MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2007
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche
nel settore delle manifatture.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10,
comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con
successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle
Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di
classificazione delle attivita' economiche;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
22 aprile 2005, concernente l'approvazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo
2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno
2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data
8 febbraio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle
seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) Studio di settore TD05U (che sostituisce lo studio di settore
SD05U) Produzione di carne non di volatili e di prodotti della
macellazione (attivita' dei mattatoi), codice attivita' 15.11.0;
Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro
macellazione, codice attivita' 15.12.0; Lavorazione e conservazione
di carne e di prodotti a base di carne, codice attivita' 15.13.0;
b) Studio di settore TD11U (che sostituisce lo studio di settore
SD11U) Produzione di olio di oliva grezzo, codice attivita' 15.41.1;
Produzione di oli grezzi da semi oleosi, codice attivita' 15.41.2;
Produzione di olio di oliva raffinato, codice attivita' 15.42.1;
Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati,
codice attivita' 15.42.2;
c) Studio di settore TD13U (che sostituisce lo studio di settore
SD13U) Finissaggio dei tessili, codice attivita' 17.30.0;
d) Studio di settore TD15U (che sostituisce lo studio di settore
SD15U) Trattamento igienico del latte, codice attivita' 15.51.1;
Produzione dei derivati del latte, codice attivita' 15.51.2;
e) Studio di settore TD17U (che sostituisce lo studio di settore
SD17U) Fabbricazione di altri prodotti in gomma, codice attivita'
25.13.0; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie
plastiche, codice attivita' 25.21.0; Fabbricazione di imballaggi in
materie plastiche, codice attivita' 25.22.0; Fabbricazione di
articoli in plastica per l'edilizia, codice attivita' 25.23.0;
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche, codice
attivita' 25.24.0;
f) Studio di settore TD23U (che sostituisce lo studio di settore
SD23U) Laboratori di corniciai, codice attivita' 20.51.2;
g) Studio di settore TD30U (che sostituisce gli studi di settore
SD30U e SM26U) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami
e rottami metallici, codice attivita' 37.10.1; Recupero e
preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione
di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attivita'
37.20.1; Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti
solidi urbani, industriali e biomasse, codice attivita' 37.20.2;
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione
industriale metallici, codice attivita' 51.57.1; Commercio
all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro,
carta, cartoni, ecc.), codice attivita' 51.57.2;
h) Studio di settore TD31U (che sostituisce lo studio di settore
SD31U) Fabbricazione di saponi, detersivi, e detergenti e di agenti
organici tensioattivi, codice attivita' 24.51.1; Fabbricazione di
specialita' chimiche per uso domestico e per manutenzione, codice
attivita' 24.51.2; Fabbricazione di profumi e cosmetici, codice
attivita' 24.52.0; Fabbricazione di oli essenziali, codice attivita'
24.63.0.
Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore TD05U;
- 2, per lo studio di settore TD11U;
- 3, per lo studio di settore TD13U;
- 4, per lo studio di settore TD15U;
- 5, per lo studio di settore TD17U;
- 6, per lo studio di settore TD23U;
- 7, per lo studio di settore TD30U;
- 8, per lo studio di settore TD31U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore ed individua
altresi', ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, tenuto conto di specifici indicatori di normalita'
economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica
attivita' svolta.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette
attivita' per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo
restando il disposto dell'art. 5. In caso di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita'
separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
6. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2006, per lo studio di settore TD18U (Ceramica),
approvato in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, per gli studi
di settore TD20U (Meccanica leggera) e TD32U (Meccanica pesante),
approvati in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, nonche' per lo
studio di settore TD35U (Editoria), approvato con decreto del
5 aprile 2006, e' stato effettuato l'aggiornamento del fattore di
adattamento le cui modalita' applicative sono specificate nelle note
tecniche e metodologiche (allegato n. 9 per lo studio di settore
TD18U, allegato n. 10 per gli studi di settore TD20U e TD32U,
allegato n. 11 per lo studio di settore TD35U).
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si
applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Art. 2.
Applicazione monitorata degli studi di settore
1. Lo studio di settore TD13U, approvato in evoluzione con il
presente decreto, per il solo periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2006, e' oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia
delle Entrate, che si avvale anche del parere della Commissione degli
Esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n.
146, ed e' utilizzabile esclusivamente per la selezione delle
posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie
metodologie.
2. I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2006, dichiarano
ricavi di cui all'art. 85, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione
di quelli previsti dalle lettere c), d) e) ed f), di ammontare non
inferiore a quello risultante dall'applicazione del predetto studio
di settore, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi
dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei
maggiori ricavi determinati a seguito dell'applicazione dello studio.
Art. 3.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta l'annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d)
ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
Art. 4.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore TD05U, TD11U, TD13U, TD15U,
TD23U, TD31U, approvati con il presente decreto, e' stata effettuata
sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore SD05U, SD11U, SD13U, SD15U, SD23U, SD31U,
costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e
approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 22 aprile 2005.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore TD17U e TD30U approvati con il
presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni
rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SD17U,
SD30U e SM26U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico
2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate del 22 aprile 2005, nonche' sulla scorta delle
informazioni contenute nei questionari ESD17 ed ESD30, approvati con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del
27 settembre 2005.
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del
comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1,
lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto
dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione
degli importi relativi alle voci ed alle variabili di cui all'art. 4
del decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti
l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di
dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Art. 6.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 7.
Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
1. Gli studi di settore TD07A (Calzetteria), TD07B (Maglieria) e
TD08U (Calzaturiero), approvati in evoluzione con decreto del
24 marzo 2005, nonche' gli studi TD14U (Tessile) e TD33U
(Oreficeria), approvati in evoluzione con decreto del 5 aprile 2006,
sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate
anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Art. 8.
Approvazione definitiva degli studi di settore monitorati
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006,
gli studi di settore TD06U (Ricami), TD10B (Biancheria per la casa),
approvati in applicazione monitorata con decreto del 24 marzo 2005, e
lo studio di settore TD21U (Occhialeria), approvato in applicazione
monitorata con decreto del 5 aprile 2006, sono approvati in via
definitiva.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2007
Il Vice Ministro: Visco
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