MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2007
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche
nel settore del commercio.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10,
comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con
successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle
entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di
classificazione delle attivita' economiche;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
22 aprile 2005, concernente l'approvazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno
2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data
8 febbraio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifi-cazioni dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore SM87U Grandi magazzini, codice attivita'
52.12.1; Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non
alimentari, codice attivita' 52.12.2; Commercio al dettaglio di altri
prodotti non alimentari n. c.a., codice attivita' 52.48.E; Commercio
al dettaglio di libri usati, codice attivita' 52.50.1; Commercio al
dettaglio di indumenti e oggetti usati, codice attivita' 52.50.3;
b) Studio di settore SM88U Commercio all'ingrosso di vari
prodotti di consumo non alimentare n. c.a., codice attivita' 51.47.9;
Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice
attivita' 51.56.1; Commercio all'ingrosso di altri prodotti
intermedi, codice attivita' 51.56.2; Commercio all'ingrosso di altri
prodotti, codice attivita' 51.90.0;
c) Studio di settore TM13U (che sostituisce lo studio di settore
SM13U) - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici,
codice attivita' 52.47.2;
d) Studio di settore TM23U (che sostituisce lo studio di settore
SM23U) - Commercio all'ingrosso di medicinali, codice attivita'
51.46.1; Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici,
codice attivita' 51.46.2;
e) Studio di settore TM24U (che sostituisce lo studio di settore
SM24U) - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di
cartoleria, codice attivita' 51.47.2;
f) Studio di settore TM31U (che sostituisce lo studio di settore
SM31U) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria, codice
attivita' 51.47.5;
g) Studio di settore TM33U (che sostituisce lo studio di settore
SM33U) - Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate
(escluse le pelli per pellicceria), codice attivita' 51.24.1;
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria,
codice attivita' 51.24.2; Commercio all'ingrosso di pellicce, codice
attivita' 51.42.2;
h) Studio di settore TM34U (che sostituisce lo studio di settore
SM34U) - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori, codice
attivita' 51.42.4; Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e
articoli da viaggio, codice attivita' 51.47.8;
i) Studio di settore TM39U (che sostituisce lo studio di settore
SM39U) Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per
riscaldamento, codice attivita' 52.48.D;
j) Studio di settore TM40B (che sostituisce lo studio di settore
SM40B) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori,
piante e sementi, codice attivita' 52.62.A; Commercio al dettaglio
ambulante itinerante di fiori, piante e sementi, codice attivita'
52.63.A;
k) Studio di settore TM42U (che sostituisce lo studio di settore
SM42U) - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici,
codice attivita' 52.32.0;
l) Studio di settore TM43U (che sostituisce lo studio di settore
SM43U) Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti
per l'agricoltura e il giardinaggio, codice attivita' 52.46.4;
m) Studio di settore TM44U (che sostituisce lo studio di settore
SM44U) - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per
ufficio, codice attivita' 52.48.1;
n) Studio di settore TM45U (che sostituisce lo studio di settore
SM45U) Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di
antiquariato, codice attivita' 52.50.2;
o) Studio di settore TM46U (che sostituisce lo studio di settore
SM46U) Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia,
cinematografia, ottica e di strumenti scientifici, codice attivita'
51.47.4;
p) Studio di settore TM48U (che sostituisce lo studio di settore
SM48U) - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice
attivita' 52.48.B.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SM87U;
- 2, per lo studio di settore SM88U;
- 3, per lo studio di settore TM13U;
- 4, per lo studio di settore TM23U;
- 5, per lo studio di settore TM24U;
- 6, per lo studio di settore TM31U ;
- 7, per lo studio di settore TM33U;
- 8, per lo studio di settore TM34U;
- 9, per lo studio di settore TM39U;
- 10, per lo studio di settore TM40B;
- 11, per lo studio di settore TM42U;
- 12, per lo studio di settore TM43U;
- 13, per lo studio di settore TM44U;
- 14, per lo studio di settore TM45U;
- 15, per lo studio di settore TM46U;
- 16, per lo studio di settore TM48U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore ed individua
altresi', ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, tenuto conto di specifici indicatori di normalita'
economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica
attivita' svolta.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette
attivita' per le quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo
restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta l'annotazione
separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva,
nel periodo d'imposta, la maggiore entita' di ricavi.
5. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, per lo
studio di settore TM04U - Farmacie, codice attivita' 52.31.0,
approvato in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, sono stati
aggiornati i fattori di adattamento le cui modalita' applicative sono
specificate nella nota tecnica e metodologica (allegato n. 17).
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si
applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati. La presente disposizione non si applica
allo studio di settore TM13U;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi
di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle
lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a
euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore TM13U, TM23U, TM24U, TM31U,
TM33U, TM34U, TM39U, TM40B, TM42U, TM43U, TM44U, TM45U, TM46U e
TM48U, approvati con il presente decreto, e' stata effettuata sulla
base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
SM13U, SM23U, SM24U, SM31U, SM33U, SM34U, SM39U, SM40B, SM42U, SM43U,
SM44U, SM45U, SM46U e SM48U, costituenti parte integrante della
dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2005.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore SM87U e SM88U, approvati con il
presente decreto, e' stata effettuata sulla base delle informazioni
contenute nei questionari approvati con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 27 settembre 2005.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del
comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1,
lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto
dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione
degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3
del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi
inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di
dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2007
Il Vice Ministro: Visco
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