Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
07/12/2006 |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n.262 - Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.». (GU n. 277 del 28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n.262
Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.».
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonche' potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria 1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica: a) dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita' svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62; c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.». 3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprieta' intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3. (( 4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma». )) 5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»; (( b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.». )) 6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente: (( «12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.». )) 7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.». (( 8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente: «2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi». 8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: «2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione. 2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali». 8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti. )) 9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 (( per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, )) recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni. 10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA (( e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti. )) 11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi. 12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «e' definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche». 13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata». 14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attivita' operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, (( per meta' delle risorse, )) nonche' delle amministrazioni statali, (( per la restante meta' delle risorse, )) la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa. 15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico- finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi. 16. Lo schema di regolamento (( previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, e' trasmesso alle Camere per l'aquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, )) le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento puo' essere comunque emanato. 17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. )) L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, puo' essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a societa' specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria. 18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Meta' dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.». 19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 12, 25, 26, 29, 55, 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative): «Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. 2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa. 3. Il depositario e' obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca; b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti. 4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio. 5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.». «Art. 6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa). - 1. La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8. 2. Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformita' delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne e' disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di oli minerali effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni. 3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria. 4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunita' che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. 5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalita' di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari. 6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.». «Art. 8 (Operatore professionale). - 1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa. 2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilita' delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. 3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, puo' ricevere nell'esercizio della sua attivita' professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.». «Art. 9 (Rappresentante fiscale). - 1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato mittente puo' designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od operatore professionale di cui all'art. 8, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria. 2. Il rappresentante fiscale deve in particolare: a) garantire il pagamento della accisa secondo le modalita' vigenti, ferma restando la responsabilita' dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore; b) pagare l'accisa entro il termine e con le modalita' previste dall'art. 8, comma 4; c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce viene consegnata. 3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Ai rappresentanti fiscali e' attribuito un codice di accisa.». «Art. 10 (Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo in altro Stato membro). - 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato. 2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari. 3. L'accisa e' dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa. 4. Quando l'accisa e' a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in cui l'acquirente nazionale non ha la qualita' di esercente un deposito fiscale, ne' quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9.». «Art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 2, ed e' presentata, da parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza. 2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.». «Art. 25 (Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito. 2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi. 3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita' di oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi. 4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. 5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4. 7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni. 8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto. 9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.». «Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas metano). - 1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali [1]. 2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando &nb
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