A distanza di poco piu` di 4 mesi dall`entrata in vigore del d.lgs. 311/06 che, di fatto, introduce l`obbligatorieta` della certificazione energetica degli edifici, si torna sull`argomento per chiarire alcuni aspetti che possono essere fonte di equivoci.
Il decreto legislativo 192/05, che recepiva la direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia, prevedeva che gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, sia nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l`involucro che di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, al termine della costruzione fossero dotati di un attestato di certificazione energetica (art. 6 comma 1).
Tale obbligo interessava gli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita`, comunque denominato, fosse stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 192/05, ovvero dopo l`8 ottobre 2005.
In mancanza dei previsti decreti attuativi (art. 4), tra cui quello relativo alle ``Linee guida nazionali per la certificazione energetica``, tale attestato non poteva essere rilasciato.
La situazione e` cambiata a seguito dell`emanazione del decreto legislativo 311/06 che modifica ed integra il d.lgs. 192/05.
Infatti, in attesa dei mancanti decreti attuativi, e` stabilito che l`attestato di certificazione energetica e` sostituito, a tutti gli effetti, dall`attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica se stabilita dalla locale amministrazione comunale con proprio regolamento, purche` antecedente alla data dell`8 ottobre 2005.
Inoltre, il d.lgs. 311/06 estende gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici, legando tuttavia la necessita` della certificazione all`immissione sul mercato dell`edificio (art. 6 comma 1 bis), indipendentemente dall`effettuazione di eventuali interventi di ristrutturazione.
E` infatti prevista l`applicazione della certificazione energetica, con onere a carico del venditore, con la seguente gradualita` temporale:- a decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell`intero immobile;
- a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell`intero immobile;
- a decorrere dal 1 luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, alle singole unita` immobiliari
L`attestato di qualificazione energetica deve riportare i seguenti dati:-i fabbisogni di energia primaria di calcolo;
- i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico;
- la classe di appartenenza dell`edificio, o dell`unita` immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica eventualmente prevista dalla locale amministrazione comunale.
Nel caso di edifici esistenti, i corrispondenti valori massimi ammissibili sono determinati dalla relativa normativa di riferimento. Ove tali limiti non siano fissati si considereranno quelli relativi ad un identico edificio di nuova costruzione.
L`attestato comprende anche l`indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.
L`attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta`, alla progettazione od alla realizzazione dell`edificio (art. 2 allegato A comma 2) e, nel caso di nuove costruzioni o di interventi di cui all`art.3, comma 2 lettera a), asseverato dal direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori deve asseverare, inoltre, la conformita` delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla Relazione Tecnica (art. 28 comma 1 legge 10/91) presentati all`atto della richiesta del titolo abilitativi.
La dichiarazione di fine lavori priva delle citate asseverazioni e` inefficace (art. 8 comma 2).
Gli obblighi sopra citati vigono dal 2 febbraio 2007, data di entrata in vigore del d.lgs. 311/06, limitatamente agli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita`, comunque denominato, sia stata presentata successivamente all`8 ottobre 2005 .
Nel caso di cessione dell`immobile a titolo oneroso, se il venditore non consegna l`attestato di certificazione (oggi di qualificazione) energetica (art. 6 comma 3), il contratto e` nullo e la nullita` puo` essere fatta valere esclusivamente dall`acquirente (art. 15 comma 8). Pertanto il notaio, in assenza della certificazione, non potra` stipulare l`atto in quanto viziato da nullita`.
Il costruttore, inoltre, deve consegnare l`attestato di certificazione contestualmente all`immobile (quindi se l`immissione in possesso avviene prima della sottoscrizione del contratto di vendita, l`attestato va rilasciato gia` in quel momento) (art.15 comma 7).
Nel caso di locazione, se il locatore non consegna o mette a disposizione del conduttore l`attestato di certificazione in copia dichiarata conforme all`originale in suo possesso (art. 6 comma 4), il contratto di locazione e` nullo e la nullita` puo` essere fatta valere solo dallo stesso conduttore (art. 15 comma 9).
Con l`avvicinarsi della nuova scadenza del 1° luglio 2007, viene esteso l`obbligo della certificazione ai casi di trasferimento a titolo oneroso di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati anche se costruiti secondo le norme antecedenti il d.lgs. 192/05. In tal caso l`attestato di qualificazione energetica non certifichera` la conformita` dell`edificio ai valori del d.lgs.192/05, ma fornira` una valutazione energetica dello stato di fatto, individuando eventuali interventi sull`edificio e sugli impianti che sono in grado di migliorare la prestazione.
Sara` bene porre particolare attenzione a possibili interpretazioni applicative difformi dalla normativa, anche da parte dei notai, dandone tempestiva comunicazione all`Ance per le conseguenti iniziative verso il competente ministero.
FONTE: ANCE