest'ultimo, oppure (quando
occorre tutelare la salute o l'incolumita' fisica di un terzo o della
collettivita)  anche  senza  il  consenso dell'interessato, ma previa
autorizzazione del Garante;
  Considerato  che  gli  articoli 77,  78  e  79 del Codice prevedono
modalita'  semplificate  per  l'informativa  di  cui  all'art. 13 del
medesimo  Codice  da parte degli esercenti la professione sanitaria e
degli organismi sanitari pubblici;
  Visto   il   provvedimento  del  Garante  del  19 luglio  2006  (in
www.garanteprivacy.it,  doc.  web n. 1318699), con il quale, ai sensi
degli  articoli 78,  comma 3,  e  13, comma 3, del Codice, sono stati
indicati gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e
il  pediatra  di  libera  scelta devono includere nell'informativa da
fornire   all'interessato   relativamente  al  trattamento  dei  dati
personali;
  Considerato  che,  ai  sensi  degli  articoli 23 e 26 del Codice, i
privati  e  gli  enti  pubblici  economici  possono  trattare  i dati
sensibili  solo  previa  autorizzazione del Garante e, ove richiesto,
con il consenso scritto dell'interessato;
  Considerato  che  un elevato numero di trattamenti di dati genetici
e'  effettuato per finalita' di prevenzione, di diagnosi o di terapia
nei   confronti   dell'interessato   e   per   finalita'  di  ricerca
scientifica;
  Considerato  che  l'art.  40  del  Codice  prevede  il  rilascio di
autorizzazioni di carattere generale relative a determinate categorie
di  titolari  o  di  trattamenti  e  che  tali  autorizzazioni sinora
rilasciate  sono risultate un idoneo strumento per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati;
  Ritenuto  opportuno rilasciare la specifica autorizzazione prevista
dall'art.  90  del  Codice,  in  sostituzione delle prescrizioni gia'
impartite  in  materia di dati genetici con l'autorizzazione generale
del Garante n. 2/2002 richiamata dall'autorizzazione n. 2/2005;
  Ritenuto   opportuno   prendere   in  considerazione  con  separato
provvedimento  il  trattamento  dei dati genetici effettuato da parte
delle  categorie  di soggetti pubblici ricompresi nei titoli I, II, e
III della parte II del Codice;
  Considerato   che,   fuori  dei  casi  appena  indicati,  ulteriori
trattamenti   di   dati   genetici   non  ricompresi  nella  presente
autorizzazione  non risultano allo stato leciti, anche in riferimento
all'attivita'  dei  datori di lavoro volta a determinare l'attitudine
professionale  di  lavoratori  o di candidati all'instaurazione di un
rapporto  di  lavoro,  anche se basata sul consenso dell'interessato,
nonche' all'attivita' delle imprese di assicurazione;
  Visti gli articoli 41 e 167 del Codice;
  Ritenuto opportuno che anche la presente autorizzazione sia a tempo
determinato  e  riservata  ogni  determinazione  in  ordine  alla sua
integrazione  o  modifica anche in relazione al rapido sviluppo della
ricerca  e  delle  tecnologie applicate alla genetica e all'evolversi
delle conoscenze nel settore;
  Visto,   altresi',   l'art.  11,  comma 2,  del  Codice,  il  quale
stabilisce  che  i  dati  trattati  in  violazione  della  disciplina
rilevante  in  materia  di  trattamento di dati personali non possono
essere utilizzati;
  Visti  gli  articoli 31  e  seguenti  del  Codice e il disciplinare
tecnico   di   cui   all'Allegato   B  al  medesimo  Codice,  recanti
disposizioni e regole sulle misure di sicurezza;
  Sentito  il  Ministro  della salute, che ha acquisito il parere del
Consiglio superiore di sanita', ai sensi dell'art. 90 del Codice;
  Esaminate  le  osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da
parte di qualificati esperti della materia;
  Visti gli altri atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

                              Autorizza

ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice il trattamento dei
dati  genetici  da  parte  dei  soggetti sottoindividuati, secondo le
prescrizioni di seguito indicate.
  Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e  i  programmi  informatici  sono  configurati  riducendo  al minimo
l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo
da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.

1) Definizioni.

  Ai fini della presente autorizzazione si intende per:
    a) dato genetico, il dato che, indipendentemente dalla tipologia,
riguarda  la  costituzione  genotipica  di  un  individuo,  ovvero  i
caratteri   genetici   trasmissibili  nell'ambito  di  un  gruppo  di
individui legati da vincoli di parentela;
    b) campione  biologico,  ogni campione di materiale biologico che
contiene le informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo;
    c) test genetico, l'analisi a scopo clinico di uno specifico gene
o  del  suo  prodotto  o  funzione  o  di altre parti del Dna o di un
cromosoma, volta a effettuare una diagnosi o a confermare un sospetto
clinico  in  un  individuo  gia' affetto (test diagnostico), oppure a
individuare o escludere la presenza di una mutazione associata ad una
malattia  genetica  che  possa svilupparsi in un individuo sano (test
presintomatico)   o,   ancora,   a  valutare  la  maggiore  o  minore
suscettibilita'  di  un individuo a sviluppare patologie comuni (test
predittivo);
    d) test        farmacogenetico,       l'analisi       finalizzata
all'identificazione  di  sequenza  nel  Dna  in  grado  di predire la
risposta «individuale» a farmaci in termini di efficacia e di rischio
relativo di eventi avversi;
    e) test  sulla variabilita' individuale, l'esame genetico volto a
definire  un  rapporto  di  consanguineita'  o  ad  attribuire tracce
biologiche a determinati individui;
    f) screening genetico, il test genetico effettuato su popolazioni
o  su  gruppi  definiti  al  fine  di  delinearne  le caratteristiche
genetiche  comuni  o  di identificare precocemente soggetti affetti o
portatori   di   patologie   genetiche  o  di  altre  caratteristiche
ereditarie;
    g) consulenza  genetica, il processo di comunicazione consistente
nell'aiutare  l'individuo o la famiglia colpita da patologia genetica
a  comprendere le informazioni mediche che includono la diagnosi e il
probabile decorso della malattia, le forme di assistenza disponibili,
il  contributo  dell'ereditarieta' al verificarsi della malattia e il
rischio  di  ricorrenza  esistente  per  se'  e  per altri familiari,
nonche'  tutte  le  opzioni  esistenti  nell'affrontare il rischio di
malattia   e   l'impatto  che  tale  rischio  puo'  avere  su  scelte
procreative;  a  tale  processo  partecipano,  oltre al medico e/o al
biologo  specialisti  in  genetica medica, altre figure professionali
competenti  nella gestione delle problematiche psicologiche e sociali
connesse alla genetica;
    h) informazione  genetica, il processo informativo riguardante le
specifiche caratteristiche degli screening genetici.

2) Ambito di applicazione.

  La presente autorizzazione e' rilasciata:
    a) agli  esercenti  le  professioni  sanitarie, in particolare ai
genetisti   medici,   limitatamente   ai   dati   e  alle  operazioni
indispensabili   per  esclusive  finalita'  di  tutela  della  salute
dell'interessato  o  di  un  terzo  appartenente  alla  stessa  linea
genetica dell'interessato;
    b) agli  organismi  sanitari  pubblici  e privati, in particolare
alle  strutture  cliniche di genetica medica, limitatamente ai dati e
alle  operazioni  indispensabili  per  esclusive  finalita' di tutela
della  salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa
linea genetica dell'interessato;
    c) a laboratori di genetica medica, limitatamente alle operazioni
indispensabili  rispetto  a dati, parimenti indispensabili, destinati
ad  essere  trattati  per  esclusive  finalita'  di  prevenzione e di
diagnosi  genetica  nei  confronti  dell'interessato,  o destinati ad
essere  utilizzati  ad  esclusivi  fini di svolgimento delle indagini
difensive  o  per far valere o difendere un diritto anche da parte di
un terzo in sede giudiziaria o, ad esclusivi fini di ricongiungimento
familiare,   per  l'accertamento  della  sussistenza  di  vincoli  di
consanguineita'  di  cittadini  di  Stati non appartenenti all'Unione
europea, apolidi e rifugiati;
    d) alle  persone  fisiche o giuridiche, agli enti o agli istituti
di  ricerca,  alle  associazioni  e  agli  altri organismi pubblici e
privati  aventi  finalita'  di  ricerca, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per esclusivi scopi di ricerca scientifica,
anche    statistica,    finalizzata    alla   tutela   della   salute
dell'interessato,  di  terzi  o  della collettivita' in campo medico,
biomedico   ed  epidemiologico  e  antropologico,  nell'ambito  delle
attivita' di pertinenza della genetica medica;
    e) agli  psicologi,  ai  consulenti tecnici e ai loro assistenti,
nell'ambito  di  interventi pluridisciplinari di consulenza genetica,
limitatamente  ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive
finalita'  di  consulenza  nei  confronti dell'interessato o dei suoi
familiari;
    f) ai   farmacisti,  limitatamente  ai  dati  e  alle  operazioni
indispensabili  per  esclusive finalita' di adempimento agli obblighi
derivanti da un rapporto di fornitura di farmaci all'interessato;
    g) ai difensori, anche a mezzo di sostituti, consulenti tecnici e
investigatori privati autorizzati, limitatamente alle operazioni e ai
dati   indispensabili  per  esclusive  finalita'  di  svolgimento  di
investigazioni  difensive  di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
e'  altresi' rilasciata per far valere o difendere un diritto - anche
da parte di un terzo - in sede giudiziaria, sempre che il diritto sia
di  rango  almeno  pari  a  quello  dell'interessato  e  i dati siano
trattati   esclusivamente   per  tali  finalita'  e  per  il  periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
    h) agli  organismi  internazionali  ritenuti idonei dal Ministero
degli  affari  esteri  e alle rappresentanze diplomatiche o consolari
per   il  rilascio  delle  certificazioni  (allo  stato  disciplinate
dall'art.  49 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.   200)   ad   esclusivi   fini  di  ricongiungimento  familiare  e
limitatamente   ai  casi  in  cui  l'interessato  non  possa  fornire
documenti ufficiali che provino i suoi vincoli di consanguineita', in
ragione  del  suo  status,  ovvero  della  mancanza  di  un'autorita'
riconosciuta   o   della   presunta   inaffidabilita'  dei  documenti
rilasciati dall'autorita' locale.

3) Finalita' del trattamento.

  Possono  essere  trattati  i  dati  genetici inerenti alle seguenti
finalita'  che  non possano essere adempiute, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa:
    a) tutela   della   salute,   con  particolare  riferimento  alle
patologie  di  natura  genetica e alla tutela dell'identita' genetica
dell'interessato,  con  il  suo consenso, salvo quanto previsto dagli
articoli 26   e   82  del  Codice  in  riferimento  al  caso  in  cui
l'interessato  non possa prestare il proprio consenso per incapacita'
d'agire,  impossibilita'  fisica  o  incapacita'  di  intendere  o di
volere;
    b) tutela   della   salute,   con  particolare  riferimento  alle
patologie  di  natura genetica e tutela dell'identita' genetica di un
terzo  appartenente  alla stessa linea genetica dell'interessato, nel
caso  in cui il consenso non sia prestato o non possa essere prestato
per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita'
d'intendere  o  di  volere; cio', limitatamente ai dati genetici gia'
raccolti  e  qualora il trattamento sia indispensabile per consentire
al  terzo  di  compiere  una  scelta  riproduttiva  consapevole o sia
giustificato  dalla  disponibilita',  per  il terzo, di interventi di
natura preventiva o terapeutica;
    c) ricerca  scientifica  e  statistica,  finalizzata  alla tutela
della  salute  della  collettivita'  in  campo  medico,  biomedico ed
epidemiologico  (sempre che la disponibilita' di dati solo anonimi su
campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i
suoi  scopi), da svolgersi con il consenso dell'interessato salvo che
nei  casi  di  indagini statistiche o di ricerca scientifica previste
dalla legge.
  Nell'ambito  delle finalita' di cui alle precedenti lettere a) e b)
del    presente   punto,   l'autorizzazione   e'   rilasciata   anche
all'esclusivo  fine  di  consentire  ai destinatari di adempiere o di
esigere  l'adempimento  di specifici obblighi o di eseguire specifici
compiti   previsti   dalla  normativa  comunitaria,  da  leggi  o  da
regolamenti,  in  particolare  in  materia  di  igiene  e  di sanita'
pubblica,  di prevenzione delle malattie professionali, di diagnosi e
cura,  anche  per  i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione
degli  stati  di  invalidita'  e  di inabilita' fisica e psichica, di
tutela   della   salute   mentale,  di  assistenza  farmaceutica,  in
conformita'  alla  legge.  Il  trattamento  puo'  riguardare anche la
compilazione   di  cartelle  cliniche,  di  certificati  e  di  altri
documenti di tipo sanitario.
  La  presente  autorizzazione  e'  rilasciata,  altresi',  quando il
trattamento dei dati genetici sia indispensabile:
    a) per lo svolgimento da parte del difensore delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di
sostituti, di consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati,
o,  comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di
un   terzo   in   sede   giudiziaria,   anche   senza   il   consenso
dell'interessato eccetto il caso in cui il trattamento presupponga lo
svolgimento  di  test  genetici.  Cio',  sempre che il diritto da far
valere  o  difendere  sia  di  rango  pari a quello dell'interessato,
ovvero  consistente  in  un  diritto della personalita' o in un altro
diritto o liberta' fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati
esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per  il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il trattamento deve essere comunque
effettuato  nel rispetto delle autorizzazioni generali del garante al
trattamento  dei  dati sensibili da parte dei liberi professionisti e
da  parte degli investigatori privati (allo stato, autorizzazioni nn.
4  e  6/2005).  Il trattamento puo' comprendere anche le informazioni
relative  a  stati  di  salute  pregressi  o  relative  ai  familiari
dell'interessato;
    b) per   adempiere  o  per  esigere  l'adempimento  di  specifici
obblighi  o  per  eseguire  specifici  compiti previsti espressamente
dalla  normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti in materia di
previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro
o  della  popolazione,  anche senza il consenso dell'interessato, nei
limiti   previsti   dall'autorizzazione   generale   del  Garante  al
trattamento  dei  dati  sensibili nei rapporti di lavoro (allo stato,
l'autorizzazione  n.  1/2005)  e  ferme  restando le disposizioni del
codice  di  deontologia  e  di buona condotta di cui all'art. 111 del
Codice.   Il  trattamento  puo'  comprendere  anche  le  informazioni
relative  a  stati  di  salute  pregressi  o  relative  ai  familiari
dell'interessato;
    c) per  l'accertamento  dei  vincoli  di  consanguineita'  per il
ricongiungimento  familiare  di  cittadini  di Stati non appartenenti
all'Unione europea, apolidi e rifugiati (attualmente disciplinato dal
decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286). Non si considerano, in
particolare, indispensabili i trattamenti di dati genetici effettuati
nonostante   la  disponibilita'  di  procedure  alternative  che  non
comportano il trattamenti dei dati medesimi.

4) Modalita' di trattamento.

  I  destinatari della presente autorizzazione conformano il prelievo
e  l'utilizzo  dei  campioni  biologici  e  il  trattamento  dei dati
genetici  secondo  modalita'  volte  a  prevenire  la  violazione dei
diritti,   delle   liberta'   fondamentali  e  della  dignita'  degli
interessati. Tali attivita' sono effettuate, comunque, in modo lecito
e  secondo  correttezza, nonche' per scopi determinati in conformita'
alla  presente  autorizzazione  e  resi noti all'interessato nei modi
indicati al successivo punto 5.
  Sono  predisposte  specifiche  misure  per  accertare  univocamente
l'identita'  del  soggetto  al  quale  viene  prelevato  il materiale
biologico   per   l'esecuzione   dell'analisi   (art.   11,  comma 1,
lettera c), del Codice).
  Il  trattamento  dei  dati  genetici  e'  effettuato unicamente con
operazioni,  nonche'  con  logiche e mediante forme di organizzazione
dei  dati  strettamente  indispensabili in rapporto ai sopra indicati
obblighi, compiti o finalita'.
  Restano  fermi  gli  obblighi  deontologici  relativi  alle singole
figure professionali oggetto della presente autorizzazione.

                   4.1) Raccolta e conservazione.

  Quando  le  finalita'  del trattamento di dati genetici non possono
essere  realizzate  senza  l'identificazione  anche  temporanea degli
interessati,  il  titolare  adotta  specifiche  misure  per mantenere
separati  i dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo
che   cio'   risulti   impossibile   in   ragione  delle  particolari
caratteristiche  del  trattamento  o  richieda  un  impiego  di mezzi
manifestamente sproporzionato.
  La  raccolta di dati genetici effettuata per l'esecuzione di test e
di  screening genetici e' limitata alle sole informazioni personali e
familiari  strettamente  indispensabili  all'esecuzione  dell'analisi
(art. 11, comma 1, lettera d), del Codice).
  In  particolare,  nei  trattamenti  effettuati  mediante test sulla
variabilita' individuale non sono raccolti dati sullo stato di salute
o su altre caratteristiche degli interessati, ad eccezione del sesso.
Il campione e' prelevato da un incaricato del laboratorio di genetica
medica  o  da  un  medico  da  esso  designato  ovvero,  in  caso  di
ricongiungimento  familiare,  da  esercenti  le professioni sanitarie
appositamente   incaricati   dalle   rappresentanze   diplomatiche  o
consolari o da organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero
degli affari esteri.

               4.2) Ricerca scientifica e statistica.

  La  ricerca  scientifica  e  statistica,  per il cui svolgimento e'
consentito il trattamento dei dati genetici e l'utilizzo dei campioni
biologici, e' effettuata, altresi', sulla base di un progetto redatto
conformemente  agli  standard  del  pertinente  settore disciplinare,
anche al fine di documentare che il trattamento dei dati e l'utilizzo
dei  campioni  biologici sia effettuato per idonei ed effettivi scopi
scientifici. Possono essere utilizzati a tal fine i dati e i campioni
biologici   strettamente  pertinenti  agli  scopi  perseguiti,  avuto
riguardo  ai  dati disponibili e ai trattamenti gia' effettuati dallo
stesso   titolare,  nonche'  all'esistenza  di  altre  modalita'  che
permettano  di  raggiungere  gli  scopi  della  ricerca mediante dati
personali diversi da quelli identificativi o genetici, ovvero che non
comportino il prelievo di campioni biologici.
  Il  progetto  specifica  le  misure da adottare nel trattamento dei
dati   personali   per   garantire   il   rispetto   della   presente
autorizzazione,  nonche'  della  normativa  sulla protezione dei dati
personali, anche per i profili riguardanti la custodia e la sicurezza
dei  dati  e  dei  campioni  biologici,  e  individua  gli  eventuali
responsabili del trattamento (articoli 29, 31, 33, 34 e 35 del Codice
e  Allegato B al medesimo Codice). In particolare, laddove la ricerca
preveda il prelievo e/o l'utilizzo di campioni biologici, il progetto
indica  l'origine,  la  natura  e  le  modalita'  di  prelievo  e  di
conservazione  dei campioni, nonche' le misure adottate per garantire
la  volontarieta'  del  conferimento del materiale biologico da parte
dell'interessato.
  Il  progetto  e'  conservato a cura del titolare in forma riservata
almeno  per  un  anno  dopo la conclusione della ricerca. Il titolare
fornisce  le informazioni contenute nel progetto agli interessati che
ne facciano richiesta.

                      4.3) Misure di sicurezza.

  Per  la  custodia  e  la sicurezza dei dati genetici e dei campioni
biologici sono adottate, in ogni caso, le seguenti cautele.
  L'accesso  ai  locali  e'  controllato  mediante  incaricati  della
vigilanza  o strumenti elettronici che prevedano specifiche procedure
di  identificazione anche mediante dispositivi biometrici. Le persone
ammesse,   a  qualunque  titolo,  dopo  l'orario  di  chiusura,  sono
identificate e registrate.
  La  conservazione, l'utilizzo e il trasporto dei campioni biologici
sono  posti  in  essere  con  modalita'  volte  anche a garantirne la
qualita', l'integrita', la disponibilita' e la tracciabilita'.
  Il  trasferimento  dei  dati  genetici  in  formato  elettronico e'
effettuato  con  posta elettronica certificata previa cifratura delle
informazioni  trasmesse da realizzarsi con firma digitale. E' ammesso
il  ricorso  a  canali di comunicazione di tipo «web application» che
prevedano  protocolli  di comunicazione sicuri e garantiscano, previa
verifica,  l'identita'  digitale  del  server che eroga il servizio e
della  postazione  client  da  cui  si  effettua  l'accesso  ai dati,
ricorrendo a certificati digitali emessi in conformita' alla legge da
un'autorita' di certificazione.
  La   consultazione   dei   dati  genetici  trattati  con  strumenti
elettronici   e'   consentita   previa   adozione   di   sistemi   di
autenticazione  basati  sull'uso  combinato di informazioni note agli
incaricati e di dispositivi, anche biometrici, in loro possesso.
  I  dati  genetici  e  i  campioni  biologici  contenuti in elenchi,
registri  o banche di dati, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante   l'utilizzazione   di  codici  identificativi  o  di  altre
soluzioni  che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi
e'   autorizzato  ad  accedervi  e  permettano  di  identificare  gli
interessati  solo in caso di necessita', in modo da ridurre al minimo
i  rischi  di  conoscenza  accidentale  e  di  accesso  abusivo o non
autorizzato.  Laddove  gli  elenchi,  i  registri o le banche di dati
contengano  anche dati riguardanti la genealogia o lo stato di salute
degli  interessati, le predette tecniche devono consentire, altresi',
il  trattamento  disgiunto  dei  dati genetici e sanitari dagli altri
dati personali che permettono di identificare direttamente le persone
interessate.
  Restano   comunque   fermi   gli   altri  obblighi  previsti  dagli
articoli 11,  14,  22  e  31  e  seguenti  del  Codice e le modalita'
tecniche  in  materia  di  misure  minime  di  sicurezza indicate nel
disciplinare  tecnico allegato al medesimo Codice, anche per cio' che
attiene  alla  conservazione  e al trasporto dei dati all'esterno dei
locali  protetti  e  all'accesso  controllato  a  tali  locali.  Tali
obblighi vanno osservati anche in riferimento ai campioni biologici.

                           5) Informativa.

  Salvo  che  per  i  trattamenti  non  sistematici  di dati genetici
effettuati  dal  medico di medicina generale e dal pediatra di libera
scelta  nell'ambito  degli ordinari rapporti con l'interessato per la
tutela  della  salute  e  dell'incolumita'  fisica  di  quest'ultimo,
l'informativa  evidenzia,  oltre  agli elementi previsti in base agli
articoli 13, 77 e 78 del Codice:
    a)  l'esplicitazione  analitica  di tutte le specifiche finalita'
perseguite;
    b)  i  risultati  conseguibili  anche  in  relazione alle notizie
inattese  che  possono  essere conosciute per effetto del trattamento
dei dati genetici;
    c) il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati
genetici per motivi legittimi;
    d) la facolta' o meno, per l'interessato, di limitare l'ambito di
comunicazione  dei  dati  genetici  e  il  trasferimento dei campioni
biologici,  nonche'  l'eventuale  utilizzo  di  questi  per ulteriori
scopi;
    e) il  periodo  di conservazione dei dati genetici e dei campioni
biologici.
  Dopo il raggiungimento della maggiore eta' l'informativa e' fornita
all'interessato   anche   ai  fini  dell'acquisizione  di  una  nuova
manifestazione  del  consenso  quando  questo e' necessario (art. 82,
comma 4, del Codice).
  Per  i  trattamenti  effettuati  per scopi di ricerca scientifica e
statistica l'informativa evidenzia, altresi':
    a) che il consenso e' manifestato liberamente ed e' revocabile in
ogni  momento senza che cio' comporti alcuno svantaggio o pregiudizio
per  l'interessato,  salvo  che  i  dati  e  i campioni biologici, in
origine   o   a  seguito  di  trattamento,  non  consentano  piu'  di
identificare il medesimo interessato;
    b) gli  accorgimenti  adottati per consentire l'identificabilita'
degli  interessati  soltanto per il tempo necessario agli scopi della
raccolta  o del successivo trattamento (art. 11, comma 1, lettera e),
del Codice);
    c) l'eventualita'  che  i  dati  e/o  i  campioni biologici siano
conservati  e  utilizzati  per  altri  scopi di ricerca scientifica e
statistica,  per  quanto  noto,  adeguatamente  specificati anche con
riguardo   alle   categorie  di  soggetti  ai  quali  possono  essere
eventualmente comunicati i dati oppure trasferiti i campioni;
    d) le modalita' con cui gli interessati che ne facciano richiesta
possono accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca.
  Per i trattamenti effettuati mediante test e screening genetici per
finalita'  di  tutela  della salute, di ricerca o di ricongiungimento
familiare,  l'informativa e' resa all'interessato prima del prelievo,
ovvero dell'utilizzo del suo campione biologico qualora lo stesso sia
stato  gia'  prelevato,  anche  in forma scritta, in modo specifico e
comprensibile, anche quando il trattamento e' effettuato da esercenti
la  professione  sanitaria o da organismi sanitari pubblici e privati
che   abbiano   informato   in  precedenza  il  medesimo  interessato
utilizzando  le modalita' semplificate previste dagli articoli 77, 78
e 79 del Codice.
  I  trattamenti  per lo svolgimento delle investigazioni difensive o
per  l'esercizio  di  un  diritto  in sede giudiziaria possono essere
effettuati  mediante  l'esecuzione  di  test genetici soltanto previa
informativa  all'interessato  da  rendersi  con  le  modalita'  sopra
indicate.

        5.1) Consulenza genetica e attivita' di informazione.

  Per  i  trattamenti effettuati mediante test genetici per finalita'
di  tutela  della  salute  o di ricongiungimento familiare e' fornita
all'interessato  una  consulenza genetica prima e dopo lo svolgimento
dell'analisi, nel corso della quale l'interessato riceve informazioni
complete e accurate su tutte le possibili implicazioni dei risultati.
Prima dell'introduzione di screening genetici finalizzati alla tutela
della  salute  sono adottate idonee misure per garantire un'attivita'
di  informazione  al  pubblico in merito alla disponibilita' dei test
effettuati,  alla  loro  natura,  alle  loro  specifiche  finalita' e
conseguenze,  anche  nell'ambito  di  pubblicazioni  istituzionali  e
mediante reti di comunicazione elettronica.
  Il  consulente genetista aiuta i soggetti interessati a prendere in
piena autonomia le decisioni ritenute piu' adeguate, tenuto conto del
rischio  genetico,  delle  aspirazioni  familiari e dei loro principi
etico-religiosi,  aiutandoli  ad  agire  coerentemente  con le scelte
compiute,  nonche' a realizzare il miglior adattamento possibile alla
malattia e/o al rischio di ricorrenza della malattia stessa.
  Nei  casi in cui il test sulla variabilita' individuale e' volto ad
accertare  la  paternita'  o  la  maternita'  gli  interessati  sono,
altresi',  informati  circa  la  normativa  in materia di filiazione,
ponendo  in  evidenza le eventuali conseguenze psicologiche e sociali
dell'esame.
  L'attuazione  di ricerche scientifiche su isolati di popolazione e'
preceduta   da  un'attivita'  di  informazione  presso  le  comunita'
interessate,  anche  mediante mezzi di comunicazione di massa su base
locale e presentazioni pubbliche, volta ad illustrare la natura della
ricerca,  le  finalita'  perseguite,  le  modalita' di attuazione, le
fonti   di  finanziamento  e  i  rischi  o  benefici  attesi  per  le
popolazioni  coinvolte.  L'attivita'  di informazione evidenzia anche
gli  eventuali  rischi  di  discriminazione  o stigmatizzazione delle
comunita' interessate, nonche' quelli inerenti alla conoscibilita' di
inattesi  rapporti  di  consanguineita'  e  le  azioni intraprese per
ridurre al minimo tali rischi.

6) Consenso.

  In conformita' a quanto previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice,
i  dati  genetici  possono  essere  trattati  e  i campioni biologici
utilizzati   soltanto   per   gli   scopi   indicati  nella  presente
autorizzazione  e  rispetto  ai  quali  la  persona abbia manifestato
previamente e per iscritto il proprio consenso informato.
  In  conformita'  all'art.  23  del Codice, il consenso resta valido
solo se l'interessato e' libero da ogni condizionamento o coercizione
e resta revocabile liberamente in ogni momento.
  Nel  caso  in  cui l'interessato revochi il consenso al trattamento
dei  dati  per  scopi  di  ricerca,  e'  distrutto  anche il campione
biologico  sempre  che sia stato prelevato per tali scopi, salvo che,
in  origine  o  a  seguito di trattamento, il campione non possa piu'
essere riferito ad una persona identificata o identificabile.
  Per  i  trattamenti  effettuati mediante test genetici, compreso lo
screening,  anche  a fini di ricerca o di ricongiungimento familiare,
deve  essere  acquisito  il consenso informato dei soggetti cui viene
prelevato    il   materiale   biologico   necessario   all'esecuzione
dell'analisi.   In  questi  casi,  all'interessato  e'  richiesto  di
dichiarare  se  vuole conoscere o meno i risultati dell'esame o della
ricerca,  comprese  eventuali  notizie  inattese  che  lo riguardano,
qualora  queste  ultime  rappresentino per l'interessato un beneficio
concreto  e  diretto  in  termini  di  terapia  o di prevenzione o di
consapevolezza delle scelte riproduttive.
  Per   le   informazioni   relative  ai  nascituri  il  consenso  e'
validamente  prestato  dalla gestante. Nel caso in cui il trattamento
effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici
relativi  alla  futura  insorgenza  di  una  patologia  del padre, e'
previamente acquisito anche il consenso di quest'ultimo.
  Quando  il trattamento e' necessario per la salvaguardia della vita
e  dell'incolumita'  fisica dell'interessato, e quest'ultimo non puo'
prestare  il  proprio consenso per impossibilita' fisica, incapacita'
d'agire  o  incapacita'  di  intendere  o  di  volere, il consenso e'
manifestato  da  chi  esercita  legalmente  la potesta', ovvero da un
prossimo  congiunto,  da  un  familiare,  da un convivente o, in loro
assenza,   dal   responsabile   della  struttura  presso  cui  dimora
l'interessato.  Si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 82 del
Codice.
  L'opinione  del minore, nella misura in cui lo consente la sua eta'
e  il suo grado di maturita', e' presa in considerazione. Negli altri
casi  di  incapacita' d'agire, impossibilita' fisica o di incapacita'
di  intendere  o  di  volere,  il  trattamento  e'  consentito  se le
finalita'    perseguite   comportano   un   beneficio   diretto   per
l'interessato  e  la sua opinione e', nei limiti del possibile, presa
in considerazione.
  I  trattamenti  di  dati  connessi  all'esecuzione di test genetici
presintomatici possono essere effettuati sui minori non affetti, ma a
rischio  per  patologie  genetiche  solo  nel  caso  in  cui esistano
concrete  possibilita'  di  terapie o di trattamenti preventivi prima
del  raggiungimento  della  maggiore  eta'. I test sulla variabilita'
individuale  non  possono  essere  condotti su minori senza che venga
acquisito  il consenso di ambedue i genitori, ove esercitano entrambi
la potesta' sul minore.
  I  trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici per
lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un
diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati soltanto con il
consenso   informato   della  persona  cui  appartiene  il  materiale
biologico necessario all'indagine, salvo che un'espressa disposizione
di legge disponga altrimenti.

7) Trattamenti in settori particolari.

  I  dati  genetici  trattati  e  i  campioni biologici prelevati per
l'esecuzione  di  test  sulla  variabilita' individuale ai fini dello
svolgimento  delle  investigazioni  difensive o per l'esercizio di un
diritto  in  un procedimento penale non possono essere utilizzati per
altri  fini.  I  dati  trattati  e i campioni biologici prelevati per
l'esecuzione di test genetici a fini di prevenzione, di diagnosi o di
terapia  nei  confronti  dell'interessato  o per finalita' di ricerca
scientifica e statistica possono essere utilizzati per lo svolgimento
delle  investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in un
procedimento  penale,  nel  rispetto delle pertinenti disposizioni di
legge.

8) Conservazione dei dati e dei campioni.

  Con   riferimento   all'obbligo  previsto  dall'art.  11,  comma 1,
lettera e),  del  Codice,  i  campioni  biologici  e  i dati genetici
possono  essere  conservati  per  il periodo di tempo non superiore a
quello  strettamente  necessario  per  adempiere  agli  obblighi o ai
compiti  indicati  al  punto  3  della  presente autorizzazione o per
perseguire  le  finalita'  ivi  menzionate  per  le  quali sono stati
raccolti o successivamente utilizzati.
  I  campioni  biologici  prelevati  e  i  dati genetici trattati per
l'esecuzione  di  test e di screening genetici sono conservati per un
periodo  di  tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento
dell'analisi  o  al  perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente utilizzati.
  I  dati genetici trattati a fini di ricongiungimento familiare sono
conservati  per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
all'esame dell'istanza di ricongiungimento, salvo che per l'eventuale
conservazione,  a  norma  di  legge, dell'atto o del documento che li
contiene.  A  seguito del rigetto o dell'accoglimento dell'istanza, i
campioni  prelevati per l'accertamento dei vincoli di consanguineita'
devono essere distrutti (art. 11, comma 1, lettera e), del Codice).
  Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), del Codice, i
soggetti   autorizzati   verificano   periodicamente   l'esattezza  e
l'aggiornamento  dei  dati,  nonche' la loro pertinenza, completezza,
non  eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite
nei  singoli  casi,  anche  con riferimento ai dati che l'interessato
fornisce  di  propria  iniziativa.  I dati che, anche a seguito delle
verifiche,  risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati.
  I campioni biologici prelevati e i dati genetici raccolti per scopi
di  tutela  della  salute possono essere conservati ed utilizzati per
finalita'  di  ricerca  scientifica  o  statistica, ferma restando la
necessita'   di   acquisire   il  consenso  informato  delle  persone
interessate,  eccetto che nei casi di indagini statistiche o ricerche
scientifiche  previste  dalla  legge.  La conservazione e l'ulteriore
utilizzo  di  campioni  biologici  e di dati genetici raccolti per la
realizzazione  di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi
da  quelli per i quali e' stato originariamente acquisito il consenso
informato   degli   interessati,  sono  consentiti  limitatamente  al
perseguimento   di   scopi   scientifici  e  statistici  direttamente
collegati  con  quelli  originari.  Cio', a meno che venga nuovamente
acquisito  il consenso degli interessati, ovvero i campioni biologici
e  i  dati  genetici,  in  origine  o  a  seguito di trattamento, non
consentano  piu'  di  identificare  i  medesimi interessati, oppure a
causa  di  particolari  ragioni non sia possibile informarli malgrado
sia  stato  compiuto  ogni  ragionevole  sforzo per raggiungerli e il
programma  di  ricerca,  oggetto  di  motivato  parere favorevole del
competente  comitato  etico  a  livello territoriale, sia autorizzato
appositamente dal Garante ai sensi dell'art. 90 del Codice.

9) Comunicazione e diffusione dei dati.

  I  dati  genetici  non  possono  essere  comunicati  e  i  campioni
biologici  non possono essere messi a disposizione di terzi salvo che
sia  indispensabile  per  il  perseguimento  delle finalita' indicate
dalla presente autorizzazione.
  I  dati  genetici  e  i  campioni  biologici  raccolti per scopi di
ricerca   scientifica   e  statistica  possono  essere  comunicati  o
trasferiti  a  enti  e  istituti di ricerca, alle associazioni e agli
altri  organismi  pubblici  e  privati  aventi  finalita' di ricerca,
esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti.
  I  dati  genetici  e  i  campioni  biologici  raccolti per scopi di
ricerca   scientifica   e  statistica  possono  essere  comunicati  o
trasferiti  ai  soggetti  sopra indicati, non partecipanti a progetti
congiunti,    limitatamente   alle   informazioni   prive   di   dati
identificativi, per scopi scientifici direttamente collegati a quelli
per  i  quali  sono  stati  originariamente  raccolti  e  chiaramente
determinati  per  iscritto nella richiesta dei dati e/o dei campioni.
In tal caso, il soggetto richiedente si impegna a non trattare i dati
e/o  utilizzare  i campioni per fini diversi da quelli indicati nella
richiesta e a non comunicarli o trasferirli ulteriormente a terzi.
  I  dati  genetici  raccolti  a  fini  di ricongiungimento familiare
possono essere comunicati unicamente alle rappresentanze diplomatiche
o   consolari  competenti  all'esame  della  documentazione  prodotta
dall'interessato  o  all'organismo internazionale ritenuto idoneo dal
Ministero  degli  affari esteri cui questi si sia rivolto. I campioni
biologici  prelevati  ai  medesimi  fini  possono  essere  trasferiti
unicamente  al  laboratorio  designato  per  l'effettuazione del test
sulla   variabilita'   individuale   o  all'organismo  internazionale
ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri.
  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  84 del Codice, i dati
genetici   devono   essere   resi   noti   di   regola   direttamente
all'interessato  o  a  persone  diverse dal diretto interessato sulla
base  di  una  delega  scritta  di quest'ultimo, adottando ogni mezzo
idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti
anche  compresenti.  La  comunicazione  nelle  mani  di  un  delegato
dell'interessato e' eseguita in plico chiuso.
  Gli  esiti  di  test  e  di screening genetici, nonche' i risultati
delle  ricerche  qualora  comportino  per  l'interessato un beneficio
concreto   e   diretto  in  termini  di  terapia,  prevenzione  o  di
consapevolezza delle scelte riproduttive, devono essere comunicati al
medesimo  interessato  anche  nel rispetto della sua dichiarazione di
volonta'  di  conoscere  o  meno  tali  eventi e, ove necessario, con
un'appropriata consulenza genetica.
  I   risultati  delle  ricerche,  qualora  comportino  un  beneficio
concreto   e   diretto  in  termini  di  terapia,  prevenzione  o  di
consapevolezza  delle scelte riproduttive, anche per gli appartenenti
alla   stessa   linea   genetica   dell'interessato,  possono  essere
comunicati   a   questi  ultimi,  qualora  ne  facciano  richiesta  e
l'interessato  vi abbia espressamente acconsentito, o sia deceduto e,
in vita, non abbia espressamente fornito indicazioni contrarie.
  In  caso di ricerche condotte su popolazioni isolate, devono essere
resi  noti  alle  comunita'  interessate  e alle autorita' locali gli
eventuali   risultati   della  ricerca  che  rivestono  un'importanza
terapeutica  o  preventiva  per  la tutela della salute delle persone
appartenenti a tali comunita'.
  I  dati  genetici  non  possono  essere  diffusi. I risultati delle
ricerche non possono essere diffusi se non in forma aggregata, ovvero
secondo  modalita'  che  non  rendano  identificabili gli interessati
neppure  tramite  dati identificativi indiretti, anche nell'ambito di
pubblicazioni.

10) Richieste di autorizzazione.

  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro
accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente
autorizzazione,  relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del
consenso  comporti  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

11) Norme finali.

  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o di
regolamento,  ovvero  dalla  normativa  comunitaria, che stabiliscono
divieti o limiti in materia di trattamento di dati genetici.
  Resta  fermo  per  il  titolare  del  trattamento  di dati genetici
l'obbligo  di  effettuare,  nei  casi  previsti,  la notificazione al
Garante prima dell'inizio del trattamento medesimo (articoli 37 e 163
del Codice).

12) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

  La  presente  autorizzazione  ha  efficacia  dal  1° aprile 2007 al
31 dicembre 2008.
  Qualora alla data di pubblicazione della presente autorizzazione il
trattamento  non sia gia' conforme alle sue prescrizioni, il titolare
deve adeguarsi ad esse entro il 1° settembre 2007.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2007

                       Il presidente: Pizzetti


                        Il relatore: Pizzetti


                 Il segretario generale: Buttarelli




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