cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
normative: AGGREGATI PER L'EDILIZIA. Entra in vigore il Decreto che ne obbliga la marcatura CE.
07/05/2007

Entra in vigore il 4 maggio 2007 il decreto che stabilisce i metodi di attestazione della conformita` e le caratteristiche tecniche degli aggregati per l`edilizia, nonche` i termini di impiego per gli isolanti termici privi di marcatura CE o con marcatura non conforme a quanto previsto dal decreto stesso.

fonte: ANCE


Il decreto si applica agli aggregati le cui norme tecniche di riferimento sono elencate nell`Allegato 1 al Decreto, relative ad:

·          aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione,

·          aggregati per malta,

·          aggregati per opere di protezione,

·          aggregati per calcestruzzo,

·          aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l`impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade,

·          aggregati per massicciate per ferrovie.


Per i sistemi di attestazione della conformita` - definiti nell`Allegato 2 al Decreto - vi e` differenziazione in base all`uso previsto, per usi strutturali e non strutturali.


Le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti individuate in sede europea sono indicate nelle tabelle all`Allegato 3 del DM.


A titolo di esempio si riporta, di seguito, quella relativa agli aggregati per calcestruzzo.


Aggregati per calcestruzzo - AGGREGATI (UNI EN 12620)
Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)Dichiarazione

Forma, dimensione e massa volumica dei granuliDimensione dell`aggregato Si
GranulometriaSi
Forma dell`aggregato grossoSi/NPD
Massa volumica dei granuli e assorbimento di acquaSi
Pulizia

Contenuto in conchiglie nell`aggregato grossoSi/NPD
Polveri

SiSi (1)
Resistenza alla frammentazione/frantumazione Resistenza alla frammentazione dell`aggregato grosso
Resistenza alla levigabilita`/abrasione/usuraResistenza alla usura dell`aggregato grossoSi (2)
Resistenza alla levigabilita`Si/NPD
Resistenza all`abrasione superficialeSi (2)
Resistenza all`abrasione da pneumatici chiodatiSi/NPD
Composizione/contenutoCloruri Si
Solfati solubili in acido Si
Zolfo totaleSi
Componenti che alterano la velocita` di presa e di indurimento del calcestruzzo Si
Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzoSi
Stabilita` di volumeStabilita` di volume- ritiro per essiccamento Si/NPD
Costituenti che influenzano la stabilita` di volume della scoria d`altoforno raffreddata in aria Si/NPD
Assorbimento di acquaMassa volumica dei granuli e assorbimento di acquaSi
Sostanze pericolose:

Emissione di radioattivita` (aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzi per edifici)

Rilascio di metalli pesanti

Rilascio di idrocarburi poliaromatici

Rilascio di altre sostanze pericolose

Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione (*)
Durabilita` al gelo/disgeloResistenza al gelo/disgelo dell`aggregato grossoSi (3)
Durabilita` alla reazione alcali-siliceReattivita` alcali-siliceSi
   
(1) Caratteristica richiesta per calcestruzzo strutturale. Per gli altri usi: ``Si/NPD``.
(2) ``Si/NPD`` per calcestruzzo non soggetto ad abrasione
(3) Caratteristica richiesta per calcestruzzo in ambiente soggetto a gelo e disgelo. Negli altri casi: ``Si/NPD``.
(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Risulta quindi che per alcune caratteristiche vi e` l`obbligo da parte del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nell`Unione europea, di dichiararle, mentre per altre, quelle indicate con SI/NPD, lascia al produttore la facolta` di esercitare l`opzione ``prestazione non dichiarata``.

Il produttore e` comunque obbligato a riportare l`elenco di tutte le caratteristiche di cui all`Allegato 3.

Per le altre caratteristiche non obbligatorie, se non dichiarate, deve essere apposta la dicitura NPD.

Per la caratteristica ``rilascio di sostanze pericolose nell`ambiente interno``, la nota alla tabella chiarisce che le disposizioni si ritengono soddisfatte  se il prodotto soddisfa la relativa normativa italiana o comunitaria vigente al momento della dichiarazione di conformita`.

L`articolo 3 del Decreto disciplina i termini di impiego per i prodotti legalmente immessi sul mercato prima dell`entrata in vigore del decreto stesso, che sono privi di marcatura CE o con marcatura non conforme al D.M. (e` il caso, ad esempio, in cui la dichiarazione di conformita` non e` coerente con i sistemi evidenziati in Allegato 2 o che non siano dichiarate le caratteristiche obbligatorie dell`Allegato 3, ovvero che il produttore non abbia elencato tutte le caratteristiche sia quelle obbligatorie sia quelle ove si avvale della facolta` di non determinarne la prestazione -NPD).

In tali situazioni, sempre che non vi fossero gia` regole tecniche nazionali che stabilissero diversamente, l`impiego di tali aggregati e` consentito non oltre 9 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza delle singole norme (vedere in allegato il decreto 15 maggio 2006 con l`elenco riepilogativo delle norme armonizzate riportato in G.U. n° 129 del 6.6.2006), ovvero qualora gia` scaduto, i 9 mesi decorrono dal 4 maggio 2007, data di entrata in vigore del Decreto.

Sara` particolarmente importante che in fase di approvvigionamento degli aggregati le Imprese pongano attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformita`, anche in previsione delle procedure di accettazione dei materiali in cantiere da parte del Direttore dei lavori e, a fine lavori, per le attivita` di collaudo.

Nel caso di materiale immesso sul mercato prima dell`entrata in vigore del Decreto, se non dotato di dichiarazione di conformita` conforme al Decreto, sara` necessario farsi rilasciare idonea documentazione dal fornitore, che attesti la data di immissione sul mercato.

E` da segnalare che sulla Gazzetta Ufficialie del 19 aprile 2007 sono stati pubblicati i decreti relativi, oltre che agli aggregati, anche agli appoggi strutturali ed ai geotessili e prodotti affini.

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.