ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
DECRETO 10 Aprile 2007
Regolamento che disciplina le modalita' per l'acquisto di beni,
servizi e forniture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.
IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303 recante il "Regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";
Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera b), del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 il
quale prevede che il Consiglio di amministrazione disciplini le
modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto;
Vista la deliberazione n. 1/2006 adottata dal Consiglio di
amministrazione in data 10 febbraio 2006, con la quale e' stato
approvato il regolamento concernente le modalita' per l'acquisto di
beni, servizi e forniture dell'Istituto;
Vista la nota del 19 febbraio 2007 con cui il Ministero della
salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica -
6/1.4.d.a.7/70-1132/P ha approvato il predetto regolamento, ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
Emana
l'unito regolamento recante le modalita' per l'acquisto di beni,
servizi e forniture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2007
Il presidente: Moccaldi
Allegato
(alla delibera n. 1/2006 assunta dal consiglio di amministrazione
in data 10 febbraio 2006)
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' PER L'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI
O FORNITURE
ATTIVITA' CONTRATTUALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Normativa applicabile
1. L'attivita' contrattuale dell'Istituto, oltre che dalle norme
del presente regolamento, e' disciplinata nei casi e nei limiti di
valore prestabiliti dalle norme dell'Unione europea e di quella
nazionale vigente in materia.
Art. 2.
Norme generali sull'attivita' contrattuale
1. Il direttore generale, entro il 31 ottobre, predispone il
programma triennale dei lavori, dei beni e servizi da aggiornarsi
annualmente sulla base delle linee di indirizzo fissate dal consiglio
di amministrazione in sede di approvazione del bilancio.
2. L'indizione delle procedure concorsuali che superino la soglia
comunitaria e' approvata dal direttore generale il quale puo'
stabilire, con propri atti di indirizzo, che per alcuni contratti
inferiori a tale soglia sia ugualmente applicata la disciplina
comunitaria.
3. Per le procedure concorsuali che superino la soglia
comunitaria rientrano nelle attribuzioni del direttore generale la
determinazione a contrattare, la scelta della forma di
contrattazione, l'espletamento dell'eventuale gara per la scelta del
contraente, la determinazione delle clausole del contratto e la
nomina del responsabile del procedimento.
4. Al di sotto della soglia comunitaria rientrano nelle
attribuzioni del titolare del centro di responsabilita' la
determinazione a contrattare, la scelta della forma di
contrattazione, l'espletamento dell'eventuale gara per la scelta del
contraente, la determinazione delle clausole del contratto e la
nomina del responsabile del procedimento.
5. Quando la natura e l'oggetto della spesa presentino un
notevole grado di complessita', anche di natura tecnica, il direttore
generale puo' costituire, con provvedimento motivato, una apposita
commissione consultiva formata da personale dell'Istituto.
6. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni
di strutture la gestione di talune spese a carattere strumentale,
comuni a piu' centri di responsabilita', puo' essere annualmente
affidata dal direttore generale ad un unico centro di
responsabilita'.
7. Per l'uso e l'acquisto di beni e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati vengono seguite le procedure previste dalla
pertinente normativa comunitaria e da quella nazionale
8. Su proposta dei titolari dei centri di responsabilita' il
direttore generale approva gli schemi di contratto tipo e i relativi
capitolati tipo.
9. Il direttore generale, in applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, cura la
pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione e dei bandi di gara
indicativi con i quali si comunicano, entro quarantacinque giorni
dall'inizio dell'esercizio finanziario, il totale delle forniture,
per settori di prodotti, che si intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi.
10. E' vietato l'artificioso frazionamento degli appalti allo
scopo di sottrarli all'applicazione della normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia.
Art. 3.
Responsabile del procedimento
1. Con provvedimento del direttore generale o del titolare del
centro di responsabilita' competente si procede alla nomina del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il responsabile sovrintende al corretto svolgimento delle
varie fasi del procedimento, dell'eventuale pubblicazione del bando
di gara, alla scelta del contraente, alla conclusione del contratto,
all'esecuzione dello stesso fino al collaudo.
3. Quando la natura e l'oggetto della spesa presentino un
notevole grado di complessita' anche di natura tecnica il direttore
generale o il titolare del centro di responsabilita' puo' costituire
con provvedimento motivato apposita commissione consultiva presieduta
da un dirigente e costituita da personale in servizio nell'Istituto.
Art. 4.
Locazioni immobiliari
1. Per le locazioni di immobili, si applica la disciplina vigente
in materia per le amministrazioni dello Stato.
Art. 5.
Contratto di leasing
1. Il ricorso al contratto di leasing e' consentito quando ne e'
dimostrata la convenienza economica rispetto alle altre tipologie di
contratto o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in carenza di
disponibilita' finanziarie in conto capitale, di disporre di
strumenti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali.
Tali circostanze devono risultare dalla relazione del titolare del
centro di responsabilita' competente, previo parere della Commissione
di cui all'art. 3.
2. I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di
parte corrente del bilancio finanziario; l'importo dell'eventuale
riscatto del bene, oggetto del contratto, e' a carico del competente
capitolo di spesa in conto capitale.
Art. 6.
Comodato
1. Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e
solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile
per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, fermo
restando l'accertamento della convenienza economica. Tali circostanze
devono risultare dalla relazione del titolare del centro di
responsabilita' competente.
2. I beni ricevuti in comodato sono riportati in una sezione
speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti
ai prezzi di mercato.
Art. 7.
Acquisto di beni, fornitura di servizi e lavori pubblici
1. Per gli appalti di lavori pubblici si applicano le
disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, nonche' nel relativo regolamento di
attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
2. Per gli acquisti di beni e servizi l'ISPESL puo' utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a., secondo quanto
previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modificazioni, ovvero ne utilizza i parametri di
prezzo/qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e
servizi comparabili, oggetto delle stesse convenzioni. La
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e'
causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
Art. 8.
Mercato elettronico
1. L'Istituto per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria puo' far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
Capo II
Attivita' contrattuale ordinaria
Art. 9.
Procedure contrattuali ordinarie
1. I contratti relativi ai lavori, alle forniture, agli acquisti,
alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere
sono stipulati a seguito di una delle seguenti procedure:
a) procedure aperte;
b) procedure ristrette;
c) procedure negoziate.
2. Tali procedure sono regolate al di sotto dei limiti di valore
previsti dalla normativa comunitaria dalle disposizioni del presente
capo, fermo restando quanto previsto per i lavori pubblici dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonche'
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
e successive modificazioni.
3. Tutti gli importi vanno considerati al netto dell'imposta sul
valore aggiunto.
Art. 10.
Procedure aperte
1. La scelta del contraente mediante procedura aperta e'
preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.
2. Il bando, in conformita' ed in attuazione della determinazione
di contrattare, deve indicare:
a) l'oggetto del contratto;
b) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alla gara;
c) le modalita' e i termini per la partecipazione alla gara;
d) il tipo di procedura prescelta e il criterio di
aggiudicazione, nell'ambito di quelli previsti dall'art. 15, comma 3.
3. Il bando, oltre che osservare le vigenti disposizioni
normative in materia di pubblicita' e' affisso all'albo dell'Istituto
e riportato sul sito internet. Della pubblicazione e' data notizia
per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
Art. 11.
Procedure ristrette
1. Se la procedura aperta e' andata deserta o per altra ragione
che sia opportunamente indicata nella deliberazione di contrattare,
puo' farsi ricorso alle procedure ristrette nella forma della
licitazione privata o dell'appalto concorso.
Art. 12.
Licitazione privata
1. La licitazione privata si svolge mediante l'invio, ai soggetti
ritenuti idonei, di uno schema di atto in cui sono descritti
l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con
l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato
con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove
questo sia stabilito. Dalla lettera di invito deve altresi' risultare
il criterio di aggiudicazione della gara, prescelto fra quelli
indicati dall'art. 15, comma 3.
Art. 13.
Appalto-concorso
1. Qualora risulti conveniente avvalersi della collaborazione e
dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza
specifica da parte dell'offerente per la elaborazione progettuale
delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate soltanto le
principali caratteristiche, puo' farsi ricorso alla procedura
dell'appalto-concorso.
2. In tal caso, i soggetti prescelti sono invitati a presentare
nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il
progetto, con indicazione delle condizioni e del prezzo al quale sono
disposti ad eseguirlo.
3. Salvo che non sia diversamente disposto nella deliberazione di
contrattare, nel bando di gara o nelle lettere di invito, nessun
compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli
interessati per la elaborazione del progetto.
Art. 14.
Individuazione dei partecipanti alle procedure ristrette
1. Ai fini della individuazione dei soggetti da invitare alla
gara, puo' essere preventivamente adottato e pubblicato, secondo le
modalita' di cui all'art. 8, un bando che indica il termine entro il
quale i soggetti interessati possono richiedere di essere invitati
alla gara. In tal caso, i soggetti da invitare sono individuati tra
quelli che ne hanno fatto richiesta in un numero che puo' essere
contenuto entro un limite massimo fissato dal bando.
2. Qualora l'adozione di un preventivo bando di gara contrasti
con l'urgenza di stipulare il contratto, ovvero il valore modesto del
contratto non giustifichi le uscite di pubblicazione del bando, o per
altra ragione opportunamente indicata nella deliberazione a
contrattare, i soggetti da invitare sono comunque individuati
assicurando la piu' ampia partecipazione possibile, avvalendosi, ove
istituiti, di elenchi appositamente predisposti ed aggiornati con
provvedimento del direttore generale.
Art. 15.
Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione
1. Le gare relative alle procedure aperte e alle procedure
ristrette si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal
bando di gara o, in mancanza, dalla lettera di invito.
2. Il direttore generale o il titolare del centro di
responsabilita' competente nomina con proprio provvedimento una
apposita commissione.
3. La commissione di cui al comma 2 procede all'apertura dei
plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione in
base ai seguenti criteri:
a) al prezzo piu' favorevole, per i contratti da cui derivi una
entrata per l'Istituto, ovvero al prezzo piu' basso per i contratti
che abbiano ad oggetto prestazioni che devono essere conformi ad
appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) all'offerta economicamente piu' vantaggiosa valutabile in
base ad elementi diversi variabili a seconda della natura della
prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna,
il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere
estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla
vendita e l'assistenza tecnica: in questi casi, nel bando di gara o
nelle lettere di invito devono essere specificati i criteri che
saranno applicati per l'aggiudicazione della gara, con precisazione
dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
4. Nella procedura per appalto-concorso, acquisite le offerte, la
commissione di cui al comma 2 procede all'aggiudicazione in base
all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi
prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle
singole offerte. Se nessuno dei progetti risulta rispondente alle
esigenze dell'amministrazione, non si procede all'aggiudicazione; la
commissione puo' in tal caso proporre che venga indetto un nuovo
appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
5. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il
loro contenuto particolarmente favorevole all'Istituto, il soggetto
offerente, su richiesta scritta della commissione di cui al comma 2 e
nei termini assegnati, e' tenuto a fornire spiegazioni in merito agli
elementi costitutivi dell'offerta. Successivamente la commissione,
valutate le spiegazioni rese nei termini, decide motivatamente di
ammettere o meno l'offerta.
6. Sono considerate offerte anomale quelle che risultino piu'
basse del 30% rispetto alla media delle offerte pervenute, calcolata
escludendo l'offerta piu' vantaggiosa e quella meno vantaggiosa.
Art. 16.
Procedure negoziate
1. E' facolta' dell'Istituto ricorrere alle procedure negoziate
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. In particolare, puo' farsi ricorso alla procedura negoziata,
indipendentemente dall'importo, indicandone la ragione nella
determinazione a contrattare, nelle seguenti ipotesi:
a) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e
l'esecuzione di lavori che una sola impresa puo' fornire o eseguire
con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche'
quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da
privativa industriale;
b) per l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; in tali
casi la trattativa e' preceduta da un parere di congruita' espresso
da apposita commissione tecnica nominata dal direttore generale;
c) per l'affidamento di studi, ricerche che non rientrino nei
piani di attivita' e nei programmi di ricerca corrente e finalizzata,
consulenze o prestazioni professionali a soggetti in possesso di
specifica competenza tecnica o professionale;
d) per lavori complementari non considerati nel contratto
originario e che si siano resi necessari da circostanze impreviste
per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo
stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente
separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili,
siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il
loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto
originario;
e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture
destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di
quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori potrebbe
comportare per l'Istituto oggettive incompatibilita' tecniche.
3. Il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso altresi':
a) quando, per qualsiasi motivo, l'esito della procedura aperta
o ristretta sia stato infruttuoso;
b) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle
forniture di beni e servizi non consente l'indugio dovuto allo
svolgimento di una gara;
c) per i contratti di assicurazione;
d) per acquisire i beni e le forniture necessari al
funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni
strumentali;
e) per le spese relative alla gestione e all'utilizzo degli
automezzi;
f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla
gestione del patrimonio immobiliare in uso;
g) in ogni altra ipotesi, indicata ed opportunamente motivata
nella deliberazione di contrattare, in cui la difficolta' di
predeterminare con sufficiente precisione la prestazione oggetto del
contratto rende necessaria una previa negoziazione con i soggetti
interessati.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, la procedura negoziata deve
svolgersi secondo modalita' concorrenziali. A tal fine, devono essere
compiute indagini di mercato, interpellando i soggetti iscritti negli
appositi elenchi di cui all'art. 14, comma 2 ed acquisendo in ogni
caso non meno di cinque offerte.
Art. 17.
Stipulazione e approvazione dei contratti
1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica,
pubblico-amministrativa o privata entro trenta giorni successivi alla
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ovvero dell'accettazione
dell'offerta. I contratti sono stipulati in forma scritta, anche con
scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ovvero in
forma elettronica secondo la disciplina legislativa vigente.
2. Qualora entro detto termine non possa procedersi alla
stipulazione del contratto per causa imputabile all'impresa
aggiudicataria, il direttore generale o il titolare del centro di
responsabilita' competente ha facolta' di dichiarare decaduta
l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta. In tal caso
l'Istituto incamera la cauzione eventualmente prestata dall'impresa a
garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto.
3. Provvede di norma alla stipulazione, in rappresentanza
dell'Istituto, un soggetto appositamente delegato dal direttore
generale o dal titolare del centro di responsabilita' che approva il
contratto.
4. Il direttore generale nomina per lo svolgimento delle funzioni
di ufficiale rogante un funzionario dell'Istituto.
5. L'approvazione dei contratti e' di competenza, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, del direttore generale o del titolare
del centro di responsabilita' competente.
6. I contratti devono avere termini, durata e condizioni in
maniera certa e inequivocabile e per le spese correnti non possono
superare i nove anni.
7. Nei contratti e' fatto divieto di iscrivere clausole che
prevedano il rinnovo tacito.
8. Le spese di copia, carta bollata e tutte le altre inerenti ai
contratti comprese quelle di registrazione sono a carico dei
contraenti.
9. I contratti stipulati con societa', enti, organismi pubblici e
privati devono contenere l'indicazione del legale rappresentante.
10. Rientra nella responsabilita' del soggetto che sottoscrive il
contratto accertare la capacita' del contraente ad impegnare la
societa'.
Art. 18.
Ufficiale rogante
1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva
nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti dal funzionario
designato quale ufficiale rogante o da un funzionario in veste di
pubblico ufficiale.
2. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme
prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, in caso
di contratti stipulati in forma pubblico amministrativa ovvero
mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identita', la
legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a
tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie
autentiche degli atti ricevuti.
Art. 19.
Controlli sull'esecuzione del contratto
1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualita' delle
prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso
d'opera mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal
contratto.
2. Il collaudo e' eseguito da personale dell'Istituto munito
della competenza tecnica necessaria o, in mancanza, da soggetti
estranei nominati dal direttore generale o dal titolare del centro di
responsabilita'.
3. I contratti indicano le penalita' previste per il mancato o
inesatto adempimento, nonche' per la ritardata esecuzione delle
prestazioni.
Art. 20.
Collaudi
1. I lavori, le forniture ed i servizi sono sottoposti a collaudo
in base alle vigenti disposizioni ed alle modalita' stabilite dal
contratto.
2. Il collaudo di norma e' eseguito da un funzionario nominato
dal direttore generale o dal titolare del centro di responsabilita'.
Nei casi di lavori e forniture che comportino una competenza tecnica
specifica, puo' essere nominata dal direttore generale una
commissione di collaudo.
3. Per il collaudo dei lavori, l'Istituto si avvale del proprio
personale avente i requisiti previsti dall'art. 188 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero di
qualificato personale estraneo appositamente incaricato, ove risulti
che non siano presenti nell'Istituto dipendenti in possesso di idonea
professionalita'.
4. Al personale estraneo all'Istituto e' attribuito un compenso
determinato in conformita' alle statuizioni di cui all'art. 210 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con
provvedimento del direttore generale.
5. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione,
puo' dettare criteri direttivi in materia.
6. Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare
esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste
e dei servizi, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti. In
tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.
8. Il collaudo e l'accertamento di conformita' non possono essere
eseguiti dal personale che ha stipulato il contratto o al quale e'
stata attribuita la sorveglianza sull'esecuzione dello stesso o che
abbia svolto funzioni autorizzative, di controllo, di progettazione e
di direzione.
9. Se l'importo del contratto non supera i 50.000 euro IVA
esclusa, e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione
rilasciata da un funzionario o dipendente dell'Istituto, nominato dal
titolare del centro di responsabilita'.
Art. 21.
Garanzie e coperture assicurative
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le imprese devono
prestare idonea cauzione ovvero rendere fideiussione per l'importo
contrattuale ai sensi delle leggi vigenti ed individuata nei
contratti medesimi.
2. La cauzione puo' essere costituita da una fideiussione
bancaria o assicurativa con primario istituto.
3. La cauzione puo' essere omessa per i contratti di importo
inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
Capo III
Procedure in economia
Art. 22.
Spese in economia
1. Possono essere gestiti in economia, tenuto conto della loro
natura, i lavori fino a 50.000, euro IVA esclusa, l'acquisto di beni
e servizi fino a 130.000 euro, IVA esclusa, quando in sede di
programmazione annuale non sia possibile o non risulti facilmente
attuabile ovvero sia antieconomica una predefinizione analitica degli
elementi necessari per l'esperimento della gara ad evidenza pubblica.
2. L'esecuzione in economia degli interventi puo' essere
effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto amministrazione diretta - cottimo
fiduciario.
3. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni
per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono
effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e
con personale proprio.
4. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende
necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata l'affidamento
ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
5. I lavori eseguiti mediante il cottimo fiduciario, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 88 e 144 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non possono comportare una
spesa complessiva superiore a 200.000 euro IVA esclusa.
Art. 23.
Lavori in economia
1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle vigenti
disposizioni contabili in materia di impegno di spesa, nei limiti di
importo di 50.000 euro IVA esclusa, i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione e adattamento ivi compresi i lavori
necessari alle sedi dell'Istituto ed i relativi impianti, infissi,
accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici centrali e
territoriali;
b) lavori di manutenzione ordinaria e adattamento, nonche' i
lavori necessari per le sedi dell'Istituto ed i relativi impianti,
infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto ad uso degli
uffici centrali e territoriali, nei casi in cui per legge o per
contratto le spese siano a carico del locatario;
c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e
realizzazione di opere, impianti, quando l'esigenza e' rapportata ad
eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e
le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994;
d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonche'
quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone,
animali o cose a danno dell'igiene e della salute pubblica o del
patrimonio storico, artistico e culturale;
e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i
pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa
esserne differita l'esecuzione;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
g) completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente,
quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori.
2. Resta ferma per l'esecuzione dei lavori in economia la
disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni.
Art. 24.
Beni e servizi in economia
1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per
i seguenti beni e servizi:
a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi,
conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e
scientifiche nell'interesse dell'Istituto, ivi comprese le spese
necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 130.000
euro IVA esclusa;
b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e
rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od
altri mezzi di informazione, per un importo fino a 130.000 euro IVA
esclusa;
d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di
vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione,
per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a
130.000 euro IVA esclusa;
f) lavori di traduzione e interpretariato, da liquidarsi
comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non
possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di
copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da
affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui
l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per
un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
g) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per
mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 130.000 euro
IVA esclusa;
h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un
importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per
premi, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
j) spese di rappresentanza, per un importo fino a 130.000 euro
IVA esclusa;
k) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre
attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro IVA
esclusa;
l) spese per l'acquisto e la manutenzione di hardware quali
terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di
vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a
130.000 euro IVA esclusa;
m) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed
attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
n) spese per corsi di preparazione, formazione e
perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi
indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo
fino a 130.000 euro IVA esclusa;
o) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano
esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le
trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un
importo fino 130.000 euro IVA esclusa;
p) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro
IVA esclusa;
q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione
di un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto
necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine
previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro IVA
esclusa;
r) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento
delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non
sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto
principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro
IVA esclusa;
s) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo
fino a 130.000 euro IVA esclusa;
t) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi
oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno
dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e
culturale, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento
rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000
euro IVA esclusa;
v) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di
autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti,
per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
w) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente
necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente nonche' di esecuzione del contratto, per un
importo fino a 130.000 euro IVA esclusa.
2. Nessuna acquisizione di beni, servizi o esecuzione di lavori,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, puo' essere artificiosamente
frazionata.
Art. 25.
Responsabile del servizio
1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta,
nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal titolare del centro
di responsabilita' ovvero dai responsabili delle strutture
territoriali nei limiti di spesa ad essi consentiti.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi ci si avvale delle
rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od
enti a cio' preposti ai fini di orientamento e della valutazione
della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta.
Art. 26.
Forme di pubblicita'
1. L'Istituto, con avvisi pubblicati sull'albo e sul sito
internet, puo' chiedere periodicamente agli operatori economici di
manifestare l'interesse ad essere invitati alle procedure di spese in
economia.
Art. 27.
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi
1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo
fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno
cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella
lettera d'invito.
2. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di
nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle
caratteristiche tecniche o di mercato sulla base di adeguate
motivazioni, ovvero quando l'importo della spesa non superi
l'ammontare di 20.000 euro IVA esclusa.
3. Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro IVA esclusa, per
l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed
imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata
mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve
contenere:
a) l'oggetto della prestazione;
b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
c) le caratteristiche tecniche;
d) la qualita' e la modalita' di esecuzione;
e) i prezzi;
f) le modalita' di pagamento;
g) le modalita' di scelta del contraente;
h) il termine per la presentazione delle offerte;
i) il periodo in giorni di validita' delle offerte;
l) l'indicazione del termine per l'esecuzione della
prestazione;
m) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel
caso di acquisizione di un unico preventivo;
n) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle
condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme
legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per
l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a
spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto
mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga
meno ai patti concordati;
o) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la
natura dell'intervento.
5. L'esame del contraente avviene, di regola, in base al prezzo
piu' basso, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito
previo accertamento della congruita' dei prezzi ai sensi dell'art.
27, commi 1 e 2.
Art. 28.
Congruita' dei prezzi
1. L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti
dall'impresa invitata e' effettuata dal responsabile delle spese in
economia, di cui all'art. 25, ovvero dal funzionario a tal fine da
lui incaricato, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi
contenuti anche dalle indagini di mercato.
2. Nei casi di acquisizione di beni e servizi particolarmente
complessi il responsabile puo' richiedere un parere all'ufficio
competente per materia.
Art. 29.
Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
1. L'acquisizione di beni e servizi puo' essere effettuata
mediante contratto, oppure apposita lettera con la quale si dispone
l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i
medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
2. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione
dell'I.V.A.;
c) la qualita' e la modalita' di esecuzione;
d) gli estremi contabili (capitolo);
e) la forma di pagamento;
f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonche'
l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle
vigenti norme di legge e regolamenti;
g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od
opportune al fornitore.
3. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata
accettazione per iscritto all'Istituto.
4. I pagamenti sono disposti entro il termine previsto dall'atto
di ordinazione, di norma non superiore a trenta giorni, decorrente
dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione
ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
5. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso
essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dal
responsabile del servizio.
6. I documenti di cui al comma 5 dovranno essere prodotti in
originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e
l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di
acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario
ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli
appositi registri per gli oggetti non inventariabili.
Art. 30.
Verifica della prestazione
1. I beni e i servizi di cui al presente capo devono essere
sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare
esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non
sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro IVA
esclusa.
2. Il collaudo e' eseguito da dipendenti dell'Istituto
appositamente nominati dal titolare del centro di responsabilita' o
dal responsabile della struttura.
3. Il collaudo non puo' essere effettuato dai dipendenti che
abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e
servizi.
Art. 31.
Lavori in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema
dell'amministrazione diretta, gli stessi sono effettuati per mezzo di
personale dipendente.
2. Il responsabile dei lavori provvede in tali casi all'acquisto
dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la
realizzazione dell'opera.
Art. 32.
Lavori mediante cottimo fiduciario
1. L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, e'
preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi
dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro IVA
esclusa, si puo' procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo
deve indicare:
1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a
misura e l'importo di quelle a corpo;
3) le condizioni di esecuzione;
4) il tempo di esecuzione dei lavori;
5) le modalita' di pagamento;
6) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice
denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
2. Per i lavori d'importo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, il
contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della
lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati
inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene
stipulato apposito contratto.
3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di
pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Art. 33.
Contabilizzazione dei lavori
1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del
direttore dei lavori:
a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture
di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile delle
bolle e delle relative fatture;
b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, mediante
annotazioni, in stretto ordine cronologico, sul registro di
contabilita' come risultano dai libretti delle misure.
Art. 34.
Perizia suppletiva
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma
presunta si rilevi insufficiente, il responsabile dei lavori presenta
una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza
di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri
previsti nella perizia per lavori consimili oppure ricavandoli dai
listini di mercato.
2. In nessun caso la spesa complessiva puo' superare il limite di
200.000 euro IVA esclusa.
Art. 35.
Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
e' effettuata con apposito atto del responsabile dell'ufficio, sulla
base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In
particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi
d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai
creditori unitamente all'ordine di fornitura.
Art. 36.
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
1. I lavori sono liquidati dal responsabile dell'ufficio in base
al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori
d'importo superiore a 100.000 euro IVA esclusa e' in facolta'
dell'Istituto disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in
corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e
certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di
acconti.
2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione
giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori
nella quale vengono indicati:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
3. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, IVA esclusa,
che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare
complessita', puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore
dei lavori con l'attestazione della regolare esecuzione delle
prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d)
e g) del presente articolo.
Art. 37.
Lavori d'urgenza
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e'
determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve
risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per
rimuoverlo.
2. Il verbale e' compilato dal responsabile dei lavori o dal
tecnico incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia
estimativa al titolare del centro di responsabilita' competente per
la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 38.
Provvedimenti nei casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, il responsabile dei lavori o il tecnico da questi incaricato
che si reca per primo sul luogo puo' disporre, contemporaneamente
alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente,
l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro IVA
esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata
in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile
dei lavori o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito
consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo
si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
4. Il responsabile dei lavori o il tecnico incaricato compila
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di
somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura
della spesa e all'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma
urgenza non riporti l'approvazione del direttore generale o del
titolare del centro di responsabilita', si procede alla liquidazione
delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 39.
Garanzie
1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla
costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da
assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo
inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
2. Ai sensi dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni, l'appaltatore e' tenuto a
costituire cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori affidati,
nonche' a stipulare polizza assicurativa che preveda garanzia di
responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori
fino all'emissione del certificato di collaudo e che tenga indenne
l'Istituto da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore.
Art. 40.
Inadempimenti
1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o
all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le
forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si
applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione.
L'Istituto, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre
l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e
del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio,
da parte dell'Istituto, dell'azione per il risarcimento del danno
derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso d'inadempimento grave, l'Istituto puo', altresi',
previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto
salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
3. In particolare, il responsabile delle spese con la procedura
in economia determina:
- il valore della penale, espresso in percentuale, che deve
essere proporzionato al valore del contratto e deve essere calcolato
per giorni lavorativi di ritardo;
- il termine, da calcolarsi in giorni lavorativi, entro il
quale si applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto
contrattuale;
- il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta
d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno;
- la penale per l'inadempimento parziale della prestazione
convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarita' dei beni e
servizi acquisiti.
4. Qualora l'ammontare complessivo della penale da applicare
ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il responsabile puo'
risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.
5. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate tutte le norme dei regolamenti precedenti.
Art. 42.
Norme transitorie
1. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di
svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della
stipula dei contratti e dell'indizione delle gare.
2. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento vengono
aggiornati sulla base dei mutamenti normativi che intervengono a
livello nazionale e comunitario.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno
applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti
vigenti in materia.
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