Si comincia con edilizia, manifattura, e commercio all'ingrosso. Obbligatorio rispettare le misure del protocollo di sicurezza pena la sospensione dell'attività.
Pubblicato ieri, 26 aprile 2020, il Decreto che determina l'inizio dell'apertura delle attività produttive e le disposizioni per fronteggiare la cosidetta fase 2. (DCPM 26 aprile 2020)
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020.
A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .
La possibile riapertura delle costruzioni, si evince nell'allegato 3 di quest'ultimo Decreto dove sono indicati tutti i codici ATECO delle attività non sospese e, questa volta, troviamo anche il codice 41 costruzioni di edifici, insieme ai codici 42 ingegneria civile (già presente), 43 lavori di costruzioni specializzati (che comprende finitura di edifici e realizzazione e manutenzione di impianti) oltre ai codici già presenti relativi alla gestione dei rifiuti e i servizi di ingegneria.
Per quanto riguarda la gestione del rischio COVID nei cantieri, Il Ministro delle Infrastrutture insieme al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e ai rappresentanti delle Associazioni di Categoria, hanno predisposto, il 24 aprile, un nuovo protocollo con ulteriori misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili.
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
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In relazione alle misure indicate dal Ministero delle infrastrutture, informiamo che la relazione sulla valutazione del rischio biologico da COVID_19, da allegare al DVR delle imprese, presente nel nostro applicativo svilupposchede, riporta quanto indicato nel protocollo del 24 aprile e contiene anche un appendice da inserire nel POS dove vengono indicate le prescrizioni per i singoli cantieri anche in relazione al coordinamento con altre imprese e alle misure da adottare per i lavoratori autonomi e i subappaltatori.
Inoltre, l'appendice per il POS riporta lo spazio per indicare i nominativi dei preposti incaricati di assolvere i compiti inerenti il rischio di contagio, quali controllo della temperatura, modalità di comportamento in caso di emergenze ed altro.
La relazione contiene anche in allegato un verbale di informazione da far firmare ai lavoratori, un verbale di consegna DPI e i cartelli informativi da affiggere in cantiere.
Per visionare i documenti relativi al COVID-19 presenti su svilupposchede cliccare qui
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CONTENUTI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI
(Realizzato da: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL)
Il nuovo protocollo, del Ministero delle infrastrutture del 24 aprile, che interessa i cantieri integra i contenuti di quello precedente del mese di marzo, specificando che le misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.
Le misure di sicurezza indicate nel documento riguardano sempre l'agevolazione del lavoro a distanza, l'informazione e le misure igieniche e comportamentali per evitare il rischio di contagio.
Viene indicato che bisogna ridurre al minimo il numero di persone in contemporanea nel luogo di lavoro anche rimodulando la programmazione dei lavori e i controlli da effettuare in cantiere.
Come misure principali, nel protocollo, sono indicate:
- L'informazione da fornire ai lavoratori su tutti i rischi e le modalità di comportamento, facendo particolare riferimento al controllo della temperatura prima dell'ingresso in cantiere e agli obblighi di comunicare eventuali sintomi o eventuali contatti con persone infette negli ultimi 14 giorni.
- le modalita’ di accesso dei fornitori esterni ai cantieri;
- la pulizia e sanificazione nel cantiere;
- le precauzioni igieniche personali;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi);
- l'organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni);
- la gestione di una persona sintomatica in cantiere;
- la sorveglianza sanitaria/medico competente/rls o rlst;
- l'aggiornamento del protocollo di regolamentazione; (costituzione in cantiere di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione);
- i casi in cui sarà necessario sospendere i lavori
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Per visionare i documenti relativi al COVID-19 presenti su svilupposchede cliccare qui
Per scaricare il protocollo di sicurezza del Ministro delle Infrastrutture per cantieri edili del 24 aprile cliccare qui
Per caricare il DCPM del 26 Aprile cliccare qui
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