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SUPERBONUS - CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO AGOSTO, CONTIENE MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL 110%.
14/10/2020

Novita' in merito agli abusi negli appartamenti, definito accesso autonomo anche se vi si accede da luoghi privati, abbassato il quorum per le riunioni condominiali.

Anche se con qualche incongruenza, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 13/10/2020 ha apportato modifiche all'art. 119 del decreto rilancio (DM 34/00).

Le novita', in sintesi, sono le seguenti:

- l'accesso autonomo dall'esterno per le unita' immobiliari indipendenti e' valido anche se vi si accede da zone private

- Le opere nelle parti comuni degli edifici plurifamiliari possono usufruire dell'agevolazione, anche se le unita' immobiliari non sono conformi allo strumento urbanistico a condizione che lo siano le parti comuni dell'edificio

- Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione

- i limiti di spesa sono aumentati del 50% per i fabbricati danneggiati da eventi sismici

- Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, ai fini del superbonus, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresentano la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio

- per le categorie catastali non ammesse al superbonus (A1-A8 e A9) la categoria A9 puo' usufruire dell'agevolazione nel caso in cui le unita' immobiliari sono aperte al pubblico

 

RIPORTIAMO PER ESTRATTO QUANTO MODIFICATO NELL'ART. 119 DEL DECRETO RILANCIO DAL DECRETO AGOSTO

(gli articoli racchiusi dagli apici fanno riferimento al decreto agosto (DL. 104/2020) coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 126/2020)

< art. 51 comma 3-quater >
All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.

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< art. 51 comma 3-quinquies >
All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:

13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazionidei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

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< art. 57 comma 1 >
All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

< lettera a) > dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
(Attenzione perchè piu' sopra dall'art. 51 comma 3-quater e' gia' stato inserito un comma 1-bis, quello che chiarisce l'accesso autonomo. In questo modo si vengono a creare due commi 1-bis all'art. 119 del decreto rilancio, molto probabilmente sara' pubblicata una rettifica)

< lettera b) > dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attivita' produttive

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< art. 63 comma 1 >
All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, e' inserito il seguente:

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo ((e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,)) sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

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< art.80 comma 6 >
All'articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al pubblico».

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Quanto sopra e' ormai ufficiale, in quanto pubblicato in Gazzetta , resta da chiarire i due commi "1 bis" di cui si aspetta un errata/corrige

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VISIONA IL DECRETO AGOSTO COORDINATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

 


 
 
 
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