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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti e costruzioni
13/04/2007

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. (GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n.87)


MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 16 febbraio 2007 

Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi
costruttivi di opere da costruzione.

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Visto  il  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
    Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  concernenti i
prodotti da costruzione;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n.   246,   recante   l'approvazione   del   regolamento  concernente
l'attuazione  della  direttiva  89/106/CEE  relativa  ai  prodotti da
costruzione;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 dicembre
1997,  n.  499, recante l'approvazione del regolamento concernente le
norme  di  attuazione  della  direttiva  93/68/CEE  per  la parte che
modifica   la   direttiva   89/106/CEE  in  materia  di  prodotti  da
costruzione;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.   37,   recante   l'approvazione  del  regolamento  concernente  i
procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  26 marzo  1985,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  95  del 22 aprile 1985, recante procedure e
requisiti  per  l'autorizzazione  e l'iscrizione di enti e laboratori
negli elenchi del Ministero dell'interno;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1998,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del  7 maggio  1998,  recante disposizioni relative alle modalita' di
presentazione   ed   al  contenuto  delle  domande  per  l'avvio  dei
procedimenti  di  prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  21 giugno  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155
del  5 luglio  2004,  recante  norme  tecniche  e  procedurali per la
classificazione  di  resistenza  al fuoco ed omologazione di porte ed
altri elementi di chiusura;
    Vista   la   decisione   della  Commissione  dell'Unione  europea
2000/367/CE  del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del
21 dicembre   1988,   per   quanto  riguarda  la  classificazione  di
resistenza  all'azione  del  fuoco dei prodotti da costruzione, delle
opere di costruzione e dei loro elementi;
    Vista   la   decisione   della  Commissione  dell'Unione  europea
2003/629/CE  del 27 agosto 2003, che attua della direttiva 89/106/CEE
del  21 dicembre  1988,  che  modifica  la  decisione 2000/367/CE per
quanto riguarda l'inclusione dei prodotti di controllo del fumo e del
calore;
    Vista  la  raccomandazione  della Commissione dell'Unione europea
2003/887/CE   dell'11 dicembre   2003,  relativa  all'applicazione  e
all'uso  degli  eurocodici  per  lavori  di  costruzione  e  prodotti
strutturali da costruzione;
    Viste  le norme EN 13501-2, EN 13501-3, EN 1363-1, EN 1363-2, ENV
1363-3,  EN  1364-1,  EN  1364-2, EN 1364-3, EN 1365-1, EN 1365-2, EN
1365-3,  EN  1365-4,  EN  1365-5, EN 1365-6, EN 1366-1, EN 1366-2, EN
1366-3,  EN  1366-4,  EN  1366-5, EN 1366-6, EN 1366-7, EN 1366-8, EN
1634-1,  EN 1634-3, EN 14135 recanti i metodi di prova e le procedure
di  classificazione  per la determinazione della classe di resistenza
al fuoco dei prodotti da costruzione;
    Viste  le  norme  ENV  13381-2,  ENV  13381-3,  ENV  13381-4, ENV
13381-5,  ENV  13381-6,  ENV  13381-7  recanti metodi di prova per la
determinazione  del  contributo  alla resistenza al fuoco di elementi
strutturali;
    Visti   gli   eurocodici   EN1991-1-2,   EN1992-1-2,  EN1993-1-2,
EN1994-1-2,   EN1995-1-2,   EN1996-1-2   recanti  metodi  comuni  per
calcolare   la  resistenza  al  fuoco  dei  prodotti  strutturali  da
costruzione;
    Viste   le   norme  UNI  9502,  UNI  9503,  UNI  9504  recanti  i
procedimenti  analitici  per  valutare  la  resistenza al fuoco degli
elementi  costruttivi  di  conglomerato  cementizio  armato normale e
precompresso, di acciaio e di legno;
    Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione n. 284 del
30 maggio  2006  dal  Comitato  centrale  tecnico-scientifico  per la
prevenzione  incendi  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
    Espletata   con   notifica   n.   2006/0344/I   la  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura
istituita con la direttiva 83/189/CEE;
    Visto   il   parere   favorevole   espresso,   con  comunicazione
dell'8 novembre 2006, dalla Commissione europea;
    Considerata  la  necessita'  di  recepire  il  sistema europeo di
classificazione  di resistenza al fuoco dei prodotti e delle opere da
costruzione  per  i casi in cui e' prescritta tale classificazione al
fine  di  conformare  le  stesse  opere  e le loro parti al requisito
essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Campo di applicazione e definizioni
    1. Il  presente  decreto  si  applica ai prodotti e agli elementi
costruttivi  per  i quali e' prescritto il requisito di resistenza al
fuoco  ai  fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui
sono inseriti.
    2.   E'   considerato  «prodotto  da  costruzione»  o  «prodotto»
qualsiasi  prodotto  fabbricato  al  fine  di  essere permanentemente
incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione.
    3.  Le «opere da costruzione» o «opere» comprendono gli edifici e
le opere di ingegneria civile.
    4.  Ai fini del presente decreto le parti e gli elementi di opere
da  costruzione,  composte  da  uno  o piu' prodotti anche non aventi
specifici  requisiti  di resistenza al fuoco, sono definite «elementi
costruttivi».
    5.  Le  «norme  armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le
«norme  nazionali  che  recepiscono  norme  armonizzate»,  le  «norme
nazionali    riconosciute   dalla   Commissione   beneficiare   della
presunzione  di  conformita»,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  21 aprile  1993,  n.  246,  sono  di  seguito  denominati
«specificazioni tecniche».
    6.  Il  «campo di applicazione diretta del risultato di prova» e'
l'ambito,  previsto  dallo  specifico metodo di prova e riportato nel
rapporto   di   classificazione,  delle  limitazioni  d'uso  e  delle
possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova,
tali  da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni
per l'attribuzione del risultato conseguito.
    7.  Il  «campo  di applicazione estesa del risultato di prova» e'
l'ambito,  non  compreso  tra  quelli previsti al precedente comma 6,
definito da specifiche norme di estensione.
    8.  La  Direzione  centrale  per  la  prevenzione  e la sicurezza
tecnica  del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e  della  difesa  civile  del  Ministero  dell'interno, e' di seguito
denominata «DCPST».
    9.  Ai  fini  del  presente  decreto  e' definito «laboratorio di
prova»:
      a) il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua
prove  su prodotti aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco,
ai  fini  dell'apposizione  della  marcatura  CE, in riferimento alla
direttiva 89/106/CEE;
      b) il  laboratorio  di resistenza al fuoco dell'Area protezione
passiva  della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del
decreto  del  Ministro dell'interno 26 marzo 1985 ovvero i laboratori
di  resistenza al fuoco di uno degli altri Stati della Unione europea
o di uno degli Stati contraenti l'accordo SEE e la Turchia, cui viene
riconosciuta  da  questo Ministero l'indipendenza e la competenza dei
laboratori  di  prova  prevista  dalla  norma  EN  ISO/CEI 17025 o da
equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.

      

                               Art. 2.
               Classificazione di resistenza al fuoco
    1. I  prodotti  e  gli  elementi costruttivi sono classificati in
base  alle  loro  caratteristiche  di  resistenza al fuoco, secondo i
simboli  e  le  classi  indicate  nelle  tabelle  dell'allegato  A al
presente  decreto,  in  conformita'  alle decisioni della Commissione
dell'Unione  europea  2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE del
27 agosto 2003.
    2.  Con  successivi  provvedimenti  del  Ministro dell'interno si
aggiornano  le  tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle
ulteriori  decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in
materia.
    3.  Le  prestazioni  di  resistenza al fuoco dei prodotti e degli
elementi  costruttivi possono essere determinate in base ai risultati
di:
      a) prove;
      b) calcoli;
      c) confronti con tabelle.
    4.  Le  modalita'  per la classificazione di prodotti ed elementi
costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di
tenuta al fumo sono descritte nell'allegato B al presente decreto.
    5.  Le  modalita'  per la classificazione di prodotti ed elementi
costruttivi   in   base   ai  risultati  di  calcoli  sono  descritte
nell'allegato C al presente decreto.
    6. Le modalita' per la classificazione di elementi costruttivi in
base  a  confronti  con  tabelle  sono  descritte  nell'allegato D al
presente decreto.

      

                               Art. 3.
Prodotti  per  i quali e' prescritta la classificazione di resistenza
                              al fuoco
    1. I  prodotti  legalmente  commercializzati  in  uno degli Stati
della  Unione  europea  e  quelli  provenienti dagli Stati contraenti
l'accordo  SEE  e  Turchia,  possono  essere  impiegati  in Italia in
elementi  costruttivi  e opere in cui e' prescritta la loro classe di
resistenza  al fuoco, secondo l'uso conforme all'impiego previsto, se
muniti  della  marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di
prodotto.
    2.  Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza
al   fuoco,   ove  prevista,  e'  riportata  nelle  informazioni  che
accompagnano  la  marcatura CE e nella documentazione di cui all'art.
10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, e successive modificazioni.
    3.  Per  tutti  i  prodotti,  con  esclusione di quelli di cui al
successivo  comma 4, per i quali non e' ancora applicata la procedura
ai fini della marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e
successivamente  durante  il  periodo  di  coesistenza,  l'impiego in
elementi  costruttivi  e opere in cui e' prescritta la loro classe di
resistenza  al fuoco, e' consentito in conformita' alle specifiche di
cui al successivo art. 4.
    4.  Per  le  porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali
non  e'  ancora  applicata la procedura ai fini della marcatura CE in
assenza  delle  specificazioni  tecniche e successivamente durante il
periodo  di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in
cui  e'  prescritta  la  loro  classe  di  resistenza  al  fuoco,  e'
subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli articoli 5 e
6  del decreto del Ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito
nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo
di   coesistenza,   definito   con  comunicazione  della  Commissione
dell'Unione  europea,  detta  omologazione  rimane valida, solo per i
prodotti  gia'  immessi  sul  mercato  entro  tale  termine,  ai fini
dell'impiego entro la data di scadenza dell'omologazione stessa.
    5.  La  documentazione  di  cui  ai  commi 2  e  3  del  presente
articolo deve  essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata
dalla  traduzione  in  lingua  italiana  in  conformita'  alle  norme
vigenti.

      

                               Art. 4.
Elementi  costruttivi per i quali e' prescritta la classificazione di
                         resistenza al fuoco
    1. Gli  elementi  costruttivi,  per  i  quali  e'  prescritta  la
classificazione  di  resistenza  al  fuoco, possono essere installati
ovvero   costruiti  in  opere  destinate  ad  attivita'  soggette  ai
regolamenti  di  prevenzione  incendi,  in presenza di certificazione
redatta  da  professionista  in  conformita'  al decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al
fuoco  secondo  le  modalita'  indicate all'art. 2, commi 4, 5, 6 del
presente decreto.
    2.  La  certificazione  di  cui  al precedente comma 1 garantisce
anche  nei confronti delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi
costruttivi  che ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione
ottenuta.
    3.  Qualora  la  classificazione  di  resistenza  al  fuoco degli
elementi  costruttivi  sia  ottenuta  attraverso  la  sola  modalita'
indicata  all'art. 2, comma 4 del presente decreto, la certificazione
di  cui  al  precedente comma 1 garantisce che l'elemento costruttivo
ricada all'interno del campo di diretta applicazione del risultato di
prova.  In  caso  contrario la classificazione di resistenza al fuoco
deve  fare riferimento alla ulteriore documentazione resa disponibile
dal  produttore, in conformita' alle prescrizioni di cui all'allegato
B al presente decreto.
    4. Qualora l'elemento costruttivo coincida con un prodotto munito
di  marcatura  CE  la  certificazione,  di cui al precedente comma 1,
costituisce la dichiarazione di uso conforme all'impiego previsto.

      

                               Art. 5.
                          Norme transitorie
    1. I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi
della  circolare MI.SA. (Ministero dell'interno - Servizi antincendi)
14 settembre   1961,   n.   91,  dal  laboratorio  di  scienza  delle
costruzioni  del  Centro  studi ed esperienze del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  ovvero  da  laboratorio  autorizzato ai sensi del
decreto  del  Ministro  dell'interno 26 marzo 1985, sono da ritenersi
validi,  ai  fini  della commercializzazione dei prodotti ed elementi
costruttivi  oggetto  delle  prove,  nel rispetto dei seguenti limiti
temporali:
      rapporti  emessi  entro  il  31 dicembre  1985:  fino a un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto;
      rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino a
tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
      rapporti  emessi  dal  1° gennaio  1996:  fino  a  cinque  anni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
    2.  Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti,
le  cui  caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate
dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  non  e'  necessario  procedere  ad una nuova determinazione
delle  prestazioni di resistenza al fuoco anche nei casi di modifiche
dell'opera  che  non riguardino i prodotti e gli elementi costruttivi
stessi.
    3.  Nelle  costruzioni  il  cui  progetto  e' stato approvato dal
competente  Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco,  ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998,  n.  37, in data antecedente all'entrata in vigore del presente
decreto,  e' consentito l'impiego di prodotti ed elementi costruttivi
aventi  caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base
della  previgente  normativa, ferme restando le limitazioni di cui al
precedente comma 1.
    Il  presente  decreto  entra in vigore centottanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 16 febbraio 2007
                                                   Il Ministro: Amato

      

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