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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Correzioni del decreto 3 aprile 2006, recante norme in materia ambien
05/12/2006

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n.284 - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 274 del 24-11-2006)

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n.284 

Disposizioni   correttive   e  integrative  del  decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
  Vista  la  legge  15 dicembre  2004,  n.  308,  ed  in  particolare
l'articolo 1,   comma 6,  che  prevede  la  possibilita'  di  emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152,  entro  due  anni  dalla data di entrata in
vigore;
  Vista  la  relazione  motivata  presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del
citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 19 luglio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;
  Vista  la  seconda  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
  Acquisito il secondo parere della commissione VIII della Camera dei
deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 agosto 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del  mare  e del Ministro per le politiche europee, di
concerto  con  i  Ministri  per  le  riforme  e  le innovazioni nella
pubblica  amministrazione,  per  gli  affari regionali e le autonomie
locali,  dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e
delle   finanze,   dello  sviluppo  economico,  della  salute,  delle
infrastrutture e delle politiche agricole alimentari e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  1.  Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate
le  disposizioni  della  Parte terza e quarta del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152,  e  dei  relativi  decreti  attuativi,  che
continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
  2.  Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 1  della  legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate
norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.  152,  nel  rispetto  delle  norme e dei principi dell'ordinamento
comunitario   e   delle  decisioni  rese  dalla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea.
  3.  All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di
cui  al  Titolo  II  della  Parte  terza del presente decreto e della
revisione  della  relativa  disciplina  legislativa  con  un  decreto
legislativo  correttivo,  le  autorita'  di  bacino di cui alla legge
18 maggio  1989,  n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in
vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».
  4.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo
correttivo  di  cui  al  comma 2-bis  dell'articolo 170  del  decreto
legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, come inserito dal comma 3, sono
fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorita' di bacino dal 30
aprile 2006.
  5.  Gli  articoli 159,  160  e 207 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso
delle  risorse  idriche  e  l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono
ricostituiti  ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui rifiuti
contenuti  nel  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  sono
soppressi.
  6.  All'articolo 224,  comma 2,  del  decreto  legislativo 3 aprile
2006,  n.  152, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi».
  7.  Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -   Il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,
          recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  14 aprile  2006,  n.  88,  supplemento
          ordinario.
              -  Il  testo  del  comma  6  dell'art.  1  della  legge
          15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il
          riordino,   il   coordinamento   e   l'integrazione   della
          legislazione  in  materia  ambientale  e  misure di diretta
          applicazione»,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre  2004,  n.  302,  supplemento  ordinario, e' il
          seguente:
              «6. Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi e criteri direttivi stabiliti dalla
          presente  legge,  il  Governo  puo'  emanare,  ai sensi dei
          commi 4  e  5,  disposizioni  integrative  o correttive dei
          decreti  legislativi  emanati  ai  sensi del comma 1, sulla
          base  di  una relazione motivata presentata alle Camere dal
          Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, che
          individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si
          intende  intervenire e le ragioni dell'intervento normativo
          proposto.».
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art. 1:
              -  Per il comma 6 dell'art. 1 della citata legge n. 308
          del 2004 si vedano le note alle premesse.
              -  Si riporta il testo dell'art. 170 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.   170   (Norme   transitorie).   -   1.  Ai  fini
          dell'applicazione    dell'art.   65,   limitatamente   alle
          procedure  di adozione ed approvazione dei piani di bacino,
          fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del
          presente  decreto, continuano ad applicarsi le procedure di
          adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla
          legge 18 maggio 1989, n. 183.
              2.   Ai   fini   dell'applicazione   dell'art.   1  del
          decreto-legge  12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11 dicembre  2000,  n. 365, i
          riferimenti  in esso contenuti all'art. 1 del decreto-legge
          11 giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267,  devono  intendersi
          riferiti  all'art.  66  del presente decreto; i riferimenti
          alla  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  devono  intendersi
          riferiti  alla sezione prima della parte terza del presente
          decreto, ove compatibili.
              2-bis.  Nelle  more  della  costituzione  dei distretti
          idrografici  di  cui  al  titolo  II  della Parte terza del
          presente   decreto   e   della   revisione  della  relativa
          disciplina   legislativa   con   un   decreto   legislativo
          correttivo,  le  autorita'  di  bacino  di  cui  alla legge
          18 maggio  1989,  n.  183, sono prorogate fino alla data di
          entrata  in  vigore  del  decreto  correttivo che, ai sensi
          dell'art.  1,  comma  6,  della  legge  n.  308  del  2004,
          definisce la relativa disciplina.
              3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  Parte terza del
          presente decreto:
                a) fino  all'emanazione  dei  decreti di cui all'art.
          95,   commi 4  e  5,  continua  ad  applicarsi  il  decreto
          ministeriale 28 luglio 2004;
                b) fino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art.
          99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
          12 giugno 2003, n. 185;
                c) fino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art.
          104,  comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio
          1994;
                d) fino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art.
          112,  comma 2,  si applica il decreto ministeriale 6 luglio
          2005;
                e) fino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art.
          114,   comma 4,   continua   ad   applicarsi   il   decreto
          ministeriale 30 giugno 2004;
                f) fino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art.
          118,   comma 2,   continuano   ad   applicarsi  il  decreto
          ministeriale  18 settembre  2002  e il decreto ministeriale
          19 agosto 2003;
                g) fino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art.
          123,   comma 2,   continua   ad   applicarsi   il   decreto
          ministeriale 19 agosto 2003;
                h) fino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art.
          146,   comma 3,   continua   ad   applicarsi   il   decreto
          ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
                i) fino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art.
          150, comma 2, all'affidamento della concessione di gestione
          del  servizio  idrico  integrato  nonche' all'affidamento a
          societa'   miste   continuano   ad  applicarsi  il  decreto
          ministeriale  22  novembre  2001,  nonche' le circolari del
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio del 6
          dicembre 2004;
                l) fino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art.
          154,   comma 2,   continua   ad   applicarsi   il   decreto
          ministeriale 1° agosto 1996.
              4.  La  Parte  terza  del  presente decreto contiene le
          norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
                a) direttiva  75/440/CEE relativa alla qualita' delle
          acque  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile;
                b) direttiva  76/464/CEE  concernente  l'inquinamento
          provocato    da   certe   sostanze   pericolose   scaricate
          nell'ambiente idrico;
                c) direttiva  78/659/CEE relativa alla qualita' delle
          acque  dolci  che richiedono protezione o miglioramento per
          essere idonee alla vita dei pesci;
                d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura,
          alla  frequenza  dei  campionamenti  e  delle analisi delle
          acque  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile;
                e) direttiva  79/923/CEE  relativa  ai  requisiti  di
          qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura;
                f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle
          acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da  certe
          sostanze pericolose;
                g) direttiva  82/176/CEE relativa ai valori limite ed
          obiettivi  di  qualita'  per  gli  scarichi di mercurio del
          settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
                h) direttiva  83/513/CEE relativa ai valori limite ed
          obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio;
                i) direttiva  84/156/CEE relativa ai valori limite ed
          obiettivi   di   qualita'  per  gli  scarichi  di  mercurio
          provenienti  da  settori diversi da quello dell'elettrolisi
          dei cloruri alcalini;
                l) direttiva  84/491/CEE  relativa ai valori limite e
          obiettivi    di    qualita'    per    gli    scarichi    di
          esaclorocicloesano;
                m) direttiva   88/347/CEE   relativa   alla  modifica
          dell'allegato  11  della direttiva 86/280/CEE concernente i
          valori  limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi
          di  talune  sostanze  pericolose che figurano nell'elenco 1
          dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;
                n) direttiva  90/415/CEE relativa alla modifica della
          direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite e gli
          obiettivi  di  qualita' per gli scarichi di talune sostanze
          pericolose  che  figurano  nell'elenco  1  della  direttiva
          76/464/CEE;
                o) direttiva  91/271/CEE  concernente  il trattamento
          delle acque reflue urbane;
                p) direttiva   91/676/CEE  relativa  alla  protezione
          delle   acque   da   inquinamento   provocato  dai  nitrati
          provenienti da fonti agricole;
                q) direttiva    98/15/CE   recante   modifica   della
          direttiva  91/271/CEE  per quanto riguarda alcuni requisiti
          dell'allegato 1;
                r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per
          l'azione comunitaria in materia di acque.
              5.  Le  regioni definiscono, in termini non inferiori a
          due  anni,  i  tempi  di adeguamento alle prescrizioni, ivi
          comprese  quelle  adottate ai sensi dell'art. 101, comma 2,
          contenute  nella  legislazione  regionale  attuativa  della
          Parte  terza  del presente decreto e nei piani di tutela di
          cui all'art. 121.
              6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge
          24 aprile  1998,  n.  128,  e  dai  decreti  legislativi di
          attuazione della direttiva 96/92/CE.
              7.  Fino  all'emanazione  della disciplina regionale di
          cui al-l'art. 112, le attivita' di utilizzazione agronomica
          sono  effettuate  secondo le disposizioni regionali vigenti
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  Parte terza del
          presente decreto.
              8.  Dall'attuazione  della  Parte  terza  del  presente
          decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
          entrate a carico della finanza pubblica.
              9.  Una  quota  non  inferiore al dieci per cento e non
          superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti
          da  disposizioni statali di finanziamento e' riservata alle
          attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione
          della Parte terza del presente decreto.
              10.  Restano ferme le disposizioni in materia di difesa
          del mare.
              11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati
          in  attuazione  della  Parte  terza  del  presente decreto,
          restano  validi  ed  efficaci  i  provvedimenti  e gli atti
          emanati  in attuazione delle disposizioni di legge abrogate
          dall'art. 175.
              12.   All'onere  derivante  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento  della Sezione per la vigilanza sulle risorse
          idriche  si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
          all'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
              13.   All'onere  derivante  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento  della  Sezione per la vigilanza sui rifiuti,
          pari   ad  unmilioneduecentoquarantamila  euro,  aggiornato
          annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il
          Consorzio  nazionale  imballaggi di cui all'art. 224 con un
          contributo  di pari importo a carico dei consorziati. Dette
          somme  sono  versate  dal  Consorzio  nazionale  imballaggi
          all'entrata del bilanclo dello Stato per essere riassegnate
          con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze ad
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio.
              14.  In  sede  di  prima  applicazione,  li  termine di
          centottanta  giorni  di  cui all'art. 112, comma 2, decorre
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della Parte terza del
          presente decreto.».
              -  Gli  articoli  159,  160  e  207  del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006, abrogati dal presente decreto,
          recavano:
              «Art.  159 (Autorita' di vigilanza sulle risono idriche
          e sui rifiuti).».
              «Art.   160   (Compiti  e  funzioni  dell'Autorita'  di
          vigilanza).».
              «Art. 207 (Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche
          e sui rifiuti).».
              - Si riporta il testo de1l'art. 224, del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il
          raggiungimento  degli  obiettivi  globali  di recupero e di
          riciclaggio  e  per  garantire  il necessario coordinamento
          dell'attivita'  di  raccolta  differenziata, i produttori e
          gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
          221,  comma 2,  partecipano in forma paritaria al Consorzio
          nazionale  imballaggi,  in seguito denominato CONAI, che ha
          personalita'  giuridica  di  diritto  privato senza fine di
          lucro  ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
              2.  Entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore
          della Parte quarta del presente decreto, il CONAI adegua il
          proprio  statuto ai principi contenuti nel presente decreto
          ed  in  particolare  a  quelli  di  trasparenza, efficacia,
          efficienza  ed  economicita', nonche' di libera concorrenza
          nelle   attivita'  di  settore,  ai  sensi  dell'art.  221,
          comma 2.  Lo  statuto  adottato e' trasmesso entro quindici
          giorni   al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle
          attivita'  produttive,  salvo  motivate osservazioni cui il
          CONAI  e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei  successivi  sessanta
          giorni.   Qualora   il  CONAI  non  ottemperi  nei  termini
          prescritti,  le  modifiche  allo statuto sono apportate con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio,  di  concerto  con  il Ministro delle attivita'
          produttive.
              3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
                a) definisce,  in  accordo  con  le  regioni e con le
          pubbliche    amministrazioni    interessate,   gli   ambiti
          territoriali  in  cui rendere operante un sistema integrato
          che  comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
          materiali   selezionati   a   centri   di   raccolta  o  di
          smistamento;
                b) definisce,   con   le   pubbliche  amministrazioni
          appartenenti  ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui alla
          lettera a),  le  condizioni generali di ritiro da parte dei
          produttori   dei   rifiuti  selezionati  provenienti  dalla
          raccolta differenziata;
                c) elabora  ed  aggiorna,  sulla  base  dei programmi
          specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6,
          e  223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e
          la  gestione  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
          di cui all'art. 225;
                d) promuove  accordi  di  programma con gli operatori
          economici  per  favorire  il  riciclaggio e il recupero dei
          rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
                e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
          di  cui  all'art.  223,  i  soggetti  di  cui all'art. 221,
          comma 3,  lettere a)  e c) e gli altri operatori economici,
          anche  eventualmente  destinando  una  quota del contributo
          ambientale  CONAI,  di cui alla lettera h), ai consorzi che
          realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a
          quelle  minime indicate nel Programma generale, al fine del
          conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E
          alla  Parte  quarta  del  presente  decreto. Nella medesima
          misura  e'  ridotta  la  quota  del contributo spettante ai
          consorzi   che  non  raggiungono  i  singoli  obiettivi  di
          recupero;
                f) garantisce   il   necessario   raccordo   tra   le
          amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori
          economici;
                g) organizza,    in    accordo   con   le   pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini dell'attuazione del Programma generale;
                h) ripartisce  tra  i produttori e gli utilizzatori i
          maggiori   oneri  per  la  raccolta  differenziata  di  cui
          all'art.  221,  comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per
          il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio
          conferiti   al   servizio  di  raccolta  differenziata,  in
          proporzione   alla   quantita'  totale,  al  peso  ed  alla
          tipologia  del materiale di imballaggio immessi sul mercato
          nazionale,  al  netto  delle  quantita' di imballaggi usati
          riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
          materiale.  A  tal  fine  determina  e  pone  a  carico dei
          consorziati,  con  le  modalita' individuate dallo statuto,
          anche  in  base  alle  utilizzazioni e ai criteri di cui al
          comma 8,  il  contributo  denominato  contributo ambientale
          CONAI;
                i) promuove il coordinamento con la gestione di altri
          rifiuti  previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b), anche
          definendone gli ambiti di applicazione;
                l) promuove  la  conclusione,  su base volontaria, di
          accordi  tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di
          cui  all'art.  221,  comma 3, lettere a) e c), con soggetti
          pubblici  e  privati.  Tali  accordi  sono  relativi,  alla
          gestione  ambientale  della medesima tipologia di materiale
          oggetto  dell'intervento  dei  consorzi  con  riguardo agli
          imballaggi,   esclusa  in  ogni  caso  l'utilizzazione  del
          contributo ambientale CONAI;
                m) fornisce   i  dati  e  le  informazioni  richieste
          dall'Autorita'  di cui all'art. 207 e assicura l'osservanza
          degli indirizzi da questa tracciati.
              4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
          recupero  e  riciclaggio,  gli eventuali avanzi di gestione
          accantonati  dal  CONAI  e dai consorzi di cui all'art. 223
          nelle  riserve  costituenti  il  loro  patrimonio netto non
          concorrono  alla  formazione  del reddito, a condizione che
          sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi
          forma,  ai  consorziati  ed  agli  aderenti ditali avanzi e
          riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
          gestionali, dei consorzi e del CONAI.
              5.  Il  CONAI  puo'  stipulare  un accordo di programma
          quadro  su  base  nazionale  con  l'Associazione  nazionale
          comuni   italiani   (ANCI),  con  l'Unione  delle  province
          italiane  (PI)  o  con  le  Autorita'  d'ambito  al fine di
          garantire  l'attuazione del principio di corresponsabilita'
          gestionale   tra   produttori,   utilizzatori  e  pubbliche
          amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:
                a) l'entita'  dei  maggiori  oneri  per  la  raccolta
          differenziata  dei  rifiuti di imballaggio, di cui all'art.
          221,  comma 10,  lettera b),  da  versare  alle  competenti
          pubbliche  amministrazioni,  determinati secondo criteri di
          efficienza,   efficacia,   economicita'  e  trasparenza  di
          gestione  del  servizio  medesimo, nonche' sulla base della
          tariffa  di  cui  all'art.  238,  dalla  data di entrata in
          vigore della stessa;
                b) gli  obblighi  e  le sanzioni posti a carico delle
          parti contraenti;
                c) le   modalita'   di   raccolta   dei   rifiuti  da
          imballaggio  in  relazione alle esigenze delle attivita' di
          riciclaggio e di recupero.
              6.  L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  5  e'
          trasmesso  all'Autorita'  di  cui  all'art.  207,  che puo'
          richiedere  eventuali  modifiche  ed  integrazioni  entro i
          successivi sessanta giorni.
              7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma
          3,  lettera h),  sono  esclusi  dal  calcolo gli imballaggi
          riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
              8.  Il contributo ambientale CONAI e' utilizzato in via
          prioritaria  per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o
          comunque  conferiti  al  servizio pubblico ed e' attribuito
          dal  CONAI, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti
          di cui all'art. 223 in proporzione diretta alla quantita' e
          qualita'  dei  rifiuti  da  imballaggio  recuperati  oppure
          riciclati e tenendo conto della quantita' e tipologia degli
          imballaggi  immessi sul territorio nazionale. Al fine della
          ulteriore  utilizzazione  del contributo, il CONAI stipula,
          con   i   soggetti   di   cui  all'art.  223,  accordi  per
          l'organizzazione   dei  sistemi  di  raccolta,  recupero  e
          riciclaggio   dei   rifiuti   di  imballaggio  secondari  e
          terziari.  E'  fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui
          all'art.  223  di  adottare uno specifico sistema contabile
          che  distingua  la  quota  del  contributo ambientale CONAI
          utilizzata  per  il ritiro, il riciclo ed il recupero degli
          imballaggi   primari,  o  comunque  conferiti  al  servizio
          pubblico,  da  quella utilizzata per imballaggi secondari e
          terziari  ritirati,  riciclati  o  recuperati da superficie
          privata.  Il  CONAI  provvede ai mezzi finanziari necessari
          per  lo  svolgimento  delle proprie funzioni con i proventi
          dell'attivita',  con i contributi dei consorziati e con una
          quota  del  contributo  ambientale CONAI, determinata nella
          misura   necessaria  a  far  fronte  alle  spese  derivanti
          dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento
          dei  costi  e  di efficienza della gestione, delle funzioni
          conferitegli dal presente titolo.
              9.   L'applicazione  del  contributo  ambientale  CONAI
          esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie
          prime   che   lo  costituiscono  ad  altri  contributi  con
          finalita'   ambientali  previsti  dalla  Parte  quarta  del
          presente  decreto  o comunque istituiti in applicazione del
          presente decreto.
              10. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
          con  diritto  di  voto  un  rappresentante  dei consumatori
          indicato  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio e dal Ministro delle attivita' produttive.
              11.  Al  consiglio  di  amministrazione  del  CONAI non
          possono  partecipare  gli  amministratori  ai  quali  siano
          attribuite  deleghe  operative  ed  i  titolari  di cariche
          direttive   degli   organismi  di  cui  agli  articoli 221,
          comma 3, lettere a) e c), e 223.
              12.  In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai
          commi 3  e  5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  di  concerto  con  il  Ministro delle attivita'
          produttive  puo'  determinare con proprio decreto l'entita'
          dei  maggiori  oneri  per  la  raccolta  differenziata  dei
          rifiuti  di  imballaggio,  di  cui  all'art. 221, comma 10,
          lettera b),  a  carico dei produttori e degli utilizzatori,
          nonche'  le condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti
          stessi  da parte dei produttori. Qualora tali accordi siano
          conclusi  dal  CONAI  e  uno  o  piu'  dei  soggetti di cui
          all'art.  221,  comma 3,  lettere a)  e c),  o  uno  o piu'
          consorzi  di  cui  all'art.  223  non  vi  aderiscano o non
          concludano con le competenti amministrazioni pubbliche, che
          lo  richiedano,  le  convenzioni  locali  per il ritiro dei
          rifiuti    di   imballaggio   alle   condizioni   stabilite
          dall'accordo  concluso con il CONAI, il CONAI medesimo puo'
          subentrare   a   tali   soggetti  nella  conclusione  delle
          convenzioni  locali,  se  necessario  per  raggiungere  gli
          obiettivi  di  recupero e di riciclaggio previsti dall'art.
          220.
              13.  Nel  caso siano superati, a livello nazionale, gli
          obiettivi  finali  di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
          di   imballaggio   indicati   nel   programma  generale  di
          prevenzione  e  gestione  degli  imballaggi di cui all'art.
          225,   il   CONAI   adotta,   nell'ambito   delle   proprie
          disponibilita'  finanziarie, forme particolari di incentivo
          per   il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle  aree
          geografiche  che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi
          di  raccolta  differenziata  di  cui all'art. 205, comma 1,
          entro    i   limiti   massimi   di   riciclaggio   previsti
          dall'allegato E alla Parte quarta del presente decreto.».

      

                               Art. 2.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 novembre 2006
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
                              e  della  tutela  del  territorio e del
                              mare
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Parisi, Ministro della difesa
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Turco, Ministro della salute
                              Di      Pietro,      Ministro     delle
                              infrastrutture
                              De  Castro,  Ministro  delle  politiche
                              agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella



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