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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Attualizzazione di contributi pluriennali - Art. 1 legge 27/12/2006
20/06/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Maggio 2007 - Autorizzazione all'attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 128 del 5-6-2007 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Maggio 2007 

Autorizzazione all'attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi
dell'articolo 1,  commi 511  e  512  della legge 27 dicembre 2006, n.
296.

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  4  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare,  il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1,
comma 13,  del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla
legge  30 luglio  2004,  n.  191,  nonche'  dall'art.  16 della legge
21 marzo  2005,  n.  39,  che reca disposizioni sui limiti di impegno
iscritti   nel   bilancio  dello  Stato  in  relazione  a  specifiche
disposizioni legislative;
  Visto,  altresi', il comma 177-bis dell'art. 4 della medesima legge
n.   350/2003,   introdotto   dall'art.  1,  comma 512,  della  legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  che  ha  integrato  la disciplina delle
procedure  da  seguire  per  l'utilizzo  di  contributi  pluriennali,
prevedendo,  in  particolare,  che questo sia autorizzato con decreto
del  Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi
sul  fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto
a legislazione vigente;
  Visto  l'art. 1, comma 75, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004,
che  detta  disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
  Visto  l'art.  1,  comma 1014  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria 2007) recante, tra l'altro, interventi a sostegno
delle  popolazioni  dei  comuni  della  regione Marche, colpiti dagli
eventi alluvionali nell'anno 2006;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006);
  Vista  la  circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.
13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004);
  Vista  la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del
28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005);
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -  n. 15 del
28 febbraio  2007  recante  "Procedure  da  seguire per l'utilizzo di
contributi pluriennali", secondo la normativa introdotta con la sopra
richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;
  Vista  la  nota del 9 marzo 2007, prot. DPC/BRU/14366, con la quale
il Dipartimento della protezione civile, ha chiesto l'attualizzazione
dei   contributi  pluriennali  recati  dalle  disposizioni  riportate
nell'elenco  allegato  che  entra a far parte integrante del presente
decreto;
  Considerato  che  il CIPE, nella seduta del 5 aprile 2007, ha preso
atto   dell'informativa   sull'utilizzo  dei  contributi  autorizzati
dall'art.  1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007);
  Vista  la  nota  dell'11 aprile  2007,  prot. DPC/BRU/21979, con la
quale   il   Dipartimento   della   protezione   civile   ha  chiesto
l'autorizzazione  all'attualizzazione  del  contributo  quindicennale
previsto  per  gli  interventi  di  cui all'art. 1, comma 1014, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3489  del  2005  (in  Gazzetta Ufficiale n. 22 del 2006), n. 3508 del
2006  (in  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 2006), n. 3534 del 2006 (in
Gazzetta  Ufficiale  n.  179 del 2006), n. 3514 del 2006 (in Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 2006), n. 3536 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n.
185  del  2006),  n.  3539 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 190 del
2006),  n. 3552 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 2006) e n.
3555 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 2006);
  Considerato  che,  dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4,
comma 177-bis  della  richiamata  legge n. 350 del 2003, e' risultato
che,  dall'attualizzazione  dei  contributi quindicennali oggetto del
presente  decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento  netto  rispetto  a quanto previsto a legislazione
vigente,
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis della
legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  le  regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Lazio,   Lombardia,   Marche,  Molise,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna,
Sicilia,  Toscana,  Umbria e Veneto, sono autorizzate ad utilizzare i
contributi  pluriennali,  nella  misura  e per gli importi a ciascuna
assegnati  per  effetto  delle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  richiamate  in  premessa e per le finalita' richiamate
nelle ordinanze stesse.
  2. Relativamente alle assegnazioni disposte in favore di Commissari
di  Governo dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3489  del  2005,  n.  3514  e  n.  3539  del  2006, le operazioni
finanziarie  volte  all'attualizzazione  dei  contributi  pluriennali
saranno  effettuate  dalle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Lazio,
Lombardia,  Marche,  Molise,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna,  Sicilia,
Toscana,  Umbria e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 16 e seguenti,
della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  le  quali provvederanno a
trasferire  il  netto ricavo sulle contabilita' speciali intestate ai
Commissari   di   Governo   per  la  realizzazione  degli  interventi
finanziati.
  3.  L'utilizzo  dei  contributi  pluriennali  di  cui  al  comma 1,
quantificato  includendo  nel  costo di realizzazione dell'intervento
anche  gli  oneri  di  finanziamento,  avverra'  -  sulla  base della
decorrenza  e  scadenza  dei singoli contributi - con attualizzazione
mediante  operazioni  finanziarie,  con  oneri  di  ammortamento  per
capitale  ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che i
soggetti  competenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono
autorizzati   a   perfezionare,   anche   con  il  coordinamento  del
Dipartimento della protezione civile.
  4.  L'utilizzo  dei  predetti  contributi  avverra',  per i singoli
beneficiari,  sulla base di quanto riportato nell'allegato prospetto,
che  costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto,
in relazione alla decorrenza e scadenza degli stessi, al netto ricavo
attivabile  a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione
nonche' al piano di erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il
limite  massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali
variazioni  del suddetto piano, derivanti da esigenze - adeguatamente
documentate  -  dei  soggetti  beneficiari  dei  contributi, dovranno
essere  preventivamente  comunicate alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  protezione civile che provvedera' a
richiedere  autorizzazione  in tal senso al Ministero dell'economia e
delle   finanze  -  Dipartimento  del  Tesoro  e  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato.
  5. Gli schemi dei contratti di mutuo, preventivamente alla stipula,
dovranno esser trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile per il preventivo nulla osta, da
rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  del  Tesoro  -  Direzione  VI.  Entro  30  giorni dalla
stipula,  l'Istituto  finanziatore  dovra' notificare alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della protezione civile
copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.
  6. Nei contratti stipulati dovra' essere inserita apposita clausola
che  prevede  a  carico  degli  Istituti  finanziatori,  l'obbligo di
comunicare,  al  massimo  entro 10 giorni dalla stipula, al Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   -  Dipartimento  del  Tesoro  e
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  (agli uffici
indicati al punto 2 della citata circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT
ed  alla  Banca  d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
finanziaria,  con  indicazione  della  data  e  dell'ammontare  della
stessa,   del   relativo  piano  delle  erogazioni  e  del  piano  di
ammortamento  distintamente per quota capitale e quota interessi, ove
disponibile.

        
      
                               Art. 2.
  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
protezione  civile,  ai  sensi  della circolare 5 aprile 2004, n. 13,
citata in premessa, provvedera', prima della stipula dei contratti di
mutuo,  ad  adottare  gli  atti  necessari  ai  fini  dell'assunzione
dell'impegno   di   spesa  dei  contributi,  a  favore  dei  soggetti
beneficiari  degli  stessi nel limite degli importi massimi riportati
nel prospetto di cui all'art. 1 del presente decreto, con imputazione
al  capitolo  958  del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

        
      
                               Art. 3.
  1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei
contributi  pluriennali  dovra' avvenire nel rispetto della normativa
vigente in materia.
  2.  In  ogni  caso  l'erogazione  dei  contributi  da  parte  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile  sara'  effettuata  su  base  pluriennale  ed  in  misura  non
eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.
  3.  Le  quote  di  contributo  annuale  eventualmente  non  erogate
potranno essere pagate negli esercizi successivi.

        
      
                               Art. 4.
  Le  somme  assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dai
soggetti beneficiari dei contributi dovranno essere versate, da parte
dello  stesso  soggetto,  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per
essere  riassegnate,  con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze,  all'unita'  previsionale  di base 3.2.10.3 - capitoli 7443,
7446 e 7282 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
    Roma, 23 maggio 2007

                                              Il Presidente
                                    del Consiglio dei Ministri: Prodi


   Il Ministro dell'economia
e delle finanze: Padoa Schioppa



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