COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 23 Maggio 2007
Direttive in materia di attuazione da parte delle forme
pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale
10 maggio 2007, n. 62, recante il regolamento per l'adeguamento alle
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
LA COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto legislativo n. 252 del 2005), recante la disciplina delle
forme pensionistiche complementari, e successive modifiche e
integrazioni;
Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 252 del 2005,
che definiscono scopo e funzioni della COVIP, istituita al fine di
perseguire la trasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e
prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo
riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon
funzionamento del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005
che prevede che le forme pensionistiche complementari gia' istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(di seguito: fondi preesistenti), devono adeguarsi alle disposizioni
del decreto medesimo secondo i criteri, le modalita' e i tempi
stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la COVIP;
Visto il decreto n. 62 del 10 maggio 2007 (di seguito: decreto
ministeriale), adottato del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la COVIP, in attuazione della citata disposizione dell'art.
20, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
Ritenuto necessario fornire istruzioni ai fondi preesistenti,
indicando le linee operative per l'adeguamento alla nuova disciplina
secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui
sopra;
Emana
le seguenti direttive:
Direttive in materia di attuazione da parte delle forme
pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale
10 maggio 2007, n. 62, recante il regolamento per l'adeguamento alle
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Con decreto n. 62 del 10 maggio 2007 adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la COVIP, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 112
del 16 maggio 2007, e' stata data attuazione alla disposizione
dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005,
individuando criteri e modalita' di adeguamento delle forme
pensionistiche complementari preesistenti alla nuova disciplina.
Tale decreto contiene disposizioni atte a prefigurare un generale e
complessivo percorso di adeguamento dei fondi preesistenti alla
disciplina recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, secondo le
disposizioni del decreto ministeriale medesimo, nonche' alcune
puntuali indicazioni preordinate ad individuare gli adeguamenti che
devono essere posti in essere da parte dei fondi preesistenti che
intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'art.
8 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Tenuto conto di quanto sopra, con la presente direttiva si
forniscono indicazioni circa i principali profili di adeguamento
previsti dal decreto ministeriale in argomento, ripercorrendone le
disposizioni nell'ordine dell'articolato medesimo e richiamando i
termini indicati nelle diverse disposizioni, nonche' le linee che i
fondi preesistenti dovranno seguire nel porre in essere le
conseguenti attivita'.
Quanto alle disposizioni in materia di organizzazione e
funzionamento, l'art. 3 del decreto ministeriale prevede che, in
linea generale, tutti i fondi preesistenti adeguino i propri statuti
alle disposizioni di cui agli articoli 5 (assetto organizzativo), 8
(finanziamento), 11 (prestazioni) e 14 (riscatti e trasferimenti),
fatte salve alcune specifiche possibilita' di deroga previste nel
decreto medesimo.
Per le specifiche finalita' connesse al conferimento del TFR,
l'art. 4 del decreto ministeriale chiarisce che presupposto
necessario per poter risultare destinataria del conferimento e' che
la forma sia a contribuzione definita, con conseguente obbligo di
costituzione di un'apposita sezione laddove non gia' esistente, ed
abbia autonoma soggettivita' giuridica ovvero, con riguardo ai fondi
pensione interni bancari o assicurativi, abbia comunque costituito,
ove non gia' esistente, un patrimonio separato. Va inoltre
richiamata, con riferimento all'ipotesi di conferimento con modalita'
tacite, l'esigenza che sia garantita l'osservanza della disposizione
dell'art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005. Al
riguardo, va rilevato che il decreto ministeriale prevede che i fondi
preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative possono
assicurare l'attuazione della predetta disposizione anche mediante
inserimento (ove non gia' esistenti) di apposite clausole nei
contratti assicurativi.
Quanto a modelli gestionali e criteri di investimento, l'art. 5 del
decreto ministeriale richiama l'applicazione dell'art. 6, comma 13,
del decreto legislativo n. 252 del 2005 e relativa normativa di
attuazione, pur prevedendo alcune specifiche deroghe. In particolare,
risulta consentito continuare a gestire le attivita' mediante stipula
di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal
decreto legislativo n. 209 del 2005, ed e' ammessa la gestione delle
attivita' in forma diretta, oltre che tramite convenzioni con i
soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 252
del 2005.
Risultano altresi' consentiti gli investimenti immobiliari in forma
diretta entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del
fondo, ferma restando, in ogni caso, l'esigenza di tener conto dei
criteri generali di gestione di cui al decreto del Ministro del
tesoro n. 703 del 1996, tra cui il principio della diversificazione
degli investimenti e dei rischi. Per i fondi che alla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale detengano investimenti superiori
al predetto limite e' posto un termine di 5 anni per ricondurre gli
investimenti medesimi nell'ambito del limite medesimo. E' inoltre
previsto che la COVIP possa stabilire i casi in cui i predetti limiti
possono essere superati o derogati per specifiche esigenze del fondo
coerenti con la politica di gestione e la situazione del fondo
stesso.
Piu' in generale la COVIP puo' limitare le categorie di attivita'
nelle quali i fondi preesistenti possono investire direttamente le
risorse in funzione dell'adeguatezza della struttura organizzativa
preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli
investimenti. Specifiche disposizioni attengono poi alla
possibilita', per fattispecie limitate, di continuare a concedere
prestiti o di assumere prestiti esclusivamente a fini di liquidita' e
su base temporanea.
Circa i tempi di adeguamento alle disposizioni in materia di
investimenti e modelli gestionali, i commi 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto ministeriale prevedono un termine di tre anni per
l'adeguamento alle disposizioni legislative e di normativa secondaria
in materia di limiti agli investimenti - fermo restando che trova
immediata applicazione la specifica previsione di cui all'art. 6,
comma 13, lett. c), del decreto legislativo n. 252 del 2005 - e di
cinque anni per l'adeguamento alle altre disposizioni degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, ove
compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle
norme del decreto ministeriale.
Infine l'art. 6 del decreto ministeriale precisa che i conflitti di
interesse sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari emanate
ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 252 del
2005.
Quanto alle attivita' che i fondi pensione preesistenti dovranno
porre in essere per attuare gli adeguamenti previsti dal decreto
ministeriale, si rileva che, in coerenza con quanto in precedenza
evidenziato, occorre distinguere due profili: uno relativo alle
attivita' preordinate a rendere possibile il conferimento, a tali
fondi, del trattamento di fine rapporto ai sensi della nuova
normativa, l'altro connesso al piu' generale e complessivo percorso
di adeguamento alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 252
del 2005 secondo le disposizioni del decreto ministeriale in
argomento.
Con riguardo a tali profili, si forniscono le seguenti linee
procedurali.
I fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del
conferimento del TFR di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 252
del 2005 devono necessariamente essere configurati secondo il regime
della contribuzione definita (anche attraverso apposite sezioni),
avere soggettivita' giuridica ovvero, nel caso di fondi interni
bancari o assicurativi, patrimonio separato e, quanto alla
prospettiva di ricevere il TFR attraverso modalita' tacite, devono
provvedere all'istituzione di una linea con le caratteristiche di cui
all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005, anche
mediante inserimento di apposite clausole (ove non gia' esistenti)
nei contratti assicurativi in essere.
La previa attuazione dei relativi adeguamenti e' condizione
necessaria affinche' i fondi possano essere destinatari, ai sensi del
decreto legislativo n. 252 del 2005 e relative disposizioni
attuative, del trattamento di fine rapporto e i relativi flussi
possano essere conferiti. Al riguardo, i fondi pensione preesistenti
che intendano ricevere il conferimento del predetto TFR a far data
dal 1° luglio 2007 devono tempestivamente avviare le procedure di
adeguamento alle norme del decreto e porre in essere gli specifici
adeguamenti sopra richiamati che risultassero a tal fine necessari
entro il 30 giugno 2007, dandone comunicazione alla COVIP e allegando
la connessa documentazione relativa alle determinazioni adottate,
anche con riferimento alle eventuali modifiche statutarie o
regolamentari. I fondi dovranno altresi' trasmettere alla COVIP una
comunicazione, assentita dall'organo di amministrazione del fondo,
nella quale vengono specificati modalita' e tempi per il
completamento degli adeguamenti al decreto, tenendo conto che,
laddove non siano indicati nel decreto stesso particolari e piu' ampi
termini con riguardo a specifici aspetti, l'adeguamento dovra'
avvenire nel piu' breve tempo possibile.
Analoga comunicazione dovra' essere trasmessa quanto prima alla
COVIP da parte di tutti i fondi pensione preesistenti, ancorche' non
intendano essere destinatari del trattamento di fine rapporto, con
l'indicazione delle modalita' e dei tempi di adeguamento, formulati
anche in ragione delle specificita' e delle caratteristiche di
ciascuna forma pensionistica.
Si richiama, infine, l'opportunita' che nell'attuazione dei
conseguenti adeguamenti statutari, ad esempio con riferimento alle
previsioni dell'art. 3 del decreto ministeriale in materia di
organizzazione e funzionamento, i fondi pensione preesistenti abbiano
come parametro di riferimento, con gli eventuali necessari
adattamenti, le relative disposizioni contenute nello Schema di
statuto per i fondi pensione negoziali adottato dalla COVIP con
delibera del 31 ottobre 2006.
Roma, 23 maggio 2007
Il presidente: Scimia
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