Entra in vigore il 4 maggio 2007 il decreto che stabilisce i metodi di attestazione della conformita` e le caratteristiche tecniche degli aggregati per l`edilizia, nonche` i termini di impiego per gli isolanti termici privi di marcatura CE o con marcatura non conforme a quanto previsto dal decreto stesso.
fonte: ANCE
Il decreto si applica agli aggregati le cui norme tecniche di riferimento sono elencate nell`Allegato 1 al Decreto, relative ad:
· aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione,
· aggregati per malta,
· aggregati per opere di protezione,
· aggregati per calcestruzzo,
· aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l`impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade,
· aggregati per massicciate per ferrovie.
Per i sistemi di attestazione della conformita` - definiti nell`Allegato 2 al Decreto - vi e` differenziazione in base all`uso previsto, per usi strutturali e non strutturali.
Le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti individuate in sede europea sono indicate nelle tabelle all`Allegato 3 del DM.
A titolo di esempio si riporta, di seguito, quella relativa agli aggregati per calcestruzzo.
Aggregati per calcestruzzo - AGGREGATI (UNI EN 12620)
Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | Dichiarazione
| Forma, dimensione e massa volumica dei granuli | Dimensione dell`aggregato | Si | Granulometria | Si | Forma dell`aggregato grosso | Si/NPD | Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua | Si | Pulizia
| Contenuto in conchiglie nell`aggregato grosso | Si/NPD | Polveri
| Si | Si (1) | Resistenza alla frammentazione/frantumazione | Resistenza alla frammentazione dell`aggregato grosso | Resistenza alla levigabilita`/abrasione/usura | Resistenza alla usura dell`aggregato grosso | Si (2) | Resistenza alla levigabilita` | Si/NPD | Resistenza all`abrasione superficiale | Si (2) | Resistenza all`abrasione da pneumatici chiodati | Si/NPD | Composizione/contenuto | Cloruri | Si | Solfati solubili in acido | Si | Zolfo totale | Si | Componenti che alterano la velocita` di presa e di indurimento del calcestruzzo | Si | Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo | Si | Stabilita` di volume | Stabilita` di volume- ritiro per essiccamento | Si/NPD | Costituenti che influenzano la stabilita` di volume della scoria d`altoforno raffreddata in aria | Si/NPD | Assorbimento di acqua | Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua | Si | Sostanze pericolose: Emissione di radioattivita` (aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzi per edifici) Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici
Rilascio di altre sostanze pericolose
| Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) | Durabilita` al gelo/disgelo | Resistenza al gelo/disgelo dell`aggregato grosso | Si (3) | Durabilita` alla reazione alcali-silice | Reattivita` alcali-silice | Si | | | |
(1) Caratteristica richiesta per calcestruzzo strutturale. Per gli altri usi: ``Si/NPD``. (2) ``Si/NPD`` per calcestruzzo non soggetto ad abrasione (3) Caratteristica richiesta per calcestruzzo in ambiente soggetto a gelo e disgelo. Negli altri casi: ``Si/NPD``. (*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Risulta quindi che per alcune caratteristiche vi e` l`obbligo da parte del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nell`Unione europea, di dichiararle, mentre per altre, quelle indicate con SI/NPD, lascia al produttore la facolta` di esercitare l`opzione ``prestazione non dichiarata``.
Il produttore e` comunque obbligato a riportare l`elenco di tutte le caratteristiche di cui all`Allegato 3.
Per le altre caratteristiche non obbligatorie, se non dichiarate, deve essere apposta la dicitura NPD.
Per la caratteristica ``rilascio di sostanze pericolose nell`ambiente interno``, la nota alla tabella chiarisce che le disposizioni si ritengono soddisfatte se il prodotto soddisfa la relativa normativa italiana o comunitaria vigente al momento della dichiarazione di conformita`.
L`articolo 3 del Decreto disciplina i termini di impiego per i prodotti legalmente immessi sul mercato prima dell`entrata in vigore del decreto stesso, che sono privi di marcatura CE o con marcatura non conforme al D.M. (e` il caso, ad esempio, in cui la dichiarazione di conformita` non e` coerente con i sistemi evidenziati in Allegato 2 o che non siano dichiarate le caratteristiche obbligatorie dell`Allegato 3, ovvero che il produttore non abbia elencato tutte le caratteristiche sia quelle obbligatorie sia quelle ove si avvale della facolta` di non determinarne la prestazione -NPD).
In tali situazioni, sempre che non vi fossero gia` regole tecniche nazionali che stabilissero diversamente, l`impiego di tali aggregati e` consentito non oltre 9 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza delle singole norme (vedere in allegato il decreto 15 maggio 2006 con l`elenco riepilogativo delle norme armonizzate riportato in G.U. n° 129 del 6.6.2006), ovvero qualora gia` scaduto, i 9 mesi decorrono dal 4 maggio 2007, data di entrata in vigore del Decreto.
Sara` particolarmente importante che in fase di approvvigionamento degli aggregati le Imprese pongano attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformita`, anche in previsione delle procedure di accettazione dei materiali in cantiere da parte del Direttore dei lavori e, a fine lavori, per le attivita` di collaudo.
Nel caso di materiale immesso sul mercato prima dell`entrata in vigore del Decreto, se non dotato di dichiarazione di conformita` conforme al Decreto, sara` necessario farsi rilasciare idonea documentazione dal fornitore, che attesti la data di immissione sul mercato.
E` da segnalare che sulla Gazzetta Ufficialie del 19 aprile 2007 sono stati pubblicati i decreti relativi, oltre che agli aggregati, anche agli appoggi strutturali ed ai geotessili e prodotti affini.
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