l'ENEA, in risposta ad una faq, chiarisce la nuova definizione di impianto termico e l'obbligo dell'esistenza dello stesso nei locali.
Riportiamo di seguito la faq. n. 4 dell'ENEA presente nel file scaricabile cliccando qui sotto
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/50-superbonus/450-faq-superbonus-110.html
DOMANDA
Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex legge 296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus (detrazioni fiscali del 110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?
RISPOSTA
Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già
dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate
n. 36 del 31/05/2007).
Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto
tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con
impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il
Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere
alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima
inferiore.
Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con
un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Nella circolare 24/E del 2020 è
stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici
oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti
in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del
Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia
presente nell’immobile oggetto di intervento.
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NOSTRA NOTA:
La dicitura: " sono agevolabili a condizione che gli edifici
oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti
in cui si realizza l’intervento agevolabile" cosa intende? che se in un edificio unifamiliare sono dotati di impianto di riscaldamento solo due stanze, gli interventi agevolabili si possono effettuare solo in quelle due stanze?
c'e' chi dice si, c'e' chi dice no
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