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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Metodi di controllo conformita' ''accessori per serramenti''
29/03/2007

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - DECRETO 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di «Accessori per serramenti». (GU n. 67 del 21-3-2007)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

DECRETO 5 marzo 2007 

Applicazione   della   direttiva   n.   89/106/CEE  sui  prodotti  da
costruzione,  recepita  con  decreto  del Presidente della Repubblica
21 aprile  1993,  n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei  relativi metodi di controllo della conformita' di «Accessori per
serramenti».

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE


                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i  prodotti  da  costruzione come modificata, in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto   l'art.   6,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n.  89/106/CEE  relativa  ai prodotti da costruzione, che prevede che
con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti e del Ministro dell'interno,
sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione
europea;
  Visto   l'art.   6,  comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n.  89/106/CEE  relativa  ai prodotti da costruzione, che prevede che
con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti e del Ministro dell'interno,
sono indicati i metodi di controllo della conformita';
  Vista  la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE
del   24 giugno   1996  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita'  europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale e'
fissato  il sistema di attestazione della conformita' per le famiglie
di prodotti «Accessori per serramenti»;
  Vista   la  comunicazione  della  Commissione  dell'Unione  europea
2005/C319/01  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
europee  serie C n. 319 del 14 dicembre 2005 contenente i riferimenti
alle    norme    europee   armonizzate   EN   1125:1997/A1:2001,   EN
179:1997/A1:2001,    EN    1935:2002    EN    1154:1996/A1:2002,   EN
1155:1997/A1:2002, EN 1158:1997/A1:2002, EN 12209:2003;
  Visto  il  decreto  12 luglio  2005 relativo alla pubblicazione dei
riferimenti  delle  norme  armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
  Sentito  il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione  incendi  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577  reso  nella  seduta del
19 aprile 2005;
  Espletata,  con notifica 2005/0234/I la procedura d'informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

                             Decretano:

                               Art. 1.

              Metodi di attestazione della conformita'

  1.  I  prodotti  oggetto  del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
  2.  Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi
saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione
europea   e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
costituiscono  riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di
conformita',  fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6,
commi 3  e  4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
21 aprile 1993, n. 246.
  3.  Ai  sensi  dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della  conformita'  ai  requisiti di cui all'appendice ZA della norma
armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
  4.  I  relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice  ZA  - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita»   delle   relative  norme  europee  armonizzate  elencate
nell'allegato 1.

      

                               Art. 2.

                      Caratteristiche tecniche

  1.  Ai  sensi  dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2, del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo
mandatario   stabilito  nella  Comunita'  europea  di  accessori  per
serramenti,  dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde
il   prodotto,   secondo   quanto  riportato  negli  elenchi  di  cui
all'allegato   3   al   presente   decreto,   nelle   forme  previste
dall'appendice  ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato
1.

      

                               Art. 3.

Termini  di  impiego  per  prodotti  privi di marcatura CE ovvero con
           marcatura CE non conforme al presente decreto.

  1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul
mercato  prima  dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di
marcatura  CE  ovvero  con  marcatura  CE  non  conforme  al presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali,  e'  consentito  non oltre sei mesi dalla data di scadenza
del  periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
    Roma, 5 marzo 2007

                  Il Ministro delle infrastrutture
                              Di Pietro


                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani


                      Il Ministro dell'interno
                                Amato

      

                                                           Allegato 1

INDIVIDUAZIONE   DEI   PRODOTTI   E  RELATIVE  NORME  ARMONIZZATE  DI
                             RIFERIMENTO

    Per  i  prodotti  accessori  per  serramenti  le norme europee di
riferimento sono:
      EN  1125:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 1125:2002 «Accessori
per  serramenti  -  Dispositivi  antipanico  per  uscite di sicurezza
azionati  mediante  una  barra  orizzontale  -  Requisiti e metodi di
prova»;
      EN  179:1997/A1:2001  recepita  come UNI EN 179:2002 «Accessori
per  serramenti  -  Dispositivi  per  uscite  di  emergenza  azionati
mediante  maniglia  a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di
prova»;
      EN  1935:2002  recepita  come  UNI  EN 1935:2004 «Accessori per
serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova»;
      EN  1154:1996/A1:2002 recepita come UNI EN 1154:2003 «Accessori
per  serramenti  -  Dispositivi di chiusura controllata delle porte -
Requisiti e metodi di prova»;
      EN  1155:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1155:2003 «Accessori
per  serramenti  -  Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte
girevoli - Requisiti e metodi di prova»;
      EN  1158:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1158:2003 «Accessori
per  serramenti  - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di
chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova»;
      EN  12209:2003  recepita  come UNI EN 12209:2005 «Accessori per
serramenti   -   Serrature   e   chiavistelli  -  Serrature  azionate
meccanicamente,  chiavistelli  e  piastre di bloccaggio - Requisiti e
metodi di prova».

      

                                                           Allegato 2

              SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

    I  metodi  di  attestazione della conformita' degli Accessori per
serramenti  sono  quelli  riportati  nella  decisione  comunitaria n.
96/577/CE  del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui
all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

                      |                      |Sistema di attestazione
Prodotto              |Impiego previsto      |della conformita'
---------------------------------------------------------------------
Accessori per         |                      |
serramenti....        |Sicurezza all'incendio|1

    Sistema  1:  Cfr.  allegato  III,  punto  2i,  della direttiva n.
89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

      

                                                           Allegato 3


    CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

    Il  fabbricante  di  Accessori  per  serramenti dichiara tutte le
caratteristiche  di  cui alle successive tabelle nelle forme previste
dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Accessori  per  serramenti  -  Dispositivi  per  uscite  di emergenza
        azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta

Caratteristiche tecniche                               |Dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
Capacita' di aprirsi....                               |SI
---------------------------------------------------------------------
Durabilita' della capacita' di aprirsi (per porte      |
chiuse da serrature su uscite di sicurezza)....        |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di sostanze pericolose....                    |*

    * Per  questa  caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero    comunitaria   applicabile,   vigenti   al   momento   della
dichiarazione.

Accessori  per  serramenti  -  Dispositivi  antipanico  per uscite di
          sicurezza azionati mediante una barra orizzontale

Caratteristiche tecniche                               |Dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
Capacita' di aprirsi....                               |SI
---------------------------------------------------------------------
Durabilita' della capacita' di aprirsi (per porte      |
chiuse da serrature su uscite di sicurezza)....        |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di sostanze pericolose....                    |*

    *  Per  questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero    comunitaria   applicabile,   vigenti   al   momento   della
dichiarazione.

         Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo

Caratteristiche tecniche                      |Dichiarazione
Chiusura automatica....                       |SI
Durabilita'....                               |SI
Rilascio di sostanze pericolose....           |*

    *  Per  questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero    comunitaria   applicabile,   vigenti   al   momento   della
dichiarazione.

Accessori  per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle
                                porte

Caratteristiche tecniche                         |Dichiarazione
Chiusura automatica....                          |SI
Durabilita' della chiusura automatica....        |SI
Rilascio di sostanze pericolose....              |*

    *  Per  questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero    comunitaria   applicabile,   vigenti   al   momento   della
dichiarazione.
Accessori  per  serramenti  - Dispositivi elettromagnetici fermoporta
                         per porte girevoli

Caratteristiche tecniche                         |Dichiarazione
Capacita' di rilascio....                        |SI
Durabilita' della capacita' di rilascio....      |SI
Rilascio di sostanze pericolose....              |*

    *  Per  questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero    comunitaria   applicabile,   vigenti   al   momento   della
dichiarazione.

Accessori  per  serramenti  -  Dispositivi per il coordinamento della
                  sequenza di chiusura delle porte

Caratteristiche tecniche                        |Dichiarazione
Chiusura automatica....                         |SI
Durabilita' della chiusura automatica....       |SI
Rilascio di sostanze pericolose....             |*

    *  Per  questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero    comunitaria   applicabile,   vigenti   al   momento   della
dichiarazione.

Accessori  per  serramenti  -  Serrature  e  chiavistelli - Serrature
   azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di blocccaggio

Caratteristiche tecniche                               |Dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
Chiusura automatica....                                |SI
---------------------------------------------------------------------
Durabilita' della chiusura automatica....              |SI
---------------------------------------------------------------------
Capacita' di mantenere la porta in posizione chiusa e  |
di non contribuire alla propagazione del fuoco....     |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di sostanze pericolose....                    |*

    *  Per  questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero    comunitaria   applicabile,   vigenti   al   momento   della
dichiarazione.



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