Il contesto di riferimento
La proposta di “Testo Unico” per gli appalti pubblici nasce in un contesto determinato, definito da due scenari fondamentali.
Il primo scenario e' quello derivante dagli impegni del Paese nei confronti dell'Unione Europea ed in particolare dall'obbligo di recepimento delle Direttive emanate in materia di appalti pubblici nel 2004; Direttive che hanno avuto l'obiettivo:
1) di determinare le condizioni della libera circolazione degli operatori economici in tutti gli Stati membri per la loro partecipazione agli appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di importo superiore alle cosiddette “soglie” comunitarie;
2) intervenire sulla cosiddetta “fase di evidenza pubblica”, propedeutica all'esecuzione dell'appalto, imponendo principi generalmente validi e dunque anche per gli appalti sotto le predette soglie
Il secondo scenario e' quello disegnato dal Titolo V, parte seconda, della Costituzione, che detta i principi della competenza legislativa esclusiva delle Regioni e Province Autonome nelle materie non espressamente riservate allo Stato, e della competenza legislativa concorrente delle stesse Regioni nelle
materie in cui allo Stato e' riservata la “determinazione di principi generali”.
Il testo del d.d.l. regionale si e' mosso dunque su detti scenari:
A - rispetto allo scenario europeo:
a) aderendo ai principi e alle procedure unificati, di cui alle Direttive, per
gli appalti tanto di lavori, quanto di servizi e forniture;
b) riferendosi al “ciclo dell'appalto” quale corpo organico che racchiude
le diverse fasi dell'appalto stesso (dalla programmazione fino al collaudo);
B - rispetto allo scenario nazionale:
a) tenendo in conto le competenze esclusive dello Stato che incrociano e
interferiscono con quelle concorrenti;
b) fornendo indirizzi e direttive nelle materie di piu' immediata competenza
regionale.
Ma il d.d.l. regionale, adottato dalla Giunta regionale agli inizi del gennaio
2006, e' anche nato in un momento particolare, anticipando cioe' il varo del
Codice dei Contratti (il DLgs 163/2006, cosiddetto “Codice De Lise”), con il
quale ha dovuto in qualche modo fare i conti.
Il Lavoro della IV Commissione consiliare
Il lavoro condotto in IV Commissione consiliare ha permesso di vagliare il
d.d.l. regionale nel senso di verificarne, attraverso una indagine attenta, la
compatibilita' con i limiti alla potesta' legislativa regionale sanciti dal
Codice De Lise.
Inoltre, la disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture, non
espressamente richiamata dall'articolo 117 della Costituzione fra quelle di
legislazione esclusiva dello Stato, ne' fra quelle di legislazione concorrente
delle Regioni e' stata condizionata dall'espressione della Corte
Costituzionale che ha piu' volte precisato che, in simili ipotesi, e' necessario
verificare, di volta in volta, se le singole materie che la compongono rientrino
nell'una o nell'altra categoria.
In quest'ottica, si e' dovuto aderire al principio secondo cui la potesta'
legislativa regionale non poteva sviare rispetto ai principi generali dettati a
livello centrale con il Codice De Lise che all'art. 4 elenca espressamente sia
i profili attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato che quelli di
legislazione concorrente.
Il testo licenziato dalla Commissione, infatti, oltre a verificare attentamente
ed eventualmente accogliere gli emendamenti in quella sede proposti dalle forze
politiche, ha anche riscritto quegli articoli riferiti alle materie che, sulla
scorta delle competenze di cui al richiamato art. 4 del Codice De Lise,
dovevano rimarcare di piu' e meglio il rispetto di tali competenze o, in
alternativa, accoglierne integralmente indirizzi e principi.
In particolare, la Regione:
- puo' esercitare la propria potesta' normativa concorrente, nel rispetto dei
principi fondamentali contenuti nel Codice De Lise, in tema di programmazione,
approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione
amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza
del lavoro.
- non puo' prevedere una disciplina diversa da quella del Codice in relazione:
alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento
(esclusi i profili di organizzazione amministrativa); ai criteri di
aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sui contratti; alle
attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e
all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione
dei lavori, contabilita' e collaudo (ad eccezione dei profili di organizzazione
e contabilita' amministrative); al contenzioso.
Le critiche al Codice De Lise
Non voglio qui addentrarmi negli elementi di critica al Codice De Lise, in
quanto ampiamente riportati nel parere sostanzialmente negativo espresso dalla
Conferenza delle Regioni, purtroppo inascoltato, ne' sulle caute valutazioni
espresse dal Consiglio di Stato, oltre che dalle Commissioni di Camera e Senato,
anch'esse solo parzialmente accolte, che hanno riguardato innanzitutto il
metodo usato dal precedente Governo nazionale nel percorso di adozione del
Codice, non concertato ne' condiviso con le Regioni:
− ponendosi pertanto ai limiti della costituzionalita';
− proponendo elementi di dubbia potesta' normativa esclusiva;
− procedendo in “eccesso di delega” rispetto al mandato parlamentare
di recepimento delle Direttive comunitarie;
− sottovalutando il principio della “cedevolezza” e dunque della
logica temporaneita' della vigenza delle norme statali fino all'emanazione di
idonee norme regionali nelle materie di propria competenza;
− invadendo infine il campo del potere regolamentare regionale nelle
materie concorrenti.
Questi elementi di critica sono oggi al vaglio della Corte Costituzionale,
atteso i ricorsi intentati da diverse regioni avverso il Codice stesso, il cui
esito (previsto purtroppo non prima di un anno) consentira' di dirimere molte
delle questioni inerenti innanzitutto le eventuali competenze esclusive e
concorrenti della Regione nel settore degli appalti, con la possibilita' che si
aprano nuovi e piu' ampi spazi di legislazione e quindi di adeguamento
dell'attuale quadro normativo.
Le scelte di campo del d.d.l. regionale
Il d.d.l. regionale ha inteso predisporre principi ed indirizzi di richiamo a
successivi provvedimenti di valore regolamentare per il completamento di uno
scenario normativo nuovo che garantisca e rafforzi il ruolo della Regione di
programmazione, di indirizzo e di controllo nel settore degli appalti sul
territorio regionale.
Il Ciclo dell'appalto
Il ciclo dell'appalto e' lo sviluppo integrato di tutte le fasi ed attivita'
necessarie per realizzare un'opera, una fornitura o un servizio.
In tal modo l'appalto sara' gestito e monitorato nel suo complesso: dalla
programmazione alla scelta dell'operatore economico piu' idoneo, ancorche'
abilitato, alla sua esecuzione fino al collaudo e alla successiva manutenzione
dell'intervento, con l'attenzione dovuta alle prerogative e alle diversita'
che
contraddistinguono i lavori rispetto ai servizi e alle forniture.
Il Responsabile Unico del Procedimento
A garanzia del rispetto del principio di unicita' del ciclo dell'appalto e
degli effetti che tale unicita' produce sul risultato finale e' il Responsabile
Unico del Procedimento, figura gia' istituita dalla Legge Merloni per i soli
appalti di lavori e che il d.d.l. regionale estende anche agli appalti di
forniture e
servizi, avendo in tal modo anticipato il Codice De Lise.
Il Responsabile Unico e' la figura piu' idonea a garantire, anche per i servizi
e le forniture, quella continuita' e consequenzialita' del controllo nelle
diverse fasi del ciclo dell'appalto (dalla programmazione all'esecuzione),
altrimenti frammentato in diverse e spesso incerte competenze, atteso che
l'efficacia
anche di un servizio o di una fornitura, esattamente come per i lavori, e' il
frutto di idonee scelte che al RUP competono riguardo a:
a) l'individuazione del livello piu' adeguato di progettazione o di capitolato
prestazionale in base alle esigenze da soddisfare;
b) la piu' opportuna tipologia d'appalto;
c) la scelta delle caratteristiche di qualificazione del miglior contraente;
d) la piu' diretta e continua opera di controllo della corretta esecuzione del
contratto.
La Programmazione
Il d.d.l. regionale semplifica le procedure di programmazione degli interventi,
introducendo due livelli distinti di programmazione: per la Regione e per le
altre amministrazioni appaltanti.
La novita' consiste nella estensione della programmazione anche ai servizi e
alle forniture, ritenendo doverosa la massima trasparenza all'azione
dell'amministrazione pubblica nel rispetto dei bisogni e delle aspettative
dell'utenza finale.
La progettazione
La progettazione concorre alla qualificazione dell'oggetto della gara il cui
livello di definizione condiziona in modo forte le seguenti operazioni. Dunque,
pur rientrando in un ambito discrezionale della Amministrazione appaltante, una
corretta definizione del “che cosa” si appalta e' comunque alla base della
corretta individuazione dei requisiti minimi e delle prestazioni da richiedere
agli operatori economici partecipanti alla gara.
La progettazione nel d.d.l. regionale e' regolamentata ed estesa, anche qui
anticipando le scelte operate dal Codice De Lise, anche ai settori delle
forniture e servizi, prevedendosene un apposito regolamento.
Il riferimento e' in gran parte alle tipologie gia' sperimentate e desunte dalla
Legge Merloni (per quanto attiene i lavori), ma il regolamento regionale
introdurra' delle semplificazioni e tipizzazioni piu' aderenti alle esigenze
espresse dalla diversa natura delle forniture e dei servizi; semplificazioni che
comunque faranno salva la complessita' formale e sostanziale del documento
progettuale, ai fini di rendere possibile ed efficace, anche per la esecuzione
di forniture e servizi, cosi' come delle opere, il controllo di idoneita'.
Viene introdotta la figura del Responsabile Tecnico quale omologo del Direttore
dei Lavori per l'esecuzione di appalti di servizi e forniture.
L'attivita' di collaudo, anche se sulla base di parametri diversi e
diversamente nominati, sara' estesa agli appalti di forniture e servizi.
Pur confermando la progettazione come attivita' di prioritaria competenza
interna
all'amministrazione, sia a garanzia della rapidita' di redazione, del diretto
controllo, della minore onerosita', nonche' come crescita professionale dei
propri tecnici, il d.d.l. regionale ha inteso comunque offrire maggiori garanzie
all'attivita' progettuale svolta all'esterno, attraverso un Fondo per la
progettazione, a favore degli enti appaltanti, sulla base di specifici indirizzi
o condizioni emanati annualmente dalla Regione e aderenti a programmi
finalizzati alla risoluzione di esigenze di particolare rilevanza locale o
comprensoriale (ad esempio: abbattimento delle barriere architettoniche,
salvaguardia ambientale delle aree a rischio, etc.), ovvero alla incentivazione
dello strumento di finanza di progetto).
Tale fondo potra' garantire la qualificazione di un parco-progetti
immediatamente cantierabili nonche' la immediata remunerabilita' delle
prestazioni professionali.
Alla progettazione e' strettamente legata l'attivita' di validazione del
progetto, quale garanzia di rispetto di un metodo progettuale, dei livelli
progettuali laddove idoneamente commisurati, da parte del RUP, alle esigenze
dello specifico appalto. Dunque non un mero obbligo formale, bensi' il
presupposto per un controllo proceduralizzato, costante e continuo delle fasi di
valutazione e verifica del progetto, lungo tutto l'iter. A tanto corrispondera'
una specifica norma regolamentare.
Ulteriori aspetti innovativi del d.d.l. regionale, strettamente legati alla
progettazione, risiedono nell'obbligo di affrontare, per risolvere, tutti
quegli aspetti legati:
a) alla riqualificazione ambientale di spazi costruiti e non;
b) alla eliminazione o mitigazione delle barriere architettoniche per una piena
fruizione dei beni da parte dei soggetti diversamente abili;
c) al risparmio e al rispetto delle risorse non rinnovabili;
aspetti questi tutti condizionanti ai fini della positiva validazione del
progetto.
Il Prezzario regionale
Il d.d.l. ritiene il Prezzario regionale funzionale alla corretta progettazione
e alla piu' realistica individuazione dell'importo di gara. Reso obbligatorio
nella predisposizione degli atti progettuali, il suo utilizzo sara'
“ragionato”, cioe' soggetto a motivati scostamenti, in modo da aderire al
bisogno di analisi
preventive concrete dei costi di realizzazione di ogni intervento, fungendo da
scudo rispetto al fenomeno di alti quanto ingiustificati ribassi d'asta.
La Concorrenza
Su tutti gli aspetti legati alla concorrenza, nucleo fondante delle Direttive
comunitarie e campo di intervento di competenza esclusiva statale, il d.d.l.
regionale non ha introdotto elementi innovativi.
Ha pero' inteso recepire pienamente il principio comunitario, peraltro fatto
proprio anche dal Consiglio di Stato e dalla Commissione Senato, della lesivita'
del rispetto del principio della concorrenza prodotta dall'utilizzo della
procedura di esclusione automatica delle offerte nelle procedure di gara:
procedura questa alla quale comunque le amministrazioni appaltanti saranno
facultate atteso che il Codice De Lise ne ha riproposto il meccanismo, appunto
facoltativamente e per appalti sottosoglia.
Sia comunque chiara, magari impopolare, la scelta di campo del d.d.l. regionale,
nella convinzione che la riduzione dei fenomeni distorsivi negli appalti
(ribassi esagerati, cordate e infiltrazioni malavitose, etc.) puo' essere solo
il frutto di un impegno civile e culturale congiunto da parte di tutti i
soggetti impegnati nel settore: amministrazioni, imprese, professionisti,
operatori economici e rispettive organizzazioni di categoria, oltre agli organi
di prevenzione e repressione istituzionalmente preposti.
In tale ottica il d.d.l. regionale ha inteso discostarsi dall'utilizzo dello
strumento dell'”avvalimento”, strumento che:
− distorce la concorrenza;
− svilisce le norme sul subappalto;
− crea sudditanza delle piccole imprese rispetto alle maggiori
congelandone l'autonoma crescita;
− crea un sistema “virtuale” di qualificazione delle imprese, che
cozza con le esigenze di trasparenza e qualita' imprenditoriale ancor piu'
sentite in Campania e nel Sud Italia.
La motivazione insiste nella contraddizione dello strumento dell'avvalimento
(che peraltro la stessa Associazione Costruttori ha ritenuto invalida e
quantomeno da modificare o limitare) rispetto agli alti livelli di adesione
delle amministrazioni pubbliche al Protocollo di Legalita' proposto dalla
Prefettura di Napoli: uno strumento che, nello spirito della sostanziale utilita',
il d.d.l. regionale fa proprio promuovendone il miglioramento e il superamento
di farraginosita' e lungaggini per una piu' agile ed efficace applicazione.
Iniziative qualificanti
Altre iniziative qualificanti del d.d.l. regionale risiedono in:
− lotta alla criminalita' organizzata, con il richiamo ad un esplicito
impegno da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici gia' in sede di
offerta e di contratto a denunciare ogni forma di malversazione criminale;
− rispetto delle norme sulla sicurezza in cantiere, con l'istituzione di
una Unita' Operativa per il Controllo della Sicurezza che, oltre agli organi
regionali, coinvolge diverse istituzioni interessate, dalla Sanita' all'INAIL,
all'INPS, ai Comitati Paritetici Provinciali, per una campagna permanente di
controlli e verifiche sui cantieri, formazione e informazione degli addetti,
pubblicizzazione periodica dei risultati prodotti;
− iniziative premiali per enti ed imprese che si contraddistinguessero per
il particolare livello di ottimizzazione dei risultati nella gestione degli
appalti, cosi' come forme di penalizzazione per quei soggetti che si
contraddistinguessero per omissione normativa, negligenza lesiva dei diritti e
della sicurezza dei lavoratori o degli utenti di particolari servizi,
inadempimento contrattuale, fino alla sospensione del contratto;
− adozione di sistemi di qualita' per le amministrazioni appaltanti,
intesi come riconoscimento ufficiale di efficienza, efficacia e trasparenza
nelle procedure e negli atti adottati della pubblica amministrazione nel settore
degli appalti, con la formalizzazione di procedure di controllo da applicare a
tutte le fasi dell'azione tecnico-amministrativa della pubblica
amministrazione, dalla
programmazione, alla fase di evidenza pubblica, all'esecuzione del contratto
fino al collaudo;
− il rafforzamento dell'Osservatorio regionale degli appalti, quale
punto di riferimento in Campania per tutte le amministrazioni appaltanti, non
solo per il monitoraggio degli appalti stessi ma anche e principalmente con
l'intento di rafforzare un servizio, gia' oggi svolto con soddisfazione, di
informazione, interpretazione normativa e consulenza in materia di appalti
pubblici, nonche' di indagine ed indirizzo nei diversi campi del settore degli
appalti con particolare richiamo alle verifiche sulla corretta applicazione
delle norme e in particolare di quelle sulla sicurezza.
L'Osservatorio provvedera' anche alla predisposizione degli atti propedeutici
alla definizione dei regolamenti attuatiti e al relativo aggiornamento di
Disciplinari tecnici, modulistica di riferimento e atti di indirizzo.
Forma organizzativa
In ultimo, ma non in ordine di importanza, voglio soffermarmi sulla forma
organizzativa.
Fra gli obiettivi che la Regione si e' posta vi sono quelli:
di stimolare e sostenere la qualificazione delle strutture e degli strumenti per
la gestione delle fasi e delle relazioni economiche del ciclo dell'appalto
pubblico;
di definire indirizzi e raccomandazioni, nonche' offrire strumenti di supporto
alle amministrazioni.
Il d.d.l. regionale si prefigge infatti di adeguare e qualificare:
- le strutture tecniche della Regione e dei soggetti attuatori nella gestione
degli appalti;
- gli strumenti e i documenti tecnici per l'affidamento e per la gestione
degli appalti;
- le relazioni fra gli operatori anche attraverso l'introduzione di manuali e
sistemi di qualita';
- il sistema informativo a copertura di tutto il ciclo dell'appalto;
- i documenti tecnici attraverso il continuo aggiornamento.
Al fine di monitorare gli obiettivi precedentemente esposti, la legge introduce
alcune strutture organizzative regionali, fra cui l'Osservatorio Regionale
sugli Appalti Pubblici e l'Archivio Tecnico Regionale, due strutture che
garantiscono lo sviluppo e la realizzazione di alcune fondamentali attivita'
previste dalla legge: il controllo a campione, il rapporto annuale sugli appalti
pubblici, le politiche e gli incentivi per la Qualita', di Lavori, Servizi e
Forniture. Vengono inoltre istituiti la Consulta Regionale dei Lavori Pubblici e
la Conferenza dei Servizi, con il compito di garantire l'efficace, trasparente
e corretta applicazione della legge.
La Regione intende pervenire, nell'ambito della prossima riorganizzazione dei
propri uffici, ad una forma organizzativa piu' idonea a garantire l'unitarieta',
l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto, unificando,
ottimizzando e qualificando al proprio interno tutte quelle competenze in
materia di appalti oggi frammentate e che devono acquisire idonea visibilita'.
Si intende cioe' fornire un esempio di indirizzo organizzativo da rivolgersi a
tutte le amministrazioni locali del territorio regionale, affinche' si
concentrino le attivita' connesse alla predisposizione degli atti di gara, alla
gestione della gara stessa e alla stipula del contratto, nel convincimento che
un'amministrazione visibilmente forte e competente sia il primo necessario
input per una riqualificazione del settore degli appalti.
L'Assessore regionale proponente (De Luca)
Fonte: giurdanella.it
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