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sentenze e pareri: SENTENZA APPALTI: E’ ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE DI UNA SOCIETÀ IN CONCORDATO PER MANCATA PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE.
23/06/2017

E’ illegittima l'esclusione da un appalto di una società in concordato con continuità aziendale, disposta per mancata produzione dell'autorizzazione del giudice delegato, che l’aveva rifiutata non avendola ritenuta necessaria.

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Trga Trento 24 maggio 2017, n. 179

Esclusione dalla gara di società in concordato con continuità aziendale per mancata produzione dell'autorizzazione del giudice delegato

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Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara - Società in concordato con continuità aziendale – Mancata produzione autorizzazione del giudice delegato – Illegittimità.

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E’ illegittima l'esclusione da un appalto di una società in concordato con continuità aziendale, disposta per mancata produzione dell'autorizzazione del giudice delegato, che l’aveva rifiutata non avendola ritenuta necessaria (1).

(1) Ha chiarito il Tar che la procedura di concordato, per le finalità proprie della partecipazione alle gare pubbliche e degli adempimenti necessari, si esaurisce con il decreto di omologa ex art. 181 L.F., e che a seguito della pronuncia di questo si verifica per l’imprenditore il passaggio dal regime di spossessamento attenuato, proprio della procedura, al riacquisto della piena capacità di agire, e per gli organi tutori dal potere di consentire o meno il compimento di atti di straordinaria amministrazione ad una funzione di mera vigilanza sulla corretta esecuzione del concordato (Cass. civ., sez. VI, n. 2695 del 2016; id., sez. I, n. 12265 del 2016; Cons. St., sez. III, n. 2305 del 2012). Nella stessa linea interpretativa si colloca la determinazione ANAC n. 3 di data 23.4.2014, in cui è precisato che in ambito concordatario “la cessazione della causa ostativa coincide …con la chiusura della procedura, che viene formalizzata con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’art. 180 L.F.”.

Tali conclusioni non sono mutate a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Ed invero, l’art. 110, commi 3 e 4, prevede sì che l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi o di eseguire i contratti già stipulati “su autorizzazione del giudice delegato, sentito l’ANAC”, ma non è tale da determinare un’incisione sulle diverse e separate fasi che scandiscono la procedura concordataria disciplinata dalla L.F., ed in particolare sulla definizione di questa a seguito del “giudizio di omologazione” (art. 180) e della “chiusura della procedura” (art. 181). Ad avviso del tar, inoltre, l’art. 110 si riferisce pur sempre alla fase antecedente l’omologazione e, in particolare, a quella precedente dell’ammissione, come del resto pure letteralmente si esprime, laddove la previsione sia dell’autorizzazione del giudice delegato sia del parere ANAC è riferita ad un’impresa “ammessa” al concordato, e dunque non ancora omologato.

VISIONA LA SENTENZA DAL SITO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

 


 
 
 
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