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sentenze e pareri: BANDO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE E DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. . Partecipazione (contestata) consentita solo alle Universita'.
11/06/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 83 del 28.03.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina – bando di qualificazione per collaborazione alla redazione del PUGC Piano Urbanistico Comunale Generale e del Nuovo Regolamento Edilizio. Selezione di idoneo soggetto ad alta rilevanza tecnico scientifica.
S.A.: Comune di Ardea (Rm)



Il Comune di Ardea (Rm), ha pubblicato il bando di gara, per l’affidamento di una collaborazione alla redazione del Piano Urbanistico Comunale Generale (PUGC) e del Nuovo Regolamento Edilizio, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 95.000,00

l’Ordine professionale istante, contestando l’illegittimità del bando per relationem agli artt. 90, commi 1, 2, 3, 4, 7 e art. 91, comma 2, del d. Lgs n. 163/2006, chiedeva la revoca del bando stesso e l’integrazione dei soggetti esclusi, in quanto la partecipazione all’affidamento era consentita solamente alle “Università di ogni ordine e grado”.

A parere dell’istante, detta previsione di partecipazione appare in violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

il Comune di Ardea, nel confermare il proprio operato, ha rappresentato quanto segue: il Consiglio Comunale stabiliva di dare incarico al Settore Urbanistica per la redazione del nuovo PRG e del nuovo regolamento edilizio, in collaborazione con idoneo soggetto ad alta rilevanza tecnico scientifica da individuarsi con procedura ad evidenzia pubblica.

Si stabiliva, inoltre, la costituzione di un ufficio di piano, nell’ambito del Settore Urbanistica, nel quale fossero presenti sia professionisti esterni sia un istituto universitario, da scegliersi con procedura ad evidenza pubblica.

Successivamente a ciò, l’Ufficio ha prodotto parallelamente l’indizione di due bandi che, a parere della S.A., per criteri di compatibilità, non potevano essere unificati, per professionisti e per istituti universitari.

A detta della Stazione Appaltante., il secondo bando deve intendersi come parte di un unico progetto che prevede comunque la presenza di soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g) dell’art. 90 del D.lgs n. 163/2006.


L'Autorità, dopo le opportune considerazione

ha ritenuto che il conferimento di un incarico di progettazione, conseguente all'esperimento di apposita procedura amministrativa, attivata con avviso pubblico dall’Amministrazione, con partecipazione consentita solo alle “Università di ogni ordine e grado” si ritiene non conforme agli articoli 90 e 91, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006.

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