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sentenze e pareri: SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE IN SICILIA. Nel calcolo della media si deve tener conto soltanto di tre cifre decimali.
11/06/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 79 del 27.03.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla L.D.F. s.r.l.–  lavori per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica nella strada comunale Terrenove (oggi via Imperatore Federico II) dell’incrocio con la S.S. 115 e per complessivi km. 2,500. S.A.: Comune di Mazara del Vallo.



Un impresa contesta il criterio di aggiudicazione di un Ente appaltante Siciliano ed in particolare la determinazione del valore aritmetico della media delle offerte anomale, ottenuto limitando i decimali a tre cifre. A parere dell’istante, il valore della media deve essere calcolato tenendo conto di tutti i decimali espressi nel dato aritmetico.

A riscontro dell’istruttoria procedimentale, la stazione appaltante e il legale dell’Impresa aggiudicataria controinteressata hanno rappresentato: 

1.a parere della S.A. l’articolo 7, comma 6, lettera n) del d. Lgs. n. 163/2006 non trova applicazione in Sicilia, non essendo ancora stato recepito dal legislatore regionale il Codice dei contratti. Per quanto attiene alla procedura di aggiudicazione, il punto 13 del bando di gara prevede che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza e pertanto la media dei ribassi non può che essere effettuata con tre cifre decimali;

2. a parere del controinteressato l’istanza di parere è improcedibile in quanto in Sicilia il decreto legislativo n. 163/2006, relativamente agli appalti di lavori, non trova immediata applicazione se non per le norme self-executing.

Per quanto attiene al merito dell’istanza, si precisa che il disciplinare di gara individua un sistema di troncamento a tre cifre decimali, non solo con riferimento alla formulazione delle offerte ma anche con riferimento alla media e pertanto le offerte che hanno presentato un ribasso corrispondente alla media sono state correttamente escluse.

L'Autority dopo le dovute considerazioni ha ritenuto che:

-         l’istituto della soluzione delle controversie, di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 è di immediata applicazione nella Regione Siciliana;

-         l’operato della Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi, è conforme all’articolo 21, comma 1 bis della legge 109/1994, così come integrato e modificato dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m.

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