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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle dichiarazione dei redditi dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007
09/07/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 Maggio 2007 - Differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle dichiarazione dei redditi dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007. (GU n. 151 del 2-7-2007 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 Maggio 2007 Differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle dichiarazione dei redditi dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto; Visto il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e, in particolare, l'art. 19 dello stesso decreto, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della medesima imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale sono state apportate modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, e, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto, il quale prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalita' di cui all'art. 3 del medesimo decreto; Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazione e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Visti i decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001, con i quali sono stati individuati altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e, in particolare, l'art. 13 del medesimo decreto concernente modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto l'art. 16 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, concernente l'assistenza fiscale prestata dai Caf- dipendenti; Visto l'art. 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la competenza in materia di assistenza fiscale e norme di coordinamento; Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2007, per il periodo d'imposta 2006, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita' economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2006, nonche' della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Considerate le richieste avanzate dagli operatori della fiscalita' al tavolo tecnico istituito dal Vice-Ministro dell'economia e delle finanze on. Vincenzo Visco, i quali hanno sottolineato in particolare la complessita' delle novita' introdotte dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il loro forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione; Considerato che il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni si rende opportuno al fine di consentire il rispetto degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati da parte degli intermediari abilitati; Sulla proposta del Vice Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2006 1. I soggetti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1° maggio 2007 al 9 settembre 2007, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 10 settembre 2007. 2. I soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2007, scadono fino al 24 settembre 2007, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 25 settembre 2007. 3. Le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, i soggetti che detengono partecipazioni ai sensi degli articoli 5 e 116 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del medesimo decreto presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2007, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 25 settembre 2007. 4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2007, entro il 25 settembre 2007. Art. 2. Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2007 1. I possessori dei redditi indicati all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentano entro il 15 giugno ad un CAF-dipendenti ovvero ad un professionista abilitato l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo. 2. I CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 31 agosto 2007, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 31 luglio 2007 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottantacinque per cento delle medesime dichiarazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2007 Il Presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 9

 


 
 
 
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