Il nuovo sistema di aggiudicazione modificato dal decreto sblocca cantieri all'art. 97 del nuovo codice dei contratti non garantisce, a nostra avviso, un abbassamento delle percentuali di aggiudicazione.
Evidentemente il sistema non tiene conto delle reali esigenze delle piccole imprese, cioè che i ribassi attualmente sono molto alti (circa il 40%).
In questo articolo illustriamo le nuove formule per il calcolo della soglia di anomalia per le offerte a maggior ribasso.
Specifichiamo a priori che sono state introdotti due sistemi di calcolo, uno per gare con offerte superiori a 15 e uno per gare con offerte inferiori a 15.
prendiamo in esame le gare con offerte superiori a 15 che saranno di sicuro le maggiori.
Sono state eliminate le 5 formule da applicare in base ad un criterio di risultati ed è stato inserito un unico sistema che varia di poco a secondo di alcuni valori.
allora:
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Nuova formula per il calcolo della soglia di anomalia per gare con offerte superiori a 15:
- si comincia sempre con l'esclusione del 10% delle offerte di minore e di maggiore ribasso (taglio delle ali),
- si calcola poi la media delle offerte rimaste in gara,
- si calcola poi la media degli scarti delle offerte che superano la predetta media (media degli scarti),
- si somma la media degli scarti alla prima media aritmetica delle offerte rimaste in gara, il risultato di tale somma determina la prima soglia di esclusione (ipotizziamo, per questo esempio, che le offerte siano tutte intorno al 40% e la prima soglia di esclusione risulti 41,5689)
ok, fin qui, niente di nuovo, siamo già abituati a questo sistema, ora viene il bello.
- si moltiplicano i primi due numeri decimali della somma delle offerte rimaste in gara
- si applica la percentuale del valore risultante dalla moltiplicazione sopraindicata allo scarto medio delle offerte che superano la prima media calcolata (media degli scarti)
( quindi se la somma delle offerte rimaste in gara dopo il taglio delle ali e' 659,5215% e lo scarto medio e' 4.5987% si fa 5x2=10 e si calcola il 10% di 4,5987 che risulta 0,4598)
- infine si detrae quanto risultato precedentemente (0.4598) alla prima soglia di esclusione (che abbiamo fissato prima come esempio in 41,5689%) quindi 41,5689 - 0.4598 = 41,1091%
- si aggiudica la gara l'offerta che piu si avvicina a 41,1091% (in ribasso)
Di quanto si e' abbassata la prima soglia di esclusione? di quasi niente.
Il fatto e' che, il coefficente da detrarre alla prima soglia di esclusione viene calcolato prendendo in esame la media degli scarti e tale media e quasi sempre di piccola entita'. anzi piu vicine sono di valore le offerte in gara più piccola è la media degli scarti, quindi sarà quasi inpossibile che risulti un valore alto che faccia abbassare di tanto la prima soglia di esclusione.
Addirittura per le gare con offerte inferiori a 15 si applica un correttivo che alza la prima soglia di esclusione.
Queste considerazioni sono espresse analizzando, con il contributo di alcuni utenti del forum, il nuovo testo dell'articolo 97 del codice dei contratti. Tale testo risulta complesso e di dubbia interpretazione. Quindi ci riserviamo sempre di rianalizzare l'esempio sopraindicato e restiamo disponibili per qualsiasi vostra considerazione.
Nairo Srls
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indichiamo qui di seguito il testo dell'art. 97 modificato dal decreto sblocca cantieri, in modo da permettervi di poter analizzare al meglio quanto detto.
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
Art. 97 (Offerte anormalmente basse)
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.
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