cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Approvazione studi di settore per attivita' nel campo dei servizi
14/04/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 20 marzo 2007 - Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore dei servizi. (GU n. 76 del 31-3-2007- Suppl. Ordinario n.90)


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 20 marzo 2007 

Approvazione  degli studi di settore relativi ad attivita' economiche
nel settore dei servizi.

                   IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto  l'art.  10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal  comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, n.
296,  concernente  le  modalita'  di revisione ed aggiornamento degli
studi di settore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate
22 aprile   2005,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002,  18 luglio  2003,  14 luglio  2004,  19 maggio 2005 e 29 giugno
2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai  contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
8 febbraio 2007;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
    a) Studio  di settore SG98U Riparazioni di altri beni di consumo,
codice attivita' 52.74.0;
    b) Studio  di  settore  SG99U  Altre  attivita'  di  servizi alle
imprese  n.  c.a.,  codice  attivita'  74.87.8;  Altri  servizi  alle
famiglie, codice attivita' 93.05.0;
    c) Studio  di settore TG38U (che sostituisce lo studio di settore
SG38U)  Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio, codice
attivita' 52.71.0;
    d) Studio  d  settore TG40U (che sostituisce lo studio di settore
SG40U)  Valorizzazione  e  promozione  immobiliare,  codice attivita'
70.11.0;  Compravendita  di  beni immobili, codice attivita' 70.12.0;
Locazione di beni immobili, codice attivita' 70.20.0;
    e) Studio  di settore TG42U (che sostituisce lo studio di settore
SG42U)  Agenzie  di  concessione  degli  spazi  pubblicitari,  codice
attivita' 74.40.2;
    f) Studio  di settore TG48U (che sostituisce lo studio di settore
SG48U)  -  Riparazione  di  apparecchi  elettrici per la casa, codice
attivita' 52.72.0;
    g) Studio  di settore TG52U (che sostituisce lo studio di settore
SG52U)  -  Confezionamento  di  generi  alimentari,  codice attivita'
74.82.1;  Confezionamento  di generi non alimentari, codice attivita'
74.82.2;
    h) Studio  di settore TG53U (che sostituisce lo studio di settore
SG53U)  -  Traduzioni  e  interpretariato,  codice attivita' 74.85.2;
Organizzazione  di  fiere,  esposizioni,  convegni,  codice attivita'
74.87.6;
    i) Studio  di settore TG54U (che sostituisce lo studio di settore
SG54U) - Sale giochi e biliardi, codice attivita' 92.72.2;
    j) Studio  di settore TG69U (che sostituisce lo studio di settore
SG69U)  -  Demolizione  di edifici e sistemazione del terreno, codice
attivita'  45.11.0;  Trivellazioni  e  perforazioni, codice attivita'
45.12.0;  Lavori generali di costruzione di edifici, codice attivita'
45.21.1;  Lavori di ingegneria civile, codice attivita' 45.21.2; Posa
in  opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici,
codice attivita' 45.22.0; Costruzione di autostrade, strade, campi di
aviazione  e impianti sportivi, codice attivita' 45.23.0; Costruzione
di  opere idrauliche, codice attivita' 45.24.0; Altri lavori speciali
di costruzione, codice attivita' 45.25.0;
    k) Studio  di settore TG73A (che sostituisce lo studio di settore
SG73A)  -  Movimento  merci  relativo  a trasporti ferroviari, codice
attivita'  63.11.3;  Movimento  merci  relativo  ad  altri  trasporti
terrestri, codice attivita' 63.11.4; Magazzini di custodia e deposito
per conto terzi, codice attivita' 63.12.1;
    l) Studio  di settore TG73B (che sostituisce lo studio di settore
SG73B)  -  Spedizionieri  e  agenzie  di  operazioni doganali, codice
attivita'  63.40.1;  Intermediari  dei  trasporti,  codice  attivita'
63.40.2; Attivita' dei corrieri postali diversi da quelli delle poste
nazionali, codice attivita' 64.12.0;
    m) Studio  di settore TG76U (che sostituisce lo studio di settore
SG76U)   -  Mense,  codice  attivita'  55.51.0;  Fornitura  di  pasti
preparati (catering, banqueting), codice attivita' 55.52.0;
    n) Studio  di settore TG77U (che sostituisce lo studio di settore
SG77U)  -  Trasporti  marittimi e costieri, codice attivita' 61.10.0;
Trasporti  per  vie  d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari),
codice  attivita'  61.20.0; Altre attivita' connesse ai trasporti per
via d'acqua, codice attivita' 63.22.0;
    o) Studio  di settore TG78U (che sostituisce lo studio di settore
SG78U)  -  Attivita'  delle  agenzie  di viaggio e turismo e dei tour
operator, codice attivita' 63.30.1;
    p) Studio  di settore TG79U (che sostituisce lo studio di settore
SG79U)  - Noleggio di autovetture, codice attivita' 71.10.0; Noleggio
di  altri  mezzi  di  trasporto  terrestri, codice attivita' 71.21.0;
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, codice attivita'
71.22.0;
    q) Studio  di settore TG81U (che sostituisce lo studio di settore
SG81U)  - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la
demolizione,  con  manovratore, codice attivita' 45.50.0, Noleggio di
macchine  e  attrezzature  per lavori edili e di genio civile, codice
attivita' 71.32.0;
    r) Studio  di settore TG82U (che sostituisce lo studio di settore
SG82U)  -  Pubbliche  relazioni,  codice  attivita' 74.14.5; Studi di
promozione pubblicitaria, codice attivita' 74.40.1;
    s) Studio  di settore TG83U (che sostituisce lo studio di settore
SG83U)  Gestione  di  piscine,  codice attivita' 92.61.2; Gestione di
campi  da  tennis,  codice  attivita'  92.61.3;  Gestione di impianti
polivalenti, codice attivita' 92.61.4; Gestione di palestre sportive,
codice  attivita'  92.61.5;  Gestione  di  altri impianti sportivi n.
c.a., codice attivita' 92.61.6;
    t) Studio  di settore TG85U (che sostituisce lo studio di settore
SG85U) Sale da ballo e simili, codice attivita' 92.34.1;
    u) Studio  di settore TG87U (che sostituisce lo studio di settore
SG87U) - Consulenza finanziaria, codice attivita' 74.14.1; Consulenza
amministrativo-gestionale    e   pianificazione   aziendale,   codice
attivita'   74.14.4;  Agenzie  di  informazioni  commerciali,  codice
attivita' 74.14.6;
    v) Studio  di settore TG88U (che sostituisce lo studio di settore
SG88U)  Richiesta  certificati  e disbrigo pratiche, codice attivita'
74.85.3;   Autoscuole,   scuole  di  pilotaggio  e  nautiche,  codice
attivita' 80.41.0;
    w) Studio  di settore TG89U (che sostituisce lo studio di settore
SG89U)  Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura, codice attivita'
74.85.1.
  2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi o
dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati  sulla  base  delle  note tecniche e metodologiche, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
    - 1, per lo studio di settore SG98U;
    - 2, per lo studio di settore SG99U;
    - 3, per lo studio di settore TG38U;
    - 4, per lo studio di settore TG40U;
    - 5, per lo studio di settore TG42U;
    - 6, per lo studio di settore TG48U;
    - 7, per lo studio di settore TG52U;
    - 8, per lo studio di settore TG53U;
    - 9, per lo studio di settore TG54U;
    - 10, per lo studio di settore TG69U;
    - 11, per lo studio di settore TG73A;
    - 12, per lo studio di settore TG73B;
    - 13, per lo studio di settore TG76U;
    - 14, per lo studio di settore TG77U;
    - 15, per lo studio di settore TG78U;
    - 16, per lo studio di settore TG79U;
    - 17, per lo studio di settore TG81U;
    - 18, per lo studio di settore TG82U;
    - 19, per lo studio di settore TG83U;
    - 20, per lo studio di settore TG85U;
    - 21, per lo studio di settore TG87U;
    - 22, per lo studio di settore TG88U;
    - 23, per lo studio di settore TG89U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti  normali  degli  operatori  del  settore  ed  individua
altresi',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 14 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  tenuto  conto  di specifici indicatori di normalita'
economica    di   significativa   rilevanza,   ricavi,   compensi   e
corrispettivi  fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle  caratteristiche  e alle condizioni di esercizio della specifica
attivita' svolta.
  4.  Gli  studi  di  settore  si applicano ai contribuenti esercenti
attivita'  d'impresa,  ovvero  arti  e  professioni,  che svolgono in
maniera  prevalente  le  attivita'  indicate  nel comma 1, nonche' ai
contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette
attivita'  per  le  quali  abbiano tenuto annotazione separata, fermo
restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu'
attivita'  professionali,  ovvero di piu' attivita' d'impresa, per le
quali  non  e'  stata  tenuta  l'annotazione  separata, per attivita'
prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la
maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
  5.  Con  effetto  a  decorrere  dal  periodo di imposta in corso al
31 dicembre  2006,  per gli studi di settore TG68U e TG72B, approvati
in  evoluzione  con  decreto  del  5 aprile 2006, e' stato effettuato
l'aggiornamento del fattore di adattamento che incide sulla stima dei
ricavi,   come   specificato   nelle   rispettive   note  tecniche  e
metodologiche (allegati n. 24 e n. 25).
  6.  Le  Corporazioni  dei piloti di porto esercenti le attivita' di
cui  allo studio di settore TG77U, sono escluse dall'applicazione del
predetto studio approvato con il presente decreto.
  7.  Gli  studi  di  settore  approvati  con  il presente decreto si
applicano,   ai  fini  dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

      

                               Art. 2.
Categorie  di  contribuenti  alle quali non si applicano gli studi di
                               settore
  1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
    a) in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  l'annotazione  separata,  se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
    b) nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui  all'art.  85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d)
ed e)  ovvero  compensi  di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore a euro 5.164.569 ;
    c) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
    d) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
  2.  Per  gli  studi  di  settore  TG40U  e  TG69U,  ai  fini  della
determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi
di  settore,  di  cui  alla  lettera b)  del comma 1, i ricavi devono
essere  aumentati  delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze
iniziali  valutate  ai  sensi  degli articoli 92 e 93 del testo unico
delle imposte sui redditi.

      

                               Art. 3.
       Variabili delle imprese o delle attivita' professionali
  1.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  degli  studi  di  settore TG38U, TG42U, TG48U, TG52U,
TG53U,  TG69U, TG76U, TG79U, TG81U, TG82U, TG83U, TG85U, TG88U, TG89U
approvati  con  il  presente  decreto, e' stata effettuata sulla base
delle  informazioni  rispettivamente  contenute  nei  modelli  per la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi  di  settore  SG38U,  SG42U, SG48U, SG52U, SG53U, SG69U, SG76U,
SG79U,  SG81U,  SG82U,  SG83U,  SG85U, SG88U, SG89U costituenti parte
integrante   della  dichiarazione  Unico  2005  e  approvati  con  il
provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile
2005.
  2.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  degli studi di settore TG54U, SG98U e SG99U approvati
con  il  presente  decreto  e'  stata  effettuata  sulla  base  delle
informazioni   contenute   rispettivamente  nel  questionario  ESG54,
approvato  con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
del  18 luglio  2006,  nonche' nei questionari SG98 e SG99, approvati
con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  del
27 settembre 2005.
  3.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  degli  studi  di  settore TG40U, TG73A, TG73B, TG77U,
TG78U  e  TG87U approvati con il presente decreto e' stata effettuata
sulla  base  delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli
per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli  studi di settore SG40U, SG73A, SG73B, SG77U, SG78U costituenti
parte  integrante  della  dichiarazione Unico 2005 e approvati con il
provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile
2005,   nonche'   sulla   scorta  delle  informazioni  contenute  nei
questionari   ESG40,   ESG73,   ESG77,  ESG78,  ESG87  approvati  con
provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle   Entrate  del
27 settembre 2005.

      

                               Art. 4.
                Determinazione del reddito imponibile
  1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati
presuntivamente  i  ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, ad
esclusione  di  quelli  previsti  dalle lettere c), d), e) ed f), del
comma 1  del medesimo articolo, ovvero i compensi di cui all'art. 54,
comma 1, del citato testo unico.
  2.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi,   compresi   i   ricavi   di   cui  all'art.  85,  comma 1,
lettere c), d), e)  ed f),  del menzionato testo unico, ed e' ridotto
dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini della determinazione
degli  importi  relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3
del  presente decreto devono essere considerati i componenti negativi
inerenti  l'esercizio  dell'attivita' anche se non dedotti in sede di
dichiarazione dei redditi.
  3.  Ai  fini  della  determinazione  del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare  dei  compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti  positivi,  compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori  di  cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e'   ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi relativi alle voci e alle variabili di
cui  all'art.  3  del  presente  decreto devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
  4.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4,
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.

      

                               Art. 5.
Comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
                          studi di settore
  1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2007
                       Il Vice Ministro: Visco




Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.