In presenza di espressa indicazione del bando di gara, è legittima l’esclusione senza applicazione del soccorso istruttorio di un raggruppamento di professionisti che partecipando a una selezione per l’affidamento di servizi di direzione lavori e prestazioni correlate in un appalto di lavori abbia quantificato tali oneri pari a zero, in quanto la normativa non esime tali servizi in funzione della natura intellettuale che li caratterizza.
IL CONSIGLIO
VISTA l’istanza prot. n.175831 del 28 novembre 2016 con cui l’ing. Pietro Ulivieri chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità dell’esclusione dalla gara in oggetto per aver dichiarato che gli oneri della sicurezza nell’offerta economica sarebbero pari a zero trattandosi di un raggruppamento di professionisti e di prestazioni squisitamente intellettuali;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 8 marzo 2017;
VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;
RILEVATO che nel bando di gara, la stazione appaltante all’art. 10.5 dispone che l’offerta economica “deve contenere l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 95 co.10 del D.lgs. 50/2016 a pena di esclusione”;
CONSIDERATO che come affermato di recente in TAR Campania – Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 34 del 5 gennaio 2017 : l’indicazione degli oneri per la sicurezza costituisce un elemento essenziale dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.l.vo n. 50 del 2016, secondo cui “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”;
CONSIDERATO che la norma non opera alcuna distinzione tra affidamenti di lavori, servizi o forniture e non esclude dal disposto nemmeno servizi di natura puramente intellettuale o ricompresi nel vecchio allegato II B può ritenersi che essa superi con statuizione definitiva l’elaborazione giurisprudenziale che aveva condotto a sottrarre tali categorie di appalti di servizi dal novero ricadente nell’obbligo;
RITENUTO quindi che nelle gare bandite successivamente al 19 aprile 2016, gli operatori economici sono dunque tenuti ad indicare espressamente, nella propria offerta economica, gli oneri della sicurezza aziendale;
RITENUTO inoltre che, anche alla luce dei principi enucleabili dalla pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria sent. n. 19 del 2016, poiché nel caso di specie ricorre la previsione espressa di indicazione dei costi aziendali del bando di gara non può nemmeno farsi ricorso all’istituto del soccorso istruttorio;
CONSIDERATO che l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendale pari a zero equivale all’omessa quantificazione degli stessi, infatti si traduce nella formulazione dell’offerta come priva di un elemento essenziale per la sua valutazione (vd. Consiglio di Stato Sez. V del 14.4.2016 n. 1481);
RITENUTO che l’Amministrazione abbia correttamente richiesto di includere nell’offerta economica i costi relativi alle dotazioni necessarie relative alle prestazioni di lavoro da espletarsi in cantiere che in base al tipo di attività da affidare si rivelano non sporadiche e occasionali ma invero frequenti;
IL CONSIGLIO
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.
(Fonte: anticorruzione.it)
|