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sentenze e pareri: NELLA POLIZZA PROVVISORIA E' AMMESSO L'ERRORE DI BATTITURA. Delibera Autority.
09/07/2007

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 99 del 29.03.2007
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla COESTRA soc. coop.e dalla OCEANIA soc. coop..– lavori di manutenzione straordinaria di 940 alloggi al Rione Salicelle. S.A. Citta' di Afragola.

due imprese lamentano l'esclusione dalla gara , in base alla motivazione di non aver presentato polizza fideiussoria contenente la specifica dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Per una societa', inoltre, la Commissione di gara ha ritenuto che la polizza fideiussoria non riportasse la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile, in quanto conteneva espresso riferimento “all'articolo 195, comma 2, codice civile”: secondo l'istante, si e' trattato di un mero errore di battitura.

Il Consiglio

ha ritenuto che non e' conforme:



- l'esclusione dalla gara di che trattasi delle imprese COESTRA soc. coop. e OCEANIA soc. coop, avendo le stesse presentato le rispettive polizze fideiussorie redatte secondo la scheda tecnica di cui al D.M. 123/2004 e contenenti specifica clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed operativita' della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della S.A.;


- l'esclusione dalla gara di che trattasi dell'impresa OCEANIA soc. coop., avendo la stessa presentato la polizza fideiussoria contenente un mero errore materiale di battitura, immediatamente percepibile, secondo i parametri di cui all'articolo 1431 codice civile, e suscettibile di rettificazione, nel rispetto del principio della conservazione degli atti giuridici.

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