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Gazzetta Ufficiale: Gazz.uff.: previsioni da parte delle forme pensionistiche preesistenti - decreto 10/05/2007
15/06/2007

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE - DELIBERAZIONE 23 Maggio 2007 - Direttive in materia di attuazione da parte delle forme pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62, recante il regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (GU n. 124 del 30-5-2007 )

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

DELIBERAZIONE 23 Maggio 2007 

Direttive   in   materia   di   attuazione   da   parte  delle  forme
pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale
10 maggio  2007, n. 62, recante il regolamento per l'adeguamento alle
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

                           LA COMMISSIONE

  Visto  il  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto  legislativo  n.  252  del 2005), recante la disciplina delle
forme   pensionistiche   complementari,   e  successive  modifiche  e
integrazioni;
  Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 252 del 2005,
che  definiscono  scopo  e funzioni della COVIP, istituita al fine di
perseguire la trasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e
prudente  gestione  delle  forme pensionistiche complementari, avendo
riguardo  alla  tutela  degli  iscritti  e  dei beneficiari e al buon
funzionamento del sistema di previdenza complementare;
  Visto  l'art.  20, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005
che  prevede che le forme pensionistiche complementari gia' istituite
alla  data  di  entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(di  seguito: fondi preesistenti), devono adeguarsi alle disposizioni
del  decreto  medesimo  secondo  i  criteri,  le  modalita' e i tempi
stabiliti  con  uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la COVIP;
  Visto  il  decreto  n.  62  del 10 maggio 2007 (di seguito: decreto
ministeriale),  adottato  del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita  la  COVIP, in attuazione della citata disposizione dell'art.
20, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
  Ritenuto  necessario  fornire  istruzioni  ai  fondi  preesistenti,
indicando  le linee operative per l'adeguamento alla nuova disciplina
secondo  le  disposizioni  contenute  nel decreto ministeriale di cui
sopra;
                                Emana
                       le seguenti direttive:
  Direttive   in   materia   di   attuazione  da  parte  delle  forme
pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale
10 maggio  2007, n. 62, recante il regolamento per l'adeguamento alle
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  Con  decreto  n.  62  del  10 maggio  2007  adottato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale,  sentita  la  COVIP,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 112
del  16 maggio  2007,  e'  stata  data  attuazione  alla disposizione
dell'art.  20,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n. 252 del 2005,
individuando   criteri   e   modalita'  di  adeguamento  delle  forme
pensionistiche complementari preesistenti alla nuova disciplina.
  Tale decreto contiene disposizioni atte a prefigurare un generale e
complessivo  percorso  di  adeguamento  dei  fondi  preesistenti alla
disciplina recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, secondo le
disposizioni   del  decreto  ministeriale  medesimo,  nonche'  alcune
puntuali  indicazioni  preordinate ad individuare gli adeguamenti che
devono  essere  posti  in  essere da parte dei fondi preesistenti che
intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'art.
8 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
  Tenuto  conto  di  quanto  sopra,  con  la  presente  direttiva  si
forniscono  indicazioni  circa  i  principali  profili di adeguamento
previsti  dal  decreto  ministeriale in argomento, ripercorrendone le
disposizioni  nell'ordine  dell'articolato  medesimo  e richiamando i
termini  indicati  nelle diverse disposizioni, nonche' le linee che i
fondi   preesistenti   dovranno   seguire  nel  porre  in  essere  le
conseguenti attivita'.
  Quanto   alle   disposizioni   in   materia   di  organizzazione  e
funzionamento,  l'art.  3  del  decreto  ministeriale prevede che, in
linea  generale, tutti i fondi preesistenti adeguino i propri statuti
alle  disposizioni  di cui agli articoli 5 (assetto organizzativo), 8
(finanziamento),  11  (prestazioni)  e 14 (riscatti e trasferimenti),
fatte  salve  alcune  specifiche  possibilita' di deroga previste nel
decreto medesimo.
  Per  le  specifiche  finalita'  connesse  al  conferimento del TFR,
l'art.   4   del   decreto  ministeriale  chiarisce  che  presupposto
necessario  per  poter risultare destinataria del conferimento e' che
la  forma  sia  a  contribuzione definita, con conseguente obbligo di
costituzione  di  un'apposita  sezione laddove non gia' esistente, ed
abbia  autonoma soggettivita' giuridica ovvero, con riguardo ai fondi
pensione  interni  bancari o assicurativi, abbia comunque costituito,
ove   non   gia'   esistente,  un  patrimonio  separato.  Va  inoltre
richiamata, con riferimento all'ipotesi di conferimento con modalita'
tacite,  l'esigenza che sia garantita l'osservanza della disposizione
dell'art.  8,  comma 9,  del  decreto legislativo n. 252 del 2005. Al
riguardo, va rilevato che il decreto ministeriale prevede che i fondi
preesistenti  che  fanno  ricorso  a  gestioni  assicurative  possono
assicurare  l'attuazione  della  predetta disposizione anche mediante
inserimento  (ove  non  gia'  esistenti)  di  apposite  clausole  nei
contratti assicurativi.
  Quanto a modelli gestionali e criteri di investimento, l'art. 5 del
decreto  ministeriale  richiama l'applicazione dell'art. 6, comma 13,
del  decreto  legislativo  n.  252  del  2005 e relativa normativa di
attuazione, pur prevedendo alcune specifiche deroghe. In particolare,
risulta consentito continuare a gestire le attivita' mediante stipula
di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal
decreto  legislativo n. 209 del 2005, ed e' ammessa la gestione delle
attivita'  in  forma  diretta,  oltre  che  tramite convenzioni con i
soggetti  di  cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 252
del 2005.
  Risultano altresi' consentiti gli investimenti immobiliari in forma
diretta entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del
fondo,  ferma  restando,  in ogni caso, l'esigenza di tener conto dei
criteri  generali  di  gestione  di  cui  al decreto del Ministro del
tesoro  n.  703 del 1996, tra cui il principio della diversificazione
degli investimenti e dei rischi. Per i fondi che alla data di entrata
in  vigore  del decreto ministeriale detengano investimenti superiori
al  predetto  limite e' posto un termine di 5 anni per ricondurre gli
investimenti  medesimi  nell'ambito  del  limite medesimo. E' inoltre
previsto che la COVIP possa stabilire i casi in cui i predetti limiti
possono  essere superati o derogati per specifiche esigenze del fondo
coerenti  con  la  politica  di  gestione  e  la situazione del fondo
stesso.
  Piu'  in  generale la COVIP puo' limitare le categorie di attivita'
nelle  quali  i  fondi preesistenti possono investire direttamente le
risorse  in  funzione  dell'adeguatezza della struttura organizzativa
preposta   alla   valutazione  e  alla  gestione  del  rischio  degli
investimenti.    Specifiche    disposizioni    attengono   poi   alla
possibilita',  per  fattispecie  limitate,  di continuare a concedere
prestiti o di assumere prestiti esclusivamente a fini di liquidita' e
su base temporanea.
  Circa  i  tempi  di  adeguamento  alle  disposizioni  in materia di
investimenti  e  modelli  gestionali,  i  commi 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto   ministeriale   prevedono   un   termine  di  tre  anni  per
l'adeguamento alle disposizioni legislative e di normativa secondaria
in  materia  di  limiti  agli investimenti - fermo restando che trova
immediata  applicazione  la  specifica  previsione di cui all'art. 6,
comma 13,  lett. c),  del  decreto legislativo n. 252 del 2005 - e di
cinque   anni   per   l'adeguamento  alle  altre  disposizioni  degli
articoli 6  e  7  del  decreto  legislativo  n.  252  del  2005,  ove
compatibili  con  il  modello  gestionale adottato nel rispetto delle
norme del decreto ministeriale.
  Infine l'art. 6 del decreto ministeriale precisa che i conflitti di
interesse  sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari emanate
ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 252 del
2005.
  Quanto  alle  attivita'  che i fondi pensione preesistenti dovranno
porre  in  essere  per  attuare  gli adeguamenti previsti dal decreto
ministeriale,  si  rileva  che,  in coerenza con quanto in precedenza
evidenziato,  occorre  distinguere  due  profili:  uno  relativo alle
attivita'  preordinate  a  rendere  possibile il conferimento, a tali
fondi,  del  trattamento  di  fine  rapporto  ai  sensi  della  nuova
normativa,  l'altro  connesso al piu' generale e complessivo percorso
di  adeguamento alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 252
del   2005  secondo  le  disposizioni  del  decreto  ministeriale  in
argomento.
  Con  riguardo  a  tali  profili,  si  forniscono  le seguenti linee
procedurali.
  I  fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del
conferimento del TFR di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 252
del  2005 devono necessariamente essere configurati secondo il regime
della  contribuzione  definita  (anche  attraverso apposite sezioni),
avere  soggettivita'  giuridica  ovvero,  nel  caso  di fondi interni
bancari   o   assicurativi,   patrimonio   separato  e,  quanto  alla
prospettiva  di  ricevere  il TFR attraverso modalita' tacite, devono
provvedere all'istituzione di una linea con le caratteristiche di cui
all'art.  8,  comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005, anche
mediante  inserimento  di  apposite clausole (ove non gia' esistenti)
nei contratti assicurativi in essere.
  La   previa  attuazione  dei  relativi  adeguamenti  e'  condizione
necessaria affinche' i fondi possano essere destinatari, ai sensi del
decreto   legislativo   n.  252  del  2005  e  relative  disposizioni
attuative,  del  trattamento  di  fine  rapporto  e i relativi flussi
possano  essere conferiti. Al riguardo, i fondi pensione preesistenti
che  intendano  ricevere  il conferimento del predetto TFR a far data
dal  1° luglio  2007  devono  tempestivamente avviare le procedure di
adeguamento  alle  norme  del decreto e porre in essere gli specifici
adeguamenti  sopra  richiamati  che risultassero a tal fine necessari
entro il 30 giugno 2007, dandone comunicazione alla COVIP e allegando
la  connessa  documentazione  relativa  alle determinazioni adottate,
anche   con   riferimento   alle  eventuali  modifiche  statutarie  o
regolamentari.  I  fondi dovranno altresi' trasmettere alla COVIP una
comunicazione,  assentita  dall'organo  di amministrazione del fondo,
nella   quale   vengono   specificati   modalita'   e  tempi  per  il
completamento  degli  adeguamenti  al  decreto,  tenendo  conto  che,
laddove non siano indicati nel decreto stesso particolari e piu' ampi
termini  con  riguardo  a  specifici  aspetti,  l'adeguamento  dovra'
avvenire nel piu' breve tempo possibile.
  Analoga  comunicazione  dovra'  essere  trasmessa quanto prima alla
COVIP  da parte di tutti i fondi pensione preesistenti, ancorche' non
intendano  essere  destinatari  del trattamento di fine rapporto, con
l'indicazione  delle  modalita' e dei tempi di adeguamento, formulati
anche  in  ragione  delle  specificita'  e  delle  caratteristiche di
ciascuna forma pensionistica.
  Si   richiama,   infine,  l'opportunita'  che  nell'attuazione  dei
conseguenti  adeguamenti  statutari,  ad esempio con riferimento alle
previsioni  dell'art.  3  del  decreto  ministeriale  in  materia  di
organizzazione e funzionamento, i fondi pensione preesistenti abbiano
come   parametro   di   riferimento,   con  gli  eventuali  necessari
adattamenti,  le  relative  disposizioni  contenute  nello  Schema di
statuto  per  i  fondi  pensione  negoziali  adottato dalla COVIP con
delibera del 31 ottobre 2006.

    Roma, 23 maggio 2007

                                                Il presidente: Scimia



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