Risposta dell'agenzia delle entrate ad un quesito in merito ad interventi che comportano il cambio di destinazione d'uso e la possibile integrazione del superbonus con altre agevolazioni.
Con la risposta n. 538 del 9/11/2020 l'agenzia delle entrate risponde ad un quesito in cui l'istante intende effettuare lavori di miglioramento statico su un edificio e contemporaneamente effettuare il cambio di destinazione d'uso dello stesso da magazzino ad abitazione.
Nello stesso quesito l'istante chiarisce che una facciata dell'edificio risulta vincolata e chiede, volendo effettuare per la stessa opere riconducibili al decoro urbano che non saranno influenti dal punto di vista termico se può usufruire dell'agevolazione del bonus facciate.
L'agenzia delle Entrate risponde che:
Nella circolare 19E del 08/07/2020 è stato chiarito che si può usufruire della detrazione in caso di lavori in un fienile che a seguito di lavori di ristrutturazione diventi abitativo a condizione che nel permesso di costruire risulti il cambio di destinazione d'uso.
Nella circolare 24E dell'8 agosto 2020 viene riportato che
- gli interventi previsti nel superbonus possono astrattamente rientrare tra quelli dell'ecobonus e sismabonus, il contribuente potra' avvalersi di una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti in relazione alla stessa
- il superbonus spetta, nei limiti di spesa per ogni intervento, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, si tratta delle opere correlate necessarie per il completamento dell'intervento. Nel caso degli interventi che l'istante intende effettuare nella facciata indicata nella richiesta, gli stessi possono rientrare come opere correlate al sismabonus 110% .
Prosegue poi l'Agenzia asserendo che se l'intervento sulla facciata sia invece autonomo e non di completamento del sismabonus si potra' allora usufruire del bonus facciata.
Sara' compito dell'istante dimostrare le opere autonome o riconducibili ad interventi agevolati e nel caso siano autonomi e oggetto di altra agevolazionedovranno essere contabilizzate distintamente e seguire l'iter richiesto per la specifica agevolazione.
Conclude poi l'agenzia indicando che le percentuali previste per gli stati di avanzamento dovranno essere calcolate in base all'importo complessivo dei lavori e non dei massimali previsti per gli interventi, anche nel caso che l'importo dei lavori superi i limiti massimi di spesa.
VISIONA LA RISPOSTA N. 538 DEL 9/11/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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