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SUPERBONUS, COME DIMOSTRARE L'IMPIANTO TERMICO ESIETENTE?
11/01/2021

Ci vuole il libretto di impianto o bastano le foto?

Uno dei requisiti essenziali per poter usufruire dell'ECOBONUS al 110%, ma anche per l'ECOBONUS ordinario è che gli ambienti oggetto di interventi agevolati siano riscaldati. Cioè siano dotati di un impianto termico funzionante o non, a secondo dei casi.

Fin'ora la normativa o le varie circolari emesse dagli organi competenti non indicano specificatamente come dimostrare l'esistenza degli impianti termici o generatori di calore prima degli interventi, quindi si parlava di fotografie a dimostrazione dell'esistenza degli stessi.

Sta di fatto che l'impianto esistente va dichiarato dal tecnico asseverante, ma il tecnico "assevera" non "dimostra".

Un po' di chiarezza l'ha fornita la Circolare dell'agenzia delle entrate n. 30E del 22 dicembre 2020 che nella risposta n. 4.5.2 dove nella domanda se

Sono ammissibili al Superbonus gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti costituiti da una caldaia ed una pompa di calore multisplit?

risponde che

come previsto dal decreto ministeriale 10 febbraio 2014, a partire dal 1° giugno 2014, un impianto termico deve essere munito di un libretto di impianto per la climatizzazione. Pertanto, la sostituzione di un impianto composto da una caldaia e pompe di calore multisplit, che rispetti le condizioni sopra indicate, può essere ammessa al Superbonus

Sempre in un altra risposta nella stessa circolare, la 4.5.4, l'Agenzia fa' sempre riferimento al libretto di impianto come dimostrazione di climatizzatori a pompa di calore esistenti.

Quindi lascia intendere che per gli impianti termici per i quali vige l'obbligo del libretto, quest'ultimo va considerato come prova che l'ambiente sia riscaldato.

 

MA COSA SUCCEDE SE UNA PERSONA HA REALIZZATO L'IMPIANTO TERMICO SENZA MUNIRLO DEL RELATIVO LIBRETTO?

Non può usufruire dell'agevolazione?

o

potendo dimostrare in altro modo la sua esistenza può usufruire dell'agevolazione andando incontro pero' alle sanzioni per la mancanza del libretto?

Su questo ancora non abbiamo trovato chiarimenti in merito.

 

A NOSTRO AVVISO, PER ANDARE SUL SICURO, LA PRESENZA DELL'IMPIANTO TERMICO DOVREBBE ESSERE DIMOSTRATO NEI SEGUENTI MODI:

- Tramite la presenza del libretto quando obbligatorio;

- in altro modo per i generatori per cui non vige l'obbligo del libretto;

Per gli edifici disabitati da prima del 1 giugno 2014 sprovvisti di utenze domestiche ma con impianto termico esistente non vige l'obbligo del Libretto, quindi, anche in questo caso la dimostrazione dell'esistenza dell'impianto può essere dimostrato tramite foto o altro e asseverata dal tecnico.

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Riportiamo di seguito le due risposte dell'Agenzia delle Entrate citate in questo articolo

Circolare dell'agenzia delle entrate n. 30E del 22 dicembre 2020

F.a.q. n. 4.5.2

domanda:
Sono ammissibili al Superbonus gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti costituiti da una caldaia ed una pompa di calore multisplit?

Risposta
La definizione di impianto termico è indicata all’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies del d.lgs. n. 192 del 2005; inoltre, come previsto dal decreto ministeriale 10 febbraio 2014, a partire dal 1° giugno 2014, un impianto termico deve essere munito di un libretto di impianto per la climatizzazione. Pertanto, la sostituzione di un impianto composto da una caldaia e pompe di calore multisplit, che rispetti le condizioni sopra indicate, può essere ammessa al Superbonus in conformità al comma 1, dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Si precisa tuttavia che, come previsto dal citato decreto Rilancio, il nuovo impianto installato, qualora abbia la medesima configurazione di quello sostituito, si connota come impianto ibrido e, in quanto tale, deve rispettare quanto previsto per tali impianti dal decreto interministeriale 6 agosto 2022.

 

F.a.q. n. 4.5.4

domanda:
In un edificio unifamiliare l'impianto di riscaldamento esistente è formato da tre pompe di calore “aria-aria” dislocate nei vari ambienti. Si chiede se l'intervento di sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante pompe di calore “aria-aria” di uguale potenza termica costituisca un intervento trainante oppure se il nuovo impianto di riscaldamento debba essere del tipo “centralizzato” e cioè avere una pompa di calore “aria-aria” multisplit di potenza pari alla somma delle potenze delle pompe di calore esistenti

Risposta
Qualora le tre distinte pompe di calore rappresentino gli unici generatori di calore e, pertanto, non sono presenti ulteriori generatori nel libretto di impianto per la climatizzazione di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2014 - che definisce i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - si ritiene, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, che tra gli interventi trainanti di cui all’articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio, rientri anche la mera sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante di potenza termica idonea al riscaldamento degli ambienti dell’unità immobiliare, nel rispetto di quanto previsto dal punto 10.1 dell’Allegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020.

 


 
 
 
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