COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 30 Maggio 2007
Regolamento in materia di procedure sanzionatorie.
LA COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito
decreto n. 252/2005) recante la "Disciplina delle forme
pensionistiche complementari";
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 28, che ha introdotto l'art. 19-quater, intitolato "sanzioni
amministrative", nell'ambito del decreto n. 252/2005;
Visto il rinvio operato dall'art. 19-quater, comma 4, del decreto
n. 252/2005, alla procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito decreto n.
385/1993), fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla
COVIP;
Visto l'art. 145 del decreto n. 385/1993 e successive modifiche ed
integrazioni, che definisce la procedura per l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dello stesso
decreto;
Viste le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (di
seguito legge n. 689/1981), recante "Modifiche al sistema penale",
che trovano applicazione nelle fasi della procedura sanzionatoria non
espressamente disciplinate dall'art. 145 del decreto n. 385/1993;
Viste le indicazioni contenute nell'art. 19-quater, comma 4, del
decreto n. 252/2005 in merito ai criteri da applicare nella
determinazione dell'entita' della sanzione;
Vista la previsione contenuta nell'art. 19-quater, comma 4, del
decreto n. 252/2005 in merito alla responsabilita' solidale dei fondi
pensione o delle societa' istitutrici di forme pensionistiche
complementari nel pagamento della sanzione amministrativa, salvo il
diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;
Visto l'art. 19-quater, comma 4, del decreto n. 252/2005 nella
parte in cui prevede la non applicazione dell'art. 16 della legge n.
689/1981 sul pagamento in misura ridotta;
Visto l'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005 n. 262, che
attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare con proprio
regolamento, le modalita' organizzative per dare attuazione al
principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
decisorie rispetto all'irrogazione delle sanzioni amministrative di
propria competenza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione COVIP del 1° ottobre 2002 in materia di
procedura di applicazione delle sanzioni;
Ritenuto di adottare un nuovo Regolamento in materia di procedure
sanzionatorie;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura
di consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti
vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori,
posta in essere dalla COVIP a partire dal 26 aprile 2007, ai sensi
dell'art. 23 del decreto n. 262/2005;
Delibera
di approvare l'allegato Regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di applicazione,
da parte della COVIP, delle sanzioni amministrative di cui al decreto
n. 252/2005.
Art. 2.
Procedimento sanzionatorio
1. L'istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni
amministrative previste dall'art. 19-quater del decreto n. 252/2005
e' di competenza delle strutture operative secondo l'organizzazione
interna della COVIP.
2. Le decisioni in ordine all'applicazione delle sanzioni sono
adottate dalla Commissione.
Art. 3.
Avvio del procedimento sanzionatorio
1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione
formale, nei confronti dei soggetti responsabili e dell'obbligato in
solido, delle violazioni di cui all'art. 19-quater del decreto n.
252/2005, riscontrate dalla COVIP nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza.
2. L'atto di contestazione a firma del direttore generale, o in sua
assenza o impedimento a firma di un direttore centrale, e' notificato
entro novanta giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti
residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.
3. Il termine di cui al comma 2 decorre dal momento in cui e' stata
riscontrata la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e
soggettivi, dell'infrazione. Per le irregolarita' riscontrate nel
corso di ispezioni, il predetto termine decorre dalla conclusione
degli accertamenti ispettivi. Quando gli atti relativi alla
violazione sono trasmessi alla COVIP con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di
ricezione.
4. La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei
a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della
procedura sanzionatoria, contiene:
a) la sintetica descrizione dei fatti;
b) l'indicazione della violazione riscontrata, con l'indicazione
delle norme violate e delle sanzioni applicabili;
c) il termine entro il quale gli interessati possono esercitare i
diritti di cui all'art. 4;
d) l'indicazione del responsabile del procedimento.
5. La lettera di contestazione viene notificata con le modalita'
previste dall'art. 14 della legge n. 689/1981. A tal fine, le forme
pensionistiche complementari dovranno fornire tempestivamente alla
COVIP, su richiesta della medesima, il recapito dei soggetti
destinatari delle contestazioni.
Art. 4.
Controdeduzioni e audizioni
1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni possono
presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Le
controdeduzioni devono essere indirizzate al direttore generale entro
il termine di sessanta giorni dalla notifica della lettera di
contestazione.
2. Gli scritti difensivi possono avere carattere individuale ovvero
essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati o da alcuni di
essi.
3. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il
seguito della procedura sanzionatoria.
4. I soggetti destinatari, ove lo ritengano necessario, possono
avanzare, nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 1,
richiesta di essere sentiti personalmente o attraverso propri
rappresentanti. La data dell'audizione, da fissare entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta, e' comunicata con un
preavviso di almeno quindici giorni. L'audizione si svolge innanzi al
responsabile del procedimento e di essa e' redatto verbale.
Art. 5.
Fase conclusiva del procedimento
1. Entro centottanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o
dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del
termine per la presentazione delle controdeduzioni, la Commissione
adotta la propria decisione, di archiviazione o di applicazione della
sanzione, con provvedimento motivato.
Art. 6.
Comunicazione dei provvedimenti
1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' notificato, a
cura del responsabile del procedimento, ai soggetti ritenuti
responsabili e all'obbligato in solido entro sessanta giorni, ovvero
entro novanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla
relativa delibera. Il provvedimento e' altresi' pubblicato, per
estratto, sul Bollettino della COVIP.
Art. 7.
Modalita' di pagamento delle sanzioni pecuniarie
1. Nel provvedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie sono
indicate le modalita' di pagamento e l'autorita' alla quale e'
possibile presentare l'eventuale ricorso.
2. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione
pecuniaria di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.
3. L'opposizione al provvedimento non sospende il pagamento delle
sanzioni pecuniarie.
Art. 8.
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Lo stesso e', altresi', pubblicato sul Bollettino e sul
sito Internet della COVIP.
2. La deliberazione COVIP del 1° ottobre 2002 recante "Procedura di
applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3 e all'art.
18-bis, commi 4 e 5 del decreto 124/93" e' abrogata.
Roma, 30 maggio 2007
Il presidente: Scimia
Relazione
Il Regolamento disciplinante le procedure sanzionatorie da'
attuazione alle norme dell'art. 19-quater del decreto n. 252/2005,
introdotto dal decreto legislativo n. 28/2007, e all'art. 24,
comma 1, della legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari (legge n. 262/2005).
Con l'art. 19-quater del decreto n. 252/2005 e' stata ridisegnata
la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie del settore
della previdenza complementare, ampliate le ipotesi di illecito
sanzionabili in via amministrativa e rivisti i limiti minimi e
massimi delle relative sanzioni.
Sono stati, inoltre, definiti i criteri per la determinazione
dell'entita' della sanzione - ferma restando la non applicazione
dell'art. 16 della legge n. 689/1981 sul pagamento in misura ridotta
ed e' stata introdotta la responsabilita' solidale dei fondi pensione
o delle societa' istitutrici di forme pensionistiche complementari
nel pagamento della sanzione amministrativa, salvo il diritto di
regresso nei confronti del responsabile della violazione.
Detto articolo ha poi confermato, con riguardo alle sanzioni di cui
al comma 2, l'applicazione della stessa procedura dettata con
riguardo alle banche dall'art. 145 del testo unico bancario (decreto
legislativo n. 385/1993) e ha attribuito alla COVIP il compito di
irrogare le citate sanzioni, prerogativa in precedenza assegnata al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L'intero procedimento di applicazione delle sanzioni, e non piu' la
sola contestazione degli addebiti e la proposta di irrogazione della
sanzione, ricade, dunque, nella potesta' regolamentare della COVIP,
la quale e' chiamata a rispettare i principi sanciti dall'art. 24
della legge n. 262/2005 ed, in particolare, il principio della
separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie.
A tale principio si conforma il presente Regolamento, che assegna
agli Uffici le funzioni istruttorie e riserva alla Commissione la
funzione decisoria finale.
Rientrano nella fase istruttoria l'attivita' di contestazione
dell'illecito, a firma del direttore generale o, in caso di sua
assenza o impedimento, di un direttore centrale, il vaglio degli
elementi difensivi, prodotti dai soggetti interessati mediante
memorie o nel corso di audizioni e la predisposizione degli atti
conclusivi del procedimento da sottoporre, poi, alla Commissione.
Rientra, quindi, nella fase decisoria la valutazione finale, di
competenza esclusiva della Commissione, in merito alla sussistenza
dei presupposti per l'applicazione della sanzione ovvero per la
relativa archiviazione.
Il Regolamento definisce, inoltre, i termini delle varie fasi
procedimentali, a partire dall'atto di contestazione, nonche' le
modalita' attraverso le quali gli interessati possono presentare
controdeduzioni e formulare osservazioni, al fine di assicurarne il
diritto di difesa.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogata
la procedura precedentemente in essere, di cui alla deliberazione
COVIP del 1° ottobre 2002.
Roma, 30 maggio 2007
Il Presidente: Scimia
Il Segretario verbalizzante: Tais
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