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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Ripartizione risorse anno 2005 del fondo per l'occupazione e formazione
02/06/2007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 12 Aprile 2007 - Ripartizione delle risorse, per l'annualita' 2005 a carico del Fondo per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53. (GU n. 119 del 24-5-2007 )

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DECRETO 12 Aprile 2007 

Ripartizione  delle risorse, per l'annualita' 2005 a carico del Fondo
per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                             di concerto
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art. 6, comma 4, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale
prevede  che  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si  provvede  alla ripartizione tra le regioni e le province autonome
di una quota annua del fondo per l'occupazione;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2007 dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto il decreto ministeriale 13/I/2006 del 9 febbraio 2006 recante
approvazione  del  bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006  del  fondo  di  rotazione  per  la  formazione  professionale e
l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236
del 19 luglio 1993;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto dall'art. 6, comma 4 della
legge  n.  53 dell'8 marzo 2000 si dispone, per l'annualita' 2005, la
destinazione  della  somma  di  euro  15.493.706,97  in  favore delle
regioni  e  province  autonome  per  il  finanziamento di progetti di
formazione destinati ai lavoratori occupati.
  2.  L'onere  di  cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 del fondo
di  rotazione  per  la  formazione professionale e l'accesso al fondo
sociale  europeo,  di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio
1993.
  3.  I  progetti  di  formazione  di  cui  al  comma 1  del presente
articolo sono presentati:
    a) dalle imprese sulla base di accordi contrattuali che prevedano
quote di riduzione dell'orario di lavoro;
    b) direttamente dai singoli lavoratori;

        
      
                               Art. 2.
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari
ad  euro  15.493.706,97,  vengono  assegnate  con  vincolo di scopo e
ripartite  tra  le regioni e le province autonome, come da tabella di
seguito riportata:

Regioni/Province Autonome               |Euro
Valle d'Aosta                           |37.004,27
Piemonte                                |1.238.770,44
Lombardia                               |3.047.965,25
Liguria                                 |424.240,04
Trento                                  |154.624,79
Bolzano                                 |144.900,37
Veneto                                  |1.377.274,64
Friuli Venezia Giulia                   |363.584,45
Emilia Romagna                          |1.288.604,02
Toscana                                 |1.030.534,12
Umbria                                  |233.458,57
Marche                                  |414.639,87
Lazio                                   |1.684.130,84
Abruzzo                                 |297.081,48
Molise                                  |66.502,96
Campania                                |1.152.368,95
Puglia                                  |776.129,74
Basilicata                              |111.711,02
Calabria                                |361.315,32
Sicilia                                 |928.336,00
Sardegna                                |360.529,85
Totale . . .                            |15.493.706,97

  Le  risorse  sono ripartite tra le regioni e alla province autonome
sulla  base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti
attribuibili  ai  settori  privato  e pubblico (Dati Istat - Forze di
lavoro, media 2004).
  2. Allo scopo di promuovere le opportunita' di cui all'art. 6 della
legge n. 53/2000, le regioni e le province autonome possono destinare
fino  al  5%  delle  risorse  loro  assegnate  al  fine  di garantire
un'informazione   adeguata   ai  lavoratori,  alle  imprese  ed  alle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  3.   Le   amministrazioni   regionali  e  delle  province  autonome
garantiscono  nelle  diverse  tipologie  di azione il principio delle
pari opportunita'.

        
      
                               Art. 3.
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome predispongono specifiche
procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate
e  trasmettono  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale
l'atto  deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle
procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale procede alla liquidazione delle risorse di
cui alla tabella dell'art. 2 del presente decreto.
  2.  Le  regioni  e le province autonome comunicano al Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale l'avvenuto impegno delle predette
risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
  3.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto e'
utilizzato  nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti
di Stato (Regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).
  4.  Trascorsi  ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  presente  decreto,  il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca
delle  risorse  non impegnate dalle regioni e dalla province autonome
con   impegni   giuridicamente   vincolanti.   Tali  risorse  vengono
disimpegnate  e  riattribuite  d'intesa  con le regioni e le province
autonome.

        
      
                               Art. 4.
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome inviano al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 luglio di ogni anno, i
dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai
sensi  del  presente  decreto.  I dati vengono raccolti sulla base di
schede  di  monitoraggio  elaborate  dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in accordo con le regioni e le province autonome e
con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono
elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di
monitoraggio   coerente  con  le  diverse  filiere  della  formazione
continua.
  2.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale provvede a
redigere  il  rapporto  annuale  di monitoraggio degli interventi, in
attuazione  a  quanto  stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n.
144 del 17 maggio 1999.
    Roma, 12 aprile 2007

                                           Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                                 Damiano


Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
     Padoa Schioppa



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