Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 92 del 29.03.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Inarcheck s.p.a. – servizio di validazione del progetto esecutivo dell'auditorium “Oscar Niemeyer - II stralcio” di Ravello.
Un Impresa contesta l'individuazione dell'importo a base di gara dell'affidamento indicato in oggetto (pari a € 30.000,00) ritenendolo di gran lunga inferiore rispetto al minimo che si otterrebbe applicando le indicazioni di cui al D.M. 4.4.2001, tab. B6 (€ 90.774,03).
La stessa contesta anche la previsione del bando secondo la quale il ribasso offerto non puo' essere superiore al venti per cento perche' l'abrogazione dei minimi tariffari, secondo quanto prescritto dall'articolo 2, della legge 248/2006, comporta che l'offerta presentata dai concorrenti non e' soggetta a limitazioni in relazione allo sconto massimo praticabile,
L'Autorita', dopo le opportune considerazioni ha ritenuto che:
- le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d'asta prendendo a riferimento le tariffe professionali rapportate all'effettiva prestazione dedotta in appalto;
- l'individuazione di un limite di sbarramento oltre il quale i ribassi sono ritenuti non ammissibili, non e' conforme alla normativa di cui all'articolo 2 della legge 248/2006.
VISIONA LA DELIBERA INTEGRALE
|