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I TITOLARI DI CONCESSIONI DI LAVORI O DI SERVIZI PUBBLICI (PUBBLICI E PRIVATI) HANNO L’OBBLIGO DI AFFIDARE CON GARA L'80% DEI SUBCONTRATTI.
13/09/2017

Mediante procedure ad evidenza pubblica. Vale per lavori, servizi e forniture derivanti da concessioni di importo superiore a 150.000 euro.
Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con la sentenza N. 03703/2017, del 13 luglio 2017, pubblicata il 27 luglio, ha sancito che:

«L’art. 177, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 ha espressamente previsto l’obbligo per i soggetti pubblici e privati titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici (già esistenti o di nuova aggiudicazione) di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica.

Dal suddetto obbligo sono escluse unicamente le concessioni (già in essere o di nuova aggiudicazione) affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica.

Per le concessioni già in essere, l’art. 177 ha previsto, al comma 2, un periodo transitorio di adeguamento di ventiquattro mesi: “le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice”.»

Secondo il Collegio nell’interpretazione della norma transitoria e, in particolare, dell’espressione “entro ventiquattro mesi”, la formulazione letterale della norma conduce univocamente alla conclusione secondo cui l’obbligo di evidenza pubblica è immediatamente operativo ed il termine di ventiquattro mesi è soltanto un termine finale, “entro” (e non a partire da) il quale deve essere raggiunta l’aliquota minima dell’80% di contratti affidati mediante gara.

La conseguenza è che, mano a mano che i precedenti contratti vengono a scadenza, i nuovi contratti devono, sin da subito, essere affidati mediante gara.

(Fonte: cna.it)

 


 
 
 
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