AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 22 marzo 2007
Modalita' di trasmissione dei dati relativi ai crediti d'imposta per
la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 5 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
del Ministero dell'universita' e della ricerca
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Trasmissione dei dati relativi ai crediti d'imposta per la
ricerca scientifica e tecnologica.
1.1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca trasmette
all'Amministrazione finanziaria i dati relativi ai crediti d'imposta
per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 5 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo le disposizioni del presente
provvedimento.
1.2. La trasmissione dei dati di cui al punto 1.1 e' effettuata
esclusivamente per via telematica, mediante collegamenti diretti tra
i sistemi informativi delle predette amministrazioni, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con
il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 244 del 18 ottobre 2000.
2. Modalita' e termini di trasmissione.
2.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 1.1 e' effettuata
entro il mese di aprile di ciascun anno con riferimento ai
provvedimenti di autorizzazione e di revoca alla fruizione dei
crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica emessi dal
Ministero dell'universita' e della ricerca nell'anno solare
precedente. In sede di prima applicazione, i medesimi dati relativi
ai provvedimenti emessi negli anni 2003, 2004 e 2005 sono trasmessi
entro il mese di aprile 2007.
2.2. Le trasmissioni di cui al punto 2.1 sono effettuate al Sistema
informativo dell'Anagrafe tributaria per via telematica, tramite il
servizio Entratel, secondo il tracciato record previsto dall'allegato
al presente provvedimento.
3. Sicurezza dei dati.
3.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati e' garantita dal
sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che e' basato
su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in
un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica
password. Le predette credenziali di autenticazione sono
esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La
riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi realizzata
attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che
garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
3.2. Il trattamento dei dati in argomento, archiviati in apposita
banca dati protetta, e' garantita da misure che prevedono un sistema
di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione
dei soggetti abilitati al trattamento e di conservazione delle copie
di sicurezza.
4. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
4.1. Il Garante per la protezione dei dati personali e' stato
consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento
ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
5. Ricevute.
5.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'
completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del
file contenente le comunicazioni.
5.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei
dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice
di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le
modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato
tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto del
Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni.
In tale ricevuta sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione
dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
5.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese
disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi
successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
5.4. Le ricevute non sono rilasciate e le trasmissioni si
considerano non effettuate, qualora il file venga scartato per uno
dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il
servizio Entratel, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2
dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e
successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a
fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo;
d) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni
contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei
record di dettaglio trasmessi.
5.5. Nei casi in cui il file e' scartato ovvero la procedura per il
controllo di qualita' dello stesso determina un risultato negativo,
gli esiti sono comunicati per via telematica alla struttura del
Ministero dell'universita' e della ricerca che ha effettuato la
trasmissione del file, che e' tenuta a riproporre la trasmissione
entro trenta giorni dal termine di cui al punto 2.1.
Motivazioni.
L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede la
concessione di incentivi fiscali per la ricerca scientifica nella
forma del credito d'imposta.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
22 luglio 1998, n. 275, e' stato adottato il «Regolamento recante
disciplina delle modalita' di concessione degli incentivi per la
ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre
1997, n. 449».
L'art. 5, comma 4, secondo periodo, del citato regolamento dispone,
in particolare, che il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica trasmette al Sistema informativo
dell'Amministrazione finanziaria l'elenco dei beneficiari del credito
d'imposta, con l'indicazione degli estremi identificativi e degli
importi concessi, «secondo modalita' determinate con provvedimenti
adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti delle due
amministrazioni».
Al riguardo e' stato emanato il decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, 15 settembre 2000, recante
«Modalita' tecniche di trasmissione dell'elenco dei beneficiari dei
crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui
all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
L'art. 2 del predetto decreto prevede che le comunicazioni dei
suddetti dati possono essere effettuate «tramite collegamenti
telematici diretti tra i sistemi informativi del Ministero delle
finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica» e che le relative modalita' tecniche «possono essere
definite con apposito provvedimento emanato d'intesa» tra le medesime
amministrazioni.
Pertanto, il presente provvedimento dell'Agenzia delle entrate, di
concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca,
stabilisce, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto interministeriale
del 15 settembre 2000, che la trasmissione dei dati relativi ai
crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica avvenga
esclusivamente mediante collegamenti telematici diretti tra i sistemi
informativi delle amministrazioni interessate, secondo le modalita' e
i termini dallo stesso previsti.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000: disposizioni
recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione
del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione
finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605: disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice
fiscale dei contribuenti (art. 7);
legge 27 dicembre 1997, n. 449: misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica (art. 5);
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
22 luglio 1998, n. 275: regolamento recante disciplina delle
modalita' di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica,
ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 5);
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto;
decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998: modalita'
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione
nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
15 settembre 2000: modalita' tecniche di trasmissione dell'elenco dei
beneficiari dei crediti d'imposta per la ricerca scientifica e
tecnologica, di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(art. 2);
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di
protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2007
Il direttore dell'Agenzia delle entrate Romano
Il direttore generale
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
del Ministero dell'universita' e della ricerca Riscuoli
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