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sentenze e pareri: CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE. PARERE DELL'ANAC
13/02/2020

Il concorrente che non sia in possesso di una qualificazione sufficiente nella categoria c.d. superspecialistica, è tenuto a possedere i requisiti mancanti, per la quota subappaltabile (30%), con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente.

ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione

DELIBERA N. 36 del 15 gennaio 2020

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria di Ciliverghe di Mazzano - Importo a base di gara: euro 3.166.075,37 – S.A.: Centrale Unica di Committenza Mazzano – Nuvolera – Nuvolento

PREC 199/19/L

Categorie cd. superspecialistiche (SIOS) – qualificazione insufficiente - quota subappaltabile –occorre qualificazione con riferimento alla categoria prevalente
Il concorrente che non sia in possesso di una qualificazione sufficiente nella categoria c.d. superspecialistica, è tenuto a possedere i requisiti mancanti, per la quota subappaltabile (30%), con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente.
Art. 105 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; artt. 61, comma 2 e 92, co. 7 d.p.r. n. 207/2010

VISTA l’istanza prot. n. 88253 del 06.11.2019, con la quale la Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A., nella qualità di mandataria della costituenda ATI con Bernardelli Trasporti S.r.l., chiede all’Autorità un parere di precontenzioso contestando la legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei confronti del costituendo raggruppamento per mancato possesso della qualificazione nella categoria superspecialistica OS32 classifica III richiesta dal bando di gara ai fini della partecipazione alla procedura;

VISTA la contestazione dell’istante che, come dichiarato e precisato in gara anche in sede di soccorso istruttorio, evidenzia di essere in grado di coprire il 70% della suddetta categoria grazie al possesso della classifica II maggiorata di un quinto ai sensi dell’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207/2000 e avendo dichiarato di voler subappaltare il restante 30% a impresa qualificata, nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, d.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’avvio dell’istruttoria comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 94254 del 26.11.2019;

VISTE le memorie e la documentazione trasmesse dalle parti interessate;

RITENUTO sussistente l’interesse dell’istante al rilascio del parere sul provvedimento di esclusione non risultando perfezionata alcuna causa di inammissibilità o improcedibilità dell’istanza di parere ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del 9 gennaio 2019;

VISTA la determinazione n. 692 del 14.10.2019, con la quale la stazione appaltante - Comune di Mazzano, a mezzo del Responsabile dell’Ufficio intercomunale – lavori pubblici e servizi comunali, approvava il verbale della commissione di gara del 14.10.2019 deliberando l’esclusione del costituendo raggruppamento con la seguente motivazione: «Vista la documentazione prodotta con il soccorso istruttorio, dichiarazione di qualificazione nella categoria OS32 classe III, la dichiarazione non permette il superamento del problema emerso con la richiesta di soccorso istruttorio specificativo, in quanto ai sensi dell’art. 4.2 del disciplinare di gara «I concorrenti a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti… tra cui il requisito speciale OS32 Classe III. Tale qualifica non risulta in possesso del RTI, il quale possiede al massimo la categoria OS32 Classe II, così come verificato anche attraverso il portale ANAC»;

VISTA la nota del 18.10.2019 con quale il RUP comunicava all’istante di non ritenere ammissibile il subappalto qualificante per una categoria di lavori superspecialistici (SIOS);

VISTI il bando e il disciplinare di gara che fornivano le seguenti indicazioni in merito alla qualificazione necessaria ai fini della partecipazione alla procedura di gara: a) Categoria prevalente: OG1 “Opere edili” classifica IV per un importo di € 1.748.455,38 con indicate le sottocategorie: OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” classifica I, OS7 “Finitura di opere generali di natura edile (cartongessi)” Classifica I e OG3 “Opere stradali” classifica I; b) Categorie SCORPORABILI e subappaltabili per il limite del 30% dell’importo (ex art. 105 D.Lgs 50/2016): OS32 “Strutture in legno” classifica III per un importo di € 748.098,14 e OG11 “Impianti tecnologici” classifica III, per un importo di € 612.650,75.Le opere inerenti la categoria prevalente (“Opere edili”) corrispondono al 56,23% dell’importo a base di gara, le opere inerenti le sottocategorie riguardano lavorazioni inferiori al 10%, sono a qualificazione obbligatoria e sono subappaltabili. Per quanto concerne la categoria scorporabile OS32 “Strutture in legno” il disciplinare di gara ne specifica la percentuale pari al 24,06% rispetto all’importo a base di gara;

VISTO il punto 6.1. del disciplinare che, con riferimento al subappalto, rinvia all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, a tenore del quale: «La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo a base di gara […]»;

VISTO l’art. 92, comma 7, d.P.R. n. 207/2010, il quale, con riferimento alle categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, specifica che il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie per l’intero importo richiesto dal bando di gara, deve possedere i requisiti mancanti, relativi a ciascuna delle predette categorie, oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente;

RITENUTO, quindi, che il concorrente che non sia in possesso di una qualificazione sufficiente nella categoria c.d. superspecialistica, sia tenuto a possedere i requisiti mancanti, per la quota subappaltabile (30%), con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente;

CONSIDERATO che, dalle memorie trasmesse in atti, non si evince chiaramente se l’istante sia qualificato, anche per la quota subappaltabile (30%) della categoria OS32, con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che compete alla stazione appaltante di verificare che l’istante sia in possesso di una qualificazione sufficiente, anche per la quota subappaltabile (30%) della categoria c.d. superspecialistica OS32, con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente, ai fini dell’ammissione o meno alla gara.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 gennaio 2020
Il Segretario, Rosetta Greco

 


 
 
 
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