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sentenze e pareri: APPALTI DI SERVIZI. Delibera Autority, Le associazioni devono dimostrare il possesso dei requisiti singolarmente per ciascuna associata;
02/04/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture.
Deliberazione n. 27 del 6.02.2007
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dal Comune di Muro Lucano e dalla Pellicano Verde s.p.a. – raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani.



Sintesi della delibera:


fatto:


Viene chiesta all'autorità il parere sulla controversia insorta a seguito del ricorso, per una gara di servizi (raccolta rifiuti), presentato da una ditta partecipante volto all'esclusione dalla gara di un associazione temporanea di imprese.


A parere dell'impresa ricorrente, l'associazione temporanea doveva essere esclusa in quanto una mandante non possiede tutti i requisiti richiesti dal bando, e cioè l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti per la categoria 2° classe f), il certificato di qualità aziendale UNI-ISO 9002 e la realizzazione, nel triennio, di lavori per un importo non minore a quello a base d’asta.

Trattandosi di associazione di tipo orizzontale, prosegue il ricorrente, tutti gli operatori devono avere i requisiti previsti per l’appalto nella sua omogeneità.

Secondo la ditta aggiudicatrice dell'appalto, è corretta l’ammissione alla gara dell’associazione temporanea in quanto la stessa è in possesso in modo cumulativo dei requisiti richiesti.



L'autorità di vigilanza sugli appalti pubblici a seguito di opportune considerazione

ritiene che:


- negli appalti di servizi le associazioni temporanee di imprese devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, di natura soggettiva, singolarmente per ciascuna associata;


- l’A.T.I. Sud Servizi s.coop./Chiara Costruzioni s.r.l./F.lli La Rocca s.r.l. è priva dei requisiti di capacità tecnico professionale, di natura soggettiva, richiesti dal bando.

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delibera per esteso:


Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

Deliberazione n. 27 del 6.02.2007


Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dal Comune di Muro Lucano e dalla Pellicano Verde s.p.a. – raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani.



Il Consiglio


Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto


In data 8 gennaio 2007 e in data 11 gennaio 2007 sono pervenute all’Autorità le istanze di parere in oggetto con le quali si chiede parere sulla controversia insorta a seguito del ricorso in via amministrativa presentato dall’impresa Ecological Systems s.r.l. volto alla richiesta di esclusione dalla gara di che trattasi dell’A.T.I. Sud Servizi s.coop./Chiara Costruzioni s.r.l./F.lli La Rocca s.r.l..


A parere dell’impresa Ecological Systems s.r.l., che in sede di istruttoria procedimentale ha confermato quanto rappresentato alla S.A., la citata associazione temporanea doveva essere esclusa in quanto una mandante non possiede tutti i requisiti richiesti dal bando, e cioè l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti per la categoria 2° classe f), il certificato di qualità aziendale UNI-ISO 9002 e la realizzazione, nel triennio, di lavori per un importo non minore a quello a base d’asta.


Trattandosi di associazione di tipo orizzontale, prosegue il ricorrente, tutti gli operatori devono avere i requisiti previsti per l’appalto nella sua omogeneità.


Secondo la Pellicano Verde s.p.a., provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto, è corretta l’ammissione alla gara dell’associazione temporanea in quanto la stessa è in possesso in modo cumulativo dei requisiti richiesti.


A parere della S.A. l’associazione ha dimostrato il possesso dei requisiti nella sua qualità di soggetto plurimo e non in relazione ai requisiti imputabili alle singole imprese.


L’A.T.I. Sud Servizi s.coop./Chiara Costruzioni s.r.l./F.lli La Rocca s.r.l. ha ritenuto di non partecipare al contraddittorio.


Ritenuto in diritto

L’avviso di gara in questione richiedeva, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti per la categoria 1° classe e), categoria 2° classe f); categoria 3° classe f); categoria 4° classe f); categoria 5° classe f), ed il possesso della certificazione di qualità UNI-EN ISO 9002.


I punti 13 e 14 del medesimo avviso specificavano che, in caso di associazioni temporanee, a pena di esclusione, i documenti richiesti dovevano riferirsi ad ogni impresa facente parte dell’associazione, tranne il deposito cauzionale, a carico della sola capogruppo.


L’articolo 37 del d. Lgs. n. 163/2006 non contiene alcuna previsione in ordine alla suddivisione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale dei prestatori di servizi in caso di imprese riunite in associazione temporanea.

Occorre pertanto far riferimento all’orientamento espresso al riguardo dal giudice amministrativo.


In omaggio al principio della concorrenzialità ed alla finalità attribuita dall’ordinamento all’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, che viene costituito per mettere insieme la capacità produttiva dei prestatori di servizi che da soli non raggiungerebbero i requisiti minimi richiesti dalla S.A. per partecipare alla gara, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto necessario dover distinguere fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità del servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata. (Cons. Stato, sez. IV, 14.2.2005 n. 435; TAR Campania, Napoli sez. I, 17.1.2007 n. 364)

Pertanto, la valutazione dell’idoneità economica e finanziaria e tecnico professionale, va effettuata, in linea di principio, in modo cumulativo, attraverso la sommatoria dei mezzi e delle capacità che fanno capo a tutte le imprese, come nel caso del requisito relativo al fatturato, tenendo tuttavia fermo il limite costituto dall’esigenza di non trasformare la riunione di imprese in uno strumento elusivo delle disposizioni dettate per garantire il requisito di capacità necessario per la partecipazione agli appalti.


In tale contesto, la certificazione di qualità e l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti secondo le categorie e le classi richieste dal bando, sono da intendersi requisiti soggettivi che devono essere posseduti da ciascuna impresa facente parte dell’associazione. (Cons. Stato, sez. V, 30.5.2005 n. 2756; Cons. Stato, n. 435/2005 cit.; TAR Campania, n. 364/2007 cit.; TAR Lombardia, Milano sez. III, 19.7.2005 n. 3383)


Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge che l’impresa capogruppo è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, relativamente alla categoria 2°, per la classe E e non F come richiesto dal bando; la mandante F.lli La Rocca s.r.l. è iscritta all’Albo limitatamente alle categorie 1°,4° e 5°; la mandante Chiara Costruzioni s.r.l. è iscritta all’Albo limitatamente alle categorie 1°, 2° e 4° ed è priva della certificazione di qualità.


In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


ritiene che:


- negli appalti di servizi le associazioni temporanee di imprese devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, di natura soggettiva, singolarmente per ciascuna associata;

- l’A.T.I. Sud Servizi s.coop./Chiara Costruzioni s.r.l./F.lli La Rocca s.r.l. è priva dei requisiti di capacità tecnico professionale, di natura soggettiva, richiesti dal bando.







Il Consigliere Relatore Il Presidente

Alessandro Botto Alfonso M. Rossi Brigante



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 Febbraio 2007

 


 
 
 
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