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sentenze e pareri: SUPERBONUS, ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO o INTERNO EFFETTUATO DA UN SOLO CONDOMINO COME INTERVENTO TRAINANTE.
27/10/2020

L'agenzia delle Entrate stabilisce che qual'ora l'isolamento esterno rispetti i requisiti previsti dal Decreto rilancio si puo' usufruire dell'agevolazione al 110%

Con la risposta n. 408 ad una istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate risponde al proprietario di un di un appartamento facente parte di un immobile a quattro piani, con due unità abitative per piano, chee intende usufruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto Rilancio.

L'istante nella richiesta fa presente, che l'assemblea condominiale non è interessata ad eseguire i lavori per l'efficientamento energetico mediante l'isolamento termico (cd. cappotto termico) delle superfici opache dell'intero involucro dell'edificio.

Tuttavia, l'assemblea ha concesso ai condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l'intervento sulle sole superfici opache dell'involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti.

L'istante ha chiesto quindi, se può avvalersi dell'agevolazione prevista dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, nonostante l'intervento, anziché essere realizzato dal condominio, sia effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell'involucro esterno dell'immobile.

L'istante ha chiesto, altresì, se, in caso di diniego del nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell'involucro esterno dell'immobile, possa avvalersi dell'agevolazione con riferimento al cappotto termico realizzato sull'involucro delle pareti interne dell'appartamento.

 

L'agenzia delle Entrate ha risposto al quesito nel seguente modo:

L'isolamento esterno, eseguito sulle sole superfici opache dell'involucro del perimetro ricadente nella pertinenza dei singoli condomini, può usufruire dell'agevolazione al 110%, a patto che:

- L'intervento sia autorizzato dall'assemblea condominiale

- Sia effettuato come intervento TRAINANTE

- ricopra almeno il 25% della superfice dispedente lorda dell'intero edificio

- assicuri il miglioramento di due classi energetiche sempre dell'intero edificio

- siano rispettate tutti gli altri requisiti previsti dal decreto rilancio e dalle normative locali

Per quanto riguarda l'isolamento termico eseguito nelle pareti interne della singola unità immobiliare, l'agenzia specifica che può essere effettuato come intervento TRAINATO qualora venga effettuato sulle parti comuni dell'edificio in condominio almeno un intervento TRAINANTE (nel caso specifico la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale centralizzato)

VISIONA LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 


 
 
 
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