COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 21 marzo 2007
Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme
pensionistiche complementari.
LA COMMISSIONE
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto 5 dicembre 2005, n. 252 (di
seguito: decreto n. 252/2005) che attribuisce alla COVIP il potere di
esercitare, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere
generale, la vigilanza sulle forme pensionistiche complementari;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252/2005 che
attribuisce alla COVIP il compito di vigilare sulle modalita' di
pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la raccolta delle
adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
Visti gli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: decreto n. 206/2005) recanti
disposizioni in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito:
decreto n. 262/2005), recante disposizioni sui procedimenti per
l'adozione di atti regolamentari e generali di competenza di talune
Autorita', tra cui anche la COVIP;
Ritenuto opportuno dettare ulteriori istruzioni, rispetto a quanto
previsto nel sopra citato decreto n. 206/2005, sugli annunci
pubblicitari inerenti le forme pensionistiche complementari vigilate
dalla COVIP, al fine di garantire il rispetto da parte delle forme
medesime dei principi di trasparenza e correttezza e tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura
di consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti
vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori,
posta in essere dalla COVIP a partire dall'8 febbraio 2007 ai sensi
del sopra citato art. 23 del decreto n. 262/2005;
A d o t t a
le seguenti istruzioni:
Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme
pensionistiche complementari
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le seguenti istruzioni riguardano gli annunci pubblicitari
relativi a forme pensionistiche complementari diffusi attraverso
qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per via telematica.
2. E' «annuncio pubblicitario», agli effetti delle presenti
istruzioni, ogni messaggio contenente informazioni relative a forme
pensionistiche complementari, al fine di promuoverne le adesioni.
Art. 2.
Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari
1. Gli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche
complementari devono essere facilmente individuabili come tali. Le
informazioni contenute negli annunci devono essere espresse in modo
chiaro e corretto, non equivoco e coerente con quelle riportate nelle
note informative, negli statuti e regolamenti e, per i PIP, anche
nelle condizioni generali di contratto.
2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve
essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura
e i rischi delle forme pensionistiche complementari.
3. Nell'annuncio occorre specificare che il messaggio riguarda una
o piu' forme pensionistiche complementari e va richiamata la
necessita' di leggere la nota informativa, lo statuto/regolamento e,
per i PIP, anche le condizioni generali di contratto prima
dell'adesione. Ogni annuncio deve recare, in modo leggibile, la
seguente avvertenza «Messaggio promozionale riguardante forme
pensionistiche complementari - prima dell'adesione leggere le note
informative e gli statuti/regolamenti» (e, per i PIP, anche le
condizioni generali di contratto).
4. L'avvertenza di cui al comma precedente deve essere realizzata
con caratteri di stampa tali da consentirne la facile lettura e, nel
caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, deve essere
riprodotta in audio e risultare di agevole ascolto.
5. In ogni annuncio pubblicitario deve essere sinteticamente
indicato come e' possibile ottenere ovvero consultare le note
informative, gli statuti/regolamenti e, per i PIP, anche le
condizioni generali di contratto, ovvero deve essere almeno riportato
il sito Internet sul quale sono pubblicate le informazioni relative
alle forme pensionistiche complementari indicate.
6. Espressioni quali «garanzia», «garantito» o termini analoghi che
inducono a ritenere sussistente il diritto dell'iscritto ad una
prestazione certa possono essere utilizzate solo se sussiste
effettivamente un siffatto impegno giuridico.
7. Gli annunci pubblicitari devono essere presentati in modo da
risultare chiaramente distinti rispetto ai messaggi pubblicitari o
informativi relativi all'offerta di servizi o prodotti di altra
natura.
Art. 3.
Illustrazione dei rendimenti conseguiti e di altri dati
1. L'annuncio pubblicitario che eventualmente riporti i rendimenti
conseguiti dalla forma pensionistica complementare deve:
a) specificare l'arco temporale di riferimento per il calcolo del
rendimento. L'arco temporale di riferimento, in coerenza con la
natura di medio-lungo periodo dello strumento di previdenza
complementare, deve essere pari a cinque anni e deve in ogni caso
risultare prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. In sede di
prima applicazione, il predetto arco temporale e' individuato in tre
anni per gli annunci diffusi nell'anno 2007 e in quattro anni per
quelli diffusi nell'anno 2008;
b) indicare la linea di investimento (comparto/fondo
interno/gestione interna separata/OICR), o combinazione predefinita
di linee, alla quale il rendimento si riferisce, specificando il
relativo profilo di rischio;
c) in caso di rendimenti riferiti a specifiche classi di quote,
indicare i relativi destinatari;
d) rappresentare i rendimenti della gestione al netto degli oneri
gravanti indirettamente sull'aderente, precisando, in ogni caso, se
detta rappresentazione includa o meno gli oneri fiscali;
e) riportare con adeguata evidenza, tale da renderla facilmente
leggibile, l'avvertenza «I rendimenti passati non sono
necessariamente indicativi di quelli futuri». L'avvertenza deve
essere riprodotta anche negli annunci pubblicitari diffusi attraverso
strumenti audiovisivi ed essere di agevole lettura o ascolto da parte
dei destinatari.
2. Il rendimento indicato deve essere quello medio annuo composto
del periodo preso a riferimento. In alternativa, puo' essere indicato
il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati senza
annualizzare i rendimenti relativi ad eventuali frazioni di anno.
3. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche,
studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento,
devono indicarne le fonti.
4. Eventuali rappresentazioni grafiche dei rendimenti devono essere
effettuate in modo coerente con le modalita' di rappresentazione
utilizzate nelle note informative.
Art. 4.
Comparazione tra forme pensionistiche complementari
1. L'eventuale comparazione di diverse forme pensionistiche
complementari o linee di investimento deve contenere l'indicazione
degli elementi di raffronto ed i dati riportati devono essere
pubblicamente disponibili.
2. La comparazione inerente i rendimenti e' consentita solo tra
forme o linee caratterizzate da analoghi profili di
rischio-rendimento.
Art. 5.
Entrata in vigore e norma transitoria
1. Le presenti istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
2. Le presenti istruzioni entrano in vigore il decimo giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Il materiale pubblicitario gia' prodotto e distribuito deve
essere adeguato alle presenti istruzioni entro trenta giorni
dall'entrata in vigore delle stesse.
Roma, 21 marzo 2007
Il presidente: Scimia
Allegato
RELAZIONE
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto n. 252/2005), in attuazione della legge delega 23 agosto
2004, n. 243, ha posto in essere una complessiva riforma della
disciplina della previdenza complementare diretta, tra l'altro, a
realizzare una sostanziale equiparazione tra le forme pensionistiche
complementari e a promuovere un maggior grado di concorrenza tra gli
operatori del settore.
In tale contesto, sono stati valorizzati i profili demandati alla
scelta del singolo, specie per cio' che attiene all'individuazione
della forma pensionistica cui aderire, alla scelta della linea di
investimento maggiormente adeguata alle proprie caratteristiche ed
esigenze e alle determinazioni in ordine ad eventuali successivi
trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare.
Il necessario corollario del maggior grado di concorrenza e del
conseguente ampliamento delle opportunita' di scelta per i
destinatari e' dato dall'armonizzazione e razionalizzazione del
sistema mediante l'allineamento delle varie forme pensionistiche a
regole di funzionamento uniformi, in attuazione al principio di cui
all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 1, della legge delega n. 243/2004
che, in un'ottica di tutela rafforzata dei destinatari, impone «la
previa omogeneizzazione delle stesse [forme] in materia di
trasparenza e tutela».
Un ruolo essenziale nella fissazione di regole operative comuni
alle varie forme e' attributo dal legislatore alla COVIP, tenuto
conto del principio fissato dall'art. 1, comma 2, lettera h), della
legge delega, di «perfezionare l'omogeneita' del sistema di vigilanza
sull'intero settore della previdenza complementare» nei confronti di
tutte le forme pensionistiche previste dall'ordinamento.
In tale ambito, tenuto conto delle prerogative che il decreto n.
252/2005 assegna alla COVIP, si e' reputato opportuno fornire
istruzioni in materia di redazione degli annunci pubblicitari, volte
a definire regole e modalita' operative comuni a tutte le forme
pensionistiche vigilate dalla COVIP, per garantire il rispetto dei
principi di chiarezza e correttezza dell'informazione, tutelare
l'adesione consapevole e promuovere la parita' competitiva tra le
diverse forme.
Ferma restando l'applicazione alle diverse forme pensionistiche
complementari, sia individuali sia collettive, delle disposizioni
contenute negli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), recanti
disposizioni in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, si
e' dunque rilevata l'opportunita' di dettare regole integrative
rispetto a tale complesso normativo, in ragione delle peculiarita'
proprie dei prodotti pensionistici e della rilevata esigenza di
prevedere particolari cautele ed avvertenze nei riguardi dei
potenziali destinatari dei relativi annunci pubblicitari.
Su tale presupposto, le presenti Istruzioni costituiscono dunque
un'integrazione delle norme sopra citate e sono funzionali a meglio
definire, con riguardo al settore della previdenza complementare, i
principi di correttezza, chiarezza e non ingannevolezza dei messaggi
pubblicitari.
Nella redazione delle istruzioni sono state, altresi', tenute
presenti le disposizioni in precedenza in vigore per le diverse forme
pensionistiche, ed in particolare le disposizioni recate nel TUF
(decreto legislativo n. 58 del 1998) e nel Codice delle assicurazioni
private (decreto legislativo n. 209 del 2005) e nelle normative
secondarie adottate dalle rispettive Autorita' di vigilanza.
L'emanazione delle istruzioni e' stata preceduta da una
consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati,
dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, al fine
della necessaria rappresentazione delle esigenze del settore, tanto
sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalita' delle regole
quanto sotto il profilo dell'impatto operativo sui soggetti
interessati.
Nel complesso, la consultazione ha fatto emergere l'opportunita'
della sollecita adozione da parte della COVIP di questo
provvedimento, anche al fine di eliminare possibili incertezze
interpretative circa la disciplina di riferimento. Cio', anche in
considerazione del fatto che e' ragionevole attendersi, nella fase di
avvio dell'operativita' della riforma della previdenza complementare,
un piu' elevato utilizzo dello strumento pubblicitario per promuovere
adesioni alle forme pensionistiche complementari.
Per quel che concerne le specifiche disposizioni, l'art. 1
fornisce la definizione di annuncio pubblicitario al quale si
applicano le presenti istruzioni, intendendo come tale ogni messaggio
contenente informazioni relative a forme pensionistiche
complementari, al fine di promuoverne le adesioni. E', inoltre,
precisato che le regole si applicano agli annunci pubblicitari
diffusi attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione (stampa, radio,
televisione, ecc.), risultando indifferente il veicolo pubblicitario
prescelto.
L'art. 2, definisce i principi di chiarezza, correttezza, non
equivocita' e coerenza cui attenersi nella redazione dei messaggi, in
modo da non indurre in errore i destinatari degli stessi ed evitare
fraintendimenti con le informazioni fornite nelle note informative,
negli statuti/regolamenti e, per i PIP, anche nelle condizioni
generali di contratto.
E', inoltre, precisata, in tale articolo, l'avvertenza standard
che i messaggi devono recare al fine di richiamare l'attenzione
sull'importanza di leggere, prima dell'adesione, i predetti
documenti. L'avvertenza e' altresi' strutturata, prevedendo un
richiamo nella stessa al fatto che trattasi di pubblicita' inerente
forme pensionistiche complementari; questo nell'intento di
distinguere le pubblicita' inerenti i prodotti previdenziali da
quelle inerenti prodotti di altra natura. Sempre, con l'obiettivo di
pervenire a detta netta distinzione, l'articolo prescrive che il
messaggio risulti chiaramente distinto rispetto ai messaggi
pubblicitari o informativi relativi all'offerta di servizi o prodotti
di altra natura.
Per completezza informativa nei confronti dei destinatari e'
fatto, poi, obbligo di specificare nel messaggio promozionale le
modalita' tramite le quali e' possibile avere conoscenza delle note
informative, degli statuti e regolamenti e, per i PIP, anche delle
condizioni generali di contratto. In alternativa, e' richiesto di
dare indicazione dell'indirizzo Internet sul quale sono pubblicati i
predetti documenti.
Infine, precisazioni sono contenute circa l'utilizzo di formule
atte a ritenere sussistenti forme di garanzia, aspetto questo di
particolare rilievo ai fini del giudizio di non ingannevolezza del
messaggio.
Con riferimento alle modalita' di illustrazione dei rendimenti
conseguiti, l'art. 3 delle istruzioni chiarisce i criteri da seguire
per la redazione dell'annuncio, con l'obiettivo di promuovere la
comparabilita' delle informazioni contenute nei messaggi
promozionali, evitare informazioni non coerenti con la natura e le
finalita' dello strumento di previdenza complementare ovvero
pregiudizievoli del principio della correttezza informativa.
L'art. 4 prende in considerazione i messaggi comparativi e ne
delimita l'utilizzo, in modo da garantire l'omogeneita' del
raffronto.
Infine, nell'art. 5, sono definiti i termini per l'entrata in
vigore delle istruzioni. Al riguardo, e' tenuto presente che il
provvedimento interviene in un momento in cui risultano gia' avviate
campagne pubblicitarie e, pertanto, prevede un'idonea tempistica per
la regolarizzazione del materiale pubblicitario.
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