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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: trasmissione crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica
16/04/2007

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 22 marzo 2007 - Modalita' di trasmissione dei dati relativi ai crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (GU n. 79 del 4-4-2007)

AGENZIA DELLE ENTRATE 

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2007 

Modalita'  di trasmissione dei dati relativi ai crediti d'imposta per
la  ricerca  scientifica  e  tecnologica, di cui all'articolo 5 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
           del Ministero dell'universita' e della ricerca
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1. Trasmissione  dei  dati  relativi  ai  crediti  d'imposta per la
ricerca scientifica e tecnologica.
  1.1.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  trasmette
all'Amministrazione  finanziaria i dati relativi ai crediti d'imposta
per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica, di cui all'art. 5 della
legge  27 dicembre 1997, n. 449, secondo le disposizioni del presente
provvedimento.
  1.2.  La  trasmissione  dei  dati di cui al punto 1.1 e' effettuata
esclusivamente  per via telematica, mediante collegamenti diretti tra
i  sistemi  informativi  delle  predette  amministrazioni,  ai  sensi
dell'art.  2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con
il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  15 settembre  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 244 del 18 ottobre 2000.
  2. Modalita' e termini di trasmissione.
  2.1.  La  trasmissione  dei  dati di cui al punto 1.1 e' effettuata
entro   il   mese  di aprile  di  ciascun  anno  con  riferimento  ai
provvedimenti  di  autorizzazione  e  di  revoca  alla  fruizione dei
crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica emessi dal
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca  nell'anno  solare
precedente.  In  sede di prima applicazione, i medesimi dati relativi
ai  provvedimenti  emessi negli anni 2003, 2004 e 2005 sono trasmessi
entro il mese di aprile 2007.
  2.2. Le trasmissioni di cui al punto 2.1 sono effettuate al Sistema
informativo  dell'Anagrafe  tributaria per via telematica, tramite il
servizio Entratel, secondo il tracciato record previsto dall'allegato
al presente provvedimento.
  3. Sicurezza dei dati.
  3.1.  La  sicurezza  nella  trasmissione  dei dati e' garantita dal
sistema  di  invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che e' basato
su  un  meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in
un  codice  identificativo  dell'utente  abbinato  ad  una  specifica
password.    Le   predette   credenziali   di   autenticazione   sono
esclusivamente  personali  per ciascun incaricato del trattamento. La
riservatezza  nella  trasmissione  dei  dati  e'  altresi  realizzata
attraverso   un   meccanismo  basato  su  chiavi  «asimmetriche»  che
garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
  3.2.  Il  trattamento dei dati in argomento, archiviati in apposita
banca  dati protetta, e' garantita da misure che prevedono un sistema
di  profilazione,  identificazione,  autenticazione ed autorizzazione
dei  soggetti abilitati al trattamento e di conservazione delle copie
di sicurezza.
  4. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
  4.1.  Il  Garante  per  la  protezione  dei dati personali e' stato
consultato  all'atto della predisposizione del presente provvedimento
ai  sensi  dell'art.  154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
  5. Ricevute.
  5.1.  La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'
completata,  da  parte  dell'Agenzia  delle entrate, la ricezione del
file contenente le comunicazioni.
  5.2.  L'Agenzia  delle  entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei
dati  mediante  una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice
di  autenticazione  per  il  servizio  Entratel  generato  secondo le
modalita'  descritte,  rispettivamente,  al paragrafo 2 dell'allegato
tecnico  ed  al  paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto del
Ministero  delle  finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni.
In tale ricevuta sono indicati:
    a) la data e l'ora di ricezione del file;
    b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
    c) il  protocollo  attribuito  al  file, all'atto della ricezione
dello stesso;
    d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
  5.3   Salvo   cause  di  forza  maggiore,  le  ricevute  sono  rese
disponibili   per  via  telematica  entro  cinque  giorni  lavorativi
successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
  5.4.   Le  ricevute  non  sono  rilasciate  e  le  trasmissioni  si
considerano  non  effettuate,  qualora il file venga scartato per uno
dei seguenti motivi:
    a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il
servizio  Entratel,  in  base alle modalita' descritte al paragrafo 2
dell'allegato  tecnico  al  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998, e
successive modificazioni;
    b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a
fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
    c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo;
    d) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni
contenute  in  esso,  in  misura  maggiore di un terzo del totale dei
record di dettaglio trasmessi.
  5.5. Nei casi in cui il file e' scartato ovvero la procedura per il
controllo  di  qualita' dello stesso determina un risultato negativo,
gli  esiti  sono  comunicati  per  via  telematica alla struttura del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  che  ha effettuato la
trasmissione  del  file,  che  e' tenuta a riproporre la trasmissione
entro trenta giorni dal termine di cui al punto 2.1.
Motivazioni.
  L'art.   5  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  prevede  la
concessione  di  incentivi  fiscali  per la ricerca scientifica nella
forma del credito d'imposta.
  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica e il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
22 luglio  1998,  n.  275,  e' stato adottato il «Regolamento recante
disciplina  delle  modalita'  di  concessione  degli incentivi per la
ricerca  scientifica,  ai  sensi  dell'art. 5 della legge 27 dicembre
1997, n. 449».
  L'art. 5, comma 4, secondo periodo, del citato regolamento dispone,
in  particolare,  che  il  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   trasmette   al   Sistema  informativo
dell'Amministrazione finanziaria l'elenco dei beneficiari del credito
d'imposta,  con  l'indicazione  degli  estremi identificativi e degli
importi  concessi,  «secondo  modalita' determinate con provvedimenti
adottati  d'intesa  tra  gli uffici dirigenziali competenti delle due
amministrazioni».
  Al  riguardo  e'  stato  emanato  il  decreto  del  Ministero delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca   scientifica   e  tecnologica,  15 settembre  2000,  recante
«Modalita'  tecniche  di trasmissione dell'elenco dei beneficiari dei
crediti  d'imposta  per  la ricerca scientifica e tecnologica, di cui
all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
  L'art.  2  del  predetto  decreto  prevede che le comunicazioni dei
suddetti   dati   possono  essere  effettuate  «tramite  collegamenti
telematici  diretti  tra  i  sistemi  informativi del Ministero delle
finanze  e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica»  e che le relative modalita' tecniche «possono essere
definite con apposito provvedimento emanato d'intesa» tra le medesime
amministrazioni.
  Pertanto,  il presente provvedimento dell'Agenzia delle entrate, di
concerto   con   il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,
stabilisce, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto interministeriale
del  15 settembre  2000,  che  la  trasmissione  dei dati relativi ai
crediti  d'imposta  per  la ricerca scientifica e tecnologica avvenga
esclusivamente mediante collegamenti telematici diretti tra i sistemi
informativi delle amministrazioni interessate, secondo le modalita' e
i termini dallo stesso previsti.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto    legislativo    30 luglio   1999,   n.   300:   riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000: disposizioni
recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione
del  ruolo  speciale  provvisorio  del personale dell'Amministrazione
finanziaria  a  norma  degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento:
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
605:  disposizioni  relative  all'anagrafe  tributaria  ed  al codice
fiscale dei contribuenti (art. 7);
    legge  27 dicembre  1997,  n.  449: misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica (art. 5);
    decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica e il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
22 luglio   1998,   n.  275:  regolamento  recante  disciplina  delle
modalita'  di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica,
ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 5);
    decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:
regolamento    recante   modalita'   per   la   presentazione   delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
    decreto  del  Ministero  delle  finanze 31 luglio 1998: modalita'
tecniche   di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei
contratti  di  locazione  e  di affitto da sottoporre a registrazione
nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
    decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
15 settembre 2000: modalita' tecniche di trasmissione dell'elenco dei
beneficiari  dei  crediti  d'imposta  per  la  ricerca  scientifica e
tecnologica,  di  cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(art. 2);
    decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di
protezione dei dati personali.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2007
           Il direttore dell'Agenzia delle entrate Romano
                        Il direttore generale
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
       del Ministero dell'universita' e della ricerca Riscuoli




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