Con la pubblicazione del PNRR in Gazzetta, poche proroghe e solo per i condomini e le IACP
Si è parlato tanto negli ultimi giorni di una possibile proroga per il superbonus 110% fino al 31/12/2023, ma di concreto ancora non si è visto niente a parte qualche vaga promessa che la tanto aspettata proroga possa essere inserita nella Legge di bilancio del 2022, promessa che lascia in ogni caso gli operatori del settore senza certezze e senza la possibilita' di poter programmare in modo concreto il proprio lavoro.
Ultimamente, con la pubblicazione in Gazzetta del DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59 (Piano nazionale di ripresa e resilienza) il Governo sembra aver dato un contentino a chi sperava in una proroga ben piu' concreta al superbonus.
Le proroghe apportate dal DL 59/2021 sono le seguenti:
- Per le IACP, solo per gli interventi inerenti l'Ecobonus al 110% il termine dell'agevolazione e stato prorogato dal 31/12/2022 al 30 giugno 2023.
- Per i condomini, la condizione che se al 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e' stata tolta ed è stato inserito direttamente il termine ultimo del 31 dicembre 2022
- per i condomini posseduti da un unico proprietario con un massimo di 4 unita' abitative e' invece stata inserita la condizione che vigeva prima per i condomini e cioe': se alla data del 30 giugno 2022 vengono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
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RIPORTIAMO DI SEGUITO PER ESTESO I TESTI DI MODIFICA ALL'ART. 119 RIPORTATI DALL'ART. 1 COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 2021, N.59
(In fondo al presente articolo, potete scaricare gli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio, aggiornati fino alle ultime modifiche qui indicate)
DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59
Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (21G00070) (GU Serie Generale n.108 del 07-05-2021)
Art. 1 comma 3
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli
interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9,
lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per gli interventi
effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.»
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SCARICA GLI ARTICOLI 119 E 121 CON TUTTE LE MODIFICHE FINO AL DL 59 DEL 6 MAGGIO 2021
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