normative: Rischio del rumore, tempo 3 giorni per adeguarsi alla nuova normativa
11/12/2006 |
|
Entrerà in vigore il 14 dicembre 2006 il D.Lgs 195/06. Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all´esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
La valutazione del rischio rumore effettuata secondo i disposti del DLgs 277/91 deve essere riveduta e corretta, entro il 14 dicembre 2006, secondo quanto disposto dal DLgs 195 del 10 aprile 2006, “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”, pubblicato nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2006, che integra con il titolo V-bis il DLgs 626/94 ed abroga il capo IV del DLgs 277/91.
Il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del DLgs 626/94 dovrà comprendere anche il rischio rumore, di conseguenza non sarà più necessario possedere un documento di valutazione ad esso dedicato.
Il nuovo decreto introduce i concetti di valore d’azione e di valore limite d’esposizione: sostanzialmente i valori inferiori e superiori d’azione sono gli stessi del DLgs 277/91 (80 e 85 dB(A)), superati i quali deve scattare l’”azione”, cioè la procedura prevenzionistica e sanitaria prevista dal decreto; il valore limite d’esposizione pari a 87 dB(A), contrariamente ai 90 dB(A) del DLgs 277/91, non deve mai essere superato.
fonte: CPT torino
Visiona il decreto ( file pdf)
|
|
|
| |
|