MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 Maggio 2007
Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di
presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
del 7 aprile 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98
del 9 aprile 1982, concernente la determinazione delle attivita'
soggette alle visite di prevenzione incendi;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Rilevata la necessita' di emanare direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio al fine di
disciplinare ed uniformare le modalita' di impiego del processo
prestazionale nell'ambito della prevenzione incendi;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto definisce gli aspetti procedurali e i
criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare
le conseguenti misure compensative, utilizzando, in alternativa a
quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,
l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di
soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia
avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o
costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o
ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificita', la
metodologia descritta nel presente decreto puo' essere applicata:
a) per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini
del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di
attivita' non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
b) per la individuazione delle misure di sicurezza che si
ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del
procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 3.
Domanda di parere di conformita' sul progetto
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista
dall'allegato I, lettera A), al medesimo decreto deve essere
integrata con quanto stabilito nell'allegato al presente decreto, ivi
compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del
sistema di gestione della sicurezza antincendio.
2. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco valuta
l'opportunita' di acquisire il parere del Comitato tecnico regionale,
ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139.
3. Per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto
per la valutazione delle scelte progettuali nonche' della rilevante
complessita' correlata all'esame dei progetti redatti secondo
l'approccio ingegneristico, la durata del servizio, al fine di
determinare l'importo del corrispettivo dovuto, e' ottenuta
moltiplicando il numero di ore stabilito nell'allegato VI al decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due.
Art. 4.
Domanda di deroga
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista
dall'allegato I al medesimo decreto deve essere integrata da una
valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata
osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure
tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo,
determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico,
ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione
del sistema di gestione della sicurezza antincendio.
2. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del
decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la durata del
servizio al fine di determinare l'importo del corrispettivo dovuto,
e' calcolata sulla base di quella prevista per il parere di
conformita' del progetto - determinata a norma del precedente art. 3,
comma 3 - maggiorata del cinquanta per cento.
Art. 5.
Dichiarazione di inizio attivita'
1. La dichiarazione di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 1998 e' comprensiva anche della dichiarazione
in merito all'attuazione del programma relativo al sistema di
gestione della sicurezza antincendio.
Art. 6.
Sistema di gestione della sicurezza antincendio
1. La progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio
ingegneristico comporta la necessita' di elaborare un documento
contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione
della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto
che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono
vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attivita'.
2. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio
e' soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il
sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione
incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari
alla validita' del certificato di prevenzione incendi e, in ogni
caso, non superiore a sei anni.
4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L'importo
da corrispondere per la verifica del SGSA e' uguale a quello dovuto
per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello
previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato
di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del
certificato medesimo.
5. Qualora l'esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei
requisiti previsti, il Comando provinciale dei vigili del fuoco
sospende la validita' del certificato di prevenzione incendi e
provvede a darne comunicazione all'interessato, al sindaco, al
prefetto e alle altre autorita' competenti ai fini dei provvedimenti
da adottare nei rispettivi ambiti.
Art. 7.
Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio
1. E' istituito, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, l'Osservatorio per
l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (di seguito
denominato Osservatorio) al fine di favorire la massima integrazione
tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle disposizioni
inerenti l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
2. L'Osservatorio espleta attivita' di monitoraggio, adotta misure
tese ad uniformare le modalita' attuative dell'approccio
prestazionale al procedimento di prevenzione incendi nonche' fornisce
i necessari indirizzi e supporto agli organi territoriali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Per garantire l'uniformita'
applicativa nella trattazione delle pratiche, i Comandi provinciali
dei vigili del fuoco comunicano all'Osservatorio i dati inerenti i
progetti esaminati redatti secondo l'approccio ingegneristico.
L'Osservatorio, qualora lo ritenga utile per la propria attivita',
puo' richiedere ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco la
produzione della documentazione tecnica inerente singoli
procedimenti.
3. L'Osservatorio opera nell'ambito della Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica avvalendosi dell'Area I -
Coordinamento e sicurezza del lavoro.
4. Con successivo provvedimento a firma del Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono dettate le disposizioni relative
alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2007
Il Ministro: Amato
Allegato
PROCESSO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELL'APPROCCIO
INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
1. Definizioni.
1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti
definizioni:
curva di rilascio termico (Heat Release Rate - HRR): energia
termica emessa da un focolare o da un incendio per unita' di tempo;
e' espressa in W;
incendio di progetto: descrizione quantitativa di un focolare
previsto all'interno di uno scenario di incendio;
livelli di prestazione: criteri di tipo quantitativo e
qualitativo rispetto ai quali si puo' svolgere una valutazione di
sicurezza;
processo prestazionale: processo finalizzato a raggiungere
obiettivi e livelli di prestazione specifici;
scenario di incendio: descrizione qualitativa dell'evoluzione
di un incendio che individua gli eventi chiave che lo caratterizzano
e che lo differenziano dagli altri incendi. Di solito puo'
comprendere le seguenti fasi: innesco, crescita, incendio pienamente
sviluppato, decadimento. Deve inoltre definire l'ambiente nel quale
si sviluppa l'incendio di progetto ed i sistemi che possono avere
impatto sulla sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di
protezione attiva;
scenario di incendio di progetto: specifico scenario di
incendio per il quale viene svolta l'analisi utilizzando l'approccio
ingegneristico.
2. Generalita'.
1. L'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio e'
caratterizzato da una prima fase in cui sono formalizzati i passaggi
che conducono ad individuare le condizioni piu' rappresentative del
rischio al quale l'attivita' e' esposta e quali sono i livelli di
prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da
perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un
sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal
titolare dell'attivita', ove e' sintetizzato il processo seguito per
individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di
prestazione.
2. Definiti gli scenari di incendio, nella seconda fase dell'iter
progettuale si passa al calcolo, e cioe' all'analisi quantitativa
degli effetti dell'incendio in relazione agli obiettivi assunti,
confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione gia'
individuati e definendo il progetto da sottoporre a definitiva
approvazione.
3. Restano ferme le responsabilita' in materia di prevenzione
incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a
carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione
tecnica richiesta.
3. Analisi preliminare (prima fase).
3.1. Definizione del progetto.
1. In questa fase viene definito il progetto al fine di
identificare e documentare almeno i seguenti punti:
eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative
o da esigenze peculiari dell'attivita';
individuazione dei pericoli di incendio connessi con la
destinazione d'uso prevista;
descrizione delle condizioni ambientali per l'individuazione
dei dati necessari per la valutazione degli effetti che si potrebbero
produrre;
analisi delle caratteristiche degli occupanti in relazione alla
tipologia di edificio ed alla destinazione d'uso prevista.
3.2. Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio.
1. In questa fase sono identificati ed esplicitati gli obiettivi
di sicurezza antincendio in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi ed in relazione alle specifiche
esigenze dell'attivita' in esame, ivi compresa la sicurezza delle
squadre di soccorso. Gli obiettivi servono quindi come capisaldi di
riferimento per stabilire i livelli di prestazione.
3.3. Individuazione dei livelli di prestazione.
1. In relazione agli obiettivi di sicurezza individuati, il
progettista deve indicare quali sono i parametri significativi presi
a riferimento per garantire il soddisfacimento degli stessi
obiettivi. I parametri possono includere, ad esempio, temperature
massime dei gas, livelli di visibilita', livelli di esposizione
termica per le persone o per i materiali.
2. Successivamente devono essere quantificati i livelli di
prestazione ossia devono essere definiti i valori numerici rispetto
ai quali verificare i risultati attesi dal progetto. Tali valori
possono essere desunti dalla letteratura tecnica condivisa tra cui si
citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la norma ISO/TR
13387, la norma BS 7974, il decreto del Ministro dei lavori pubblici
9 maggio 2001.
3.4. Individuazione degli scenari di incendio di progetto.
1. Gli scenari di incendio, che rappresentano la schematizzazione
degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione
alle caratteristiche del focolaio, dell'edificio e degli occupanti,
svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del processo di
progettazione prestazionale.
2. L'identificazione degli elementi di rischio d'incendio che
caratterizzano una specifica attivita', se condotta in conformita' a
quanto indicato dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 e
dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, permette di
definire gli scenari d'incendio, intesi quali proiezioni dei
possibili eventi di incendio. Nel processo di individuazione degli
scenari di incendio di progetto, devono essere valutati gli incendi
realisticamente ipotizzabili nelle condizioni di esercizio previste,
scegliendo i piu' gravosi per lo sviluppo e la propagazione
dell'incendio, la conseguente sollecitazione strutturale, la
salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle squadre di
soccorso. A tal fine risultano determinanti, tra l'altro, le seguenti
condizioni:
stato, tipo e quantitativo del combustibile;
configurazione e posizione del combustibile;
tasso di crescita del fuoco e picco della potenza termica
rilasciata (HRR max);
tasso di sviluppo dei prodotti della combustione;
caratteristiche dell'edificio (geometria del locale, condizioni
di ventilazione interna ed esterna, stato delle porte e delle
finestre, eventuale rottura di vetri, ecc.);
condizioni delle persone presenti (affollamento, stato
psico-fisico, presenza di disabili, ecc.).
4. Analisi quantitativa (seconda fase).
4.1. Scelta dei modelli.
1. Il primo approccio progettuale consiste nella scelta dei
modelli da applicare al caso in esame per la valutazione dello
sviluppo dell'incendio e delle sue possibili conseguenze, nonche' per
la valutazione delle condizioni di esodo. Il progettista, sulla base
di valutazioni inerenti la complessita' del progetto, puo' optare tra
i modelli che le attuali conoscenze tecniche di settore mettono a
disposizione.
4.2. Risultati delle elaborazioni.
1. L'applicazione del modello scelto all'opera in esame deve
fornire una serie di parametri numerici che servono a descrivere
l'evoluzione dell'incendio ed a consentire lo sviluppo della
progettazione in termini di raggiungimento dei livelli di prestazione
prefissati.
2. Il documento interpretativo per il requisito essenziale n. 2
"Sicurezza in caso d'incendio" della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione, puo' essere preso a riferimento per
l'individuazione dei principali parametri che descrivono l'incendio.
3. Ai fini della determinazione del comportamento strutturale
della costruzione soggetta all'azione derivante dallo scenario di
incendio di progetto ipotizzato, si applicano le disposizioni di cui
ai punti 4.2 e 5 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno
9 marzo 2007.
4.3. Individuazione del progetto finale.
1. Al Comando provinciale dei vigili del fuoco deve essere
presentato il progetto che e' stato verificato rispetto agli scenari
di incendio prescelti e che soddisfa i livelli di prestazione
individuati.
4.4. Documentazione di progetto.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato I al decreto del
Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione di progetto
deve essere integrata:
relativamente alla fase preliminare (prima fase), dal sommario
tecnico di cui al precedente punto 2, comma 1, firmato congiuntamente
dal progettista e dal titolare dell'attivita', ove e' sintetizzato il
processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto
ed i livelli di prestazione;
per quanto attiene la documentazione di progetto relativa alla
fase di analisi quantitativa (seconda fase), e' richiesta una
particolare attenzione alle modalita' di presentazione dei risultati
in modo che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace,
il comportamento del sistema per quel particolare tipo di analisi.
2. L'esito dell'elaborazione deve essere sintetizzato in disegni
e/o schemi grafici e/o immagini che presentino in maniera chiara e
inequivocabile i principali parametri di interesse per l'analisi
svolta. Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi e agli schemi
grafici, devono essere chiaramente evidenziati i valori numerici nei
punti significativi ai fini della valutazione dell'andamento dei
fenomeni connessi allo sviluppo dell'incendio, in relazione alla
verifica delle condizioni di sicurezza necessarie. Nello specifico si
devono fornire le seguenti indicazioni:
modelli utilizzati: il progettista deve fornire elementi a
sostegno della scelta del modello utilizzato affinche' sia dimostrata
la coerenza delle scelte operate con lo scenario di incendio di
progetto adottato;
parametri e valori associati: la scelta iniziale dei valori da
assegnare ai parametri alla base dei modelli di calcolo, deve essere
giustificata in modo adeguato, facendo specifico riferimento alla
letteratura tecnica condivisa o a prove sperimentali;
origine e caratteristiche dei codici di calcolo: devono essere
fornite indicazioni in merito all'origine ed alle caratteristiche dei
codici di calcolo utilizzati con riferimento alla denominazione,
all'autore o distributore, alla versione e alle validazioni
sperimentali. Deve essere altresi' fornita idonea documentazione
sull'inquadramento teorico della metodologia di calcolo e sulla sua
traduzione numerica nonche' indicazioni riguardanti la riconosciuta
affidabilita' dei codici;
confronto fra risultati e livelli di prestazione: in funzione
della metodologia adottata per effettuare le valutazioni relative
allo scenario di incendio considerato, devono essere adeguatamente
illustrati tutti gli elementi che consentono di verificare il
rispetto dei livelli di prestazione indicati nell'analisi
preliminare, al fine di evidenziare l'adeguatezza delle misure di
protezione che si intendono adottare.
3. Su richiesta del competente Comando provinciale dei vigili del
fuoco devono essere resi disponibili i tabulati relativi al calcolo e
i relativi dati di input.
4. Come gia' richiamato in precedenza, una documentazione
appropriata assicura che tutti i soggetti interessati comprendano le
limitazioni poste alla base del progetto. A partire da questa
documentazione sara' chiaro il criterio con cui sono state valutate
le condizioni di sicurezza del progetto, garantendo una realizzazione
corretta e soprattutto il mantenimento nel tempo delle scelte
concordate.
5. Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
1. La metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione
delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio
valutati ad hoc, richiede, affinche' non ci sia una riduzione del
livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di
tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che
dei progetti. Conseguentemente e' necessario che venga posto in atto
un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito
attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo
fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a
verifiche periodiche. Si richiama pertanto l'attenzione sulla
circostanza che l'uso dell'opera nel rispetto delle limitazioni
ipotizzate, del mantenimento delle misure di protezione previste e
della gestione di eventuali modifiche, impone la realizzazione di un
SGSA adeguato all'importanza dell'opera stessa.
2. Nell'ambito del programma per l'attuazione del SGSA devono
essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai
seguenti punti:
organizzazione del personale;
identificazione e valutazione dei pericoli derivanti
dall'attivita';
controllo operativo;
gestione delle modifiche;
pianificazione di emergenza;
sicurezza delle squadre di soccorso;
controllo delle prestazioni;
manutenzione dei sistemi di protezione;
controllo e revisione.
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