AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza
del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico
2004-2005.
In data 14 maggio 2007, alle ore 16 ha avuto luogo l'incontro
tra:
ARAN: nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci
Teri (firmato),
e le seguenti
Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali
---------------------------------------------------------------------
CGIL/FP.... (firmato) |CGIL.... (firmato)
---------------------------------------------------------------------
CISL/FPS.... (firmato) |CISL.... (firmato)
---------------------------------------------------------------------
UIL/FPL.... (firmato) |UIL.... (firmato)
---------------------------------------------------------------------
CIDA/Enti locali.... (firmato) |CIDA.... (firmato)
---------------------------------------------------------------------
DIRER/DIREL.... (firmato) |CONFEDIR.... (firmato)
---------------------------------------------------------------------
CSA (FIADEL/CISAL, FIALP/CISAL, |
CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU, CONFILL |
EELL-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL FADEL).... |
(firmato) |CISAL.... (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
C.C.N.L. dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle
autonomie locali relativo al biennio economico 1° gennaio 2004-31
dicembre 2005.
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della
dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il biennio
economico 2004-2005.
Titolo I
PARTE ECONOMICA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del
comparto regioni - autonomie locali, comprese le IPAB, di cui
all'area dirigenziale 2ª dell'art. 2, dell'accordo quadro per la
definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per
il quadriennio 2002-2005 del 23 settembre 2004, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo
1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione e
decorrenza espressamente prescritta dal contratto stesso.
4. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi
carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti
destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del
contratto di cui al comma 3.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo,
restano in vigore le disposizioni dei precedenti C.C.N.L. relativi
all'area dirigenziale 2ª, di cui al comma 1.
Capo II
Il trattamento economico
Art. 2.
Stipendio tabellare
1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come
stabilito dall'art. 21, comma 3, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006,
e' incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici
mensilita', con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dal 1° gennaio 2004: Euro 60,00;
b) dal 1° gennaio 2005: Euro 81,00.
2. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il
nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica
dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, e' rideterminato in
Euro 40.129,98 comprensivo del rateo della tredicesima mensilita'.
3. E' confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35,
comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 nonche' la
retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto di parte economica relativa al biennio 2004-2005, gli
incrementi di cui al comma 1 dell'art. 2 hanno effetto integralmente,
alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della
determinazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato.
Agli effetti della indennita' premio di fine servizio,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista
dall'art. 2122 del codice civile (indennita' in caso di decesso), si
considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del
rapporto.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 2 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, su tutti
gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni,
sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo
stipendio tabellare.
Art. 4.
Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di
risultato
1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni
dirigenziali ricoperte alle date del 1° gennaio 2004 e del 1° gennaio
2005, nell'importo annuo per tredici mensilita', determinato secondo
la disciplina dell'art. 27 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, e'
incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo
di tredicesima mensilita':
a) Euro 572,00 al 1° gennaio 2004;
b) Euro 1.144,00 al 1° gennaio 2005, che comprendono ed
assorbono il precedente incremento.
Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 26 del
C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, sono incrementate, per l'anno 2004 e
per l'anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di
retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.
2. Gli enti, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate
al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a
decorrere dal 31 dicembre 2005, possono adeguare il valore della
retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima
data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del
comma 1.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005, i valori minimi e massimi
della retribuzione di posizione di cui all'art. 27, comma 2, del
C.C.N.L. del 23. dicembre 1999, come modificati dall'art. 23,
comma 2, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006, sono conseguentemente
rideterminati nel valore minimo di Euro 10.443,77 e nel valore
massimo di Euro 44.013,47; resta in ogni caso ferma la disciplina
prevista dall'art. 27, comma 5, del citato C.C.N.L. del 23 dicembre
1999, come modificato dall'art. 24 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006,
le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono
ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte
salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.
5. Le risorse di cui al comma 4, decorrenti dal 31 dicembre 2005,
sono utilizzate per incrementare, a valere dal 2006, le somme
destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di
risultato; la contrattazione decentrata integrativa, di cui all'art.
4, comma 1, lettera g), del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, definisce
i criteri per la ripartizione delle risorse del comma 4 tra le due
voci retributive, nel rispetto delle previsioni dell'art. 28,
comma 1, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.
6. Negli enti per i quali non e' prevista la contrattazione
decentrata integrativa, le risorse di cui al comma 4 sono utilizzate
per incrementare, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, le somme
destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di
risultato, nel rispetto dei criteri per il finanziamento e per la
distribuzione dei due predetti compensi che gli enti definiscono,
previa concertazione, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del C.C.N.L.
del 23 dicembre 1999.
Art. 5.
Tredicesima mensilita'
1. Gli enti corrispondono ai dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato una tredicesima mensilita' nel periodo compreso
tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilita', fatto salvo quanto
previsto nei commi successivi, e' pari:
a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art.
2, comma 2 e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti
al dirigente nel mese di dicembre;
b) al rateo del maturato economico annuo di cui all'art. 35,
comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, ove acquisito;
c) al rateo della retribuzione individuale di anzianita', ove
acquisita.
3. Il diritto alla tredicesima mensilita' matura per 365esimi in
proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa e'
corrisposta per intero ai dirigenti in servizio continuativo dal
1° gennaio dello stesso anno.
4. Ai fini del computo dell'ammontare della tredicesima
mensilita', sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione
lavorativa tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata
assenza dal lavoro per le quali e' prevista comunque la
corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore
all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno,
prima del mese di dicembre, la tredicesima e' dovuta in ragione di
tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed e'
calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2
spettante al dirigente nell'ultimo mese di servizio.
6. Nel caso di assegnazione del dirigente, nel corso d'anno, ad
altro incarico comportante una retribuzione di posizione di importo
diverso da quella connessa al precedente incarico, ai fini della
determinazione dell'ammontare della tredicesima mensilita', i ratei
giornalieri sono computati, in relazione alla effettiva durata degli
incarichi, con riferimento alla retribuzione di posizione per questi
stabilita.
7. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi
in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico e non e' dovuta al dirigente cessato dal
servizio, ai sensi dell'art. 21, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23-bis, comma 1, lettera d), del
C.C.N.L. del 10 aprile 1996, oppure a seguito dell'adozione nei suoi
confronti degli atti previsti dall'art. 27, commi 1, 2 e 3 del
C.C.N.L. del 10 aprile 1996; nel caso di sospensione dagli incarichi
dirigenziali, ai sensi dell'art. 23-ter, del C.C.N.L. del 10 aprile
1996, in relazione alla durata della stessa, i ratei giornalieri
della tredicesima mensilita' sono computati sulle voci retributive di
cui al comma 2, con esclusione della retribuzione di posizione.
8. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la
tutela della maternita', trovano applicazione le regole stabilite nel
decreto legislativo n. 151/2001; i ratei giornalieri della
tredicesima mensilita' spettano, comunque, per i periodi di congedo
parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali e'
prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la
disciplina dell'art. 5 del C.C.N.L. 12 febbraio 2002.
9. Per i periodi temporali di assenza che comportino una
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima
mensilita', relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa
proporzione della riduzione del trattamento economico.
10. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non
lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa
su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della
maturazione della tredicesima mensilita' nei casi in cui ricadano
all'interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la
computabilita', ai sensi del comma 7.
11. E' disapplicata la disciplina dell'art. 3 del C.C.N.L. del 12
febbraio 2002.
Art. 6.
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
1. In occasione del prossimo rinnovo del C.C.N.L. relativo al
quadriennio normativo 2006-2009, le attuali modalita' di
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
contenute nell'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, saranno
oggetto di una complessiva ed approfondita riconsiderazione in
relazione all'obiettivo di pervenire a meccanismi piu' semplici e
certi di determinazione delle risorse finanziarie da destinare agli
istituti del trattamento economico accessorio dei dirigenti.
Art. 7.
Disposizioni specifiche per le camere di commercio
1. Allo scopo di assicurare la miglior diffusione di logiche e
sistemi di gestione coerenti con il sistema a rete delle camere di
commercio e favorire il confronto gestionale tra le stesse, la
definizione dei criteri generali relativi all'individuazione dei
parametri per la graduazione delle funzioni dirigenziali e delle
connesse responsabilita', rilevanti ai fini della retribuzione di
posizione, avverra' tenendo anche conto del posizionamento degli
indicatori di efficienza e qualita' dei servizi in base alle
metodologie di cui al regolamento di amministrazione e contabilita'
vigente.
Conseguentemente, la definizione dei criteri generali relativi ai
sistemi di valutazione dei risultati di gestione, rilevanti ai fini
della retribuzione di risultato, avverra', anche tenendo conto
dell'andamento dinamico dei suddetti indicatori. Le aree di
valutazione, oltre alle scelte specifiche di ciascuna camera di
commercio, si articoleranno con riferimento:
1) al livello di conseguimento degli obiettivi, considerando in
via prioritaria gli obiettivi connessi al programma annuale, comuni a
tutte le posizioni dirigenziali;
2) ad obiettivi specifici per ciascuna di tali posizioni;
3) ai comportamenti organizzativi, considerando in particolare
quelli legati allo sviluppo professionale delle risorse umane ed
all'attuazione dei sistemi di valutazione delle stesse.
L'applicazione del presente articolo avviene nel rispetto del
sistema di relazioni sindacali vigente.
Dichiarazione congiunta n. 1.
Le parti congiuntamente dichiarano che gli incrementi della
retribuzione di posizione e di risultato derivanti dall'applicazione
dell'art. 4, commi 1, 5 e 6, essendo finanziati con risorse previste
ed utilizzate direttamente dal C.C.N.L., non incidono sugli eventuali
aumenti delle medesime voci retributive disposti dagli enti, sulla
base di risorse decentrate legittimamente rese disponibili, nel
rispetto delle regole stabilite nell'art. 26 del C.C.N.L. del
23 dicembre 1999 e dell'art. 23 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006.
Dichiarazione congiunta n. 2.
Le parti congiuntamente dichiarano che, in occasione del prossimo
rinnovo del C.C.N.L. dell'area della dirigenza II, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009, si procedera' ad uno specifico
approfondimento delle problematiche attinenti alla disciplina del
trattamento economico del dirigente cui sia stato conferito un
incarico ad interim. Le parti, inoltre, concordano che si procedera'
ad una revisione della attuale disciplina concernente
l'onnicomprensivita' del trattamento economico del dirigente, con
riferimento alla correlazione tra retribuzione di risultato e i
compensi aggiuntivi previsti dalla vigente disciplina contrattuale e
normativa.
Dichiarazione a verbale n. 1.
La DIRER/DIREL ritiene che la disciplina prevista dall'art. 8,
comma 1 del C.C.N.L. 19 dicembre 1996 sia applicabile anche al
presente contratto.
Dichiarazione a verbale n. 2.
L'organizzazione sindacale CSA ritiene che nel prossimo rinnovo
contrattuale della dirigenza del comparto regioni - autonomie locali
per il quadriennio 2006/2009, debba essere affrontato anche il
problema gia' evidenziato nel corso della presente trattativa, della
estensione della disciplina della "risoluzione consensuale" anche
alle ipotesi di mobilita' per il quale sottopone la seguente
proposta:
proposta di integrazione dell'art. 17 "Indennita' di
risoluzione consensuale" del C.C.N.L. del 1° aprile 1999.
La risoluzione consensuale puo' essere proposta altresi'
dall'amministrazione o dal dirigente anche in caso di mobilita'
volontaria di quest'ultimo, purche' con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, riconoscendogli con cio' il diritto ad una indennita'
concordata volta a compensare gli svantaggi derivanti dal cambiamento
affrontato e consentendo all'amministrazione di poter disporre
autonomamente di tale vacazione nella dotazione organica o di
perseguire il contenimento dei costi per le spese di personale. Tale
indennita' deve rimanere nell'ambito della effettiva capacita' di
spesa dei bilanci dell'ente. La misura dell'indennita' puo' variare
fino ad un massimo di ventiquattro mensilita'.
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