il Consiglio dei Ministri ha approvato in sede preliminare lo schema di Regolamento attuativo del Codice Appalti (l'approvazione definitiva e' prevista per il prossimo autunno).
Si riportano, di seguito, alcune innovazioni in tema di qualificazione rispetto ai precedenti contenuti regolamentari (D.P.R. 554/99 e D.P.R. 34/2000).
Classifiche iscrizione Art. 58
Vengono introdotte due nuove classifiche intermedie:
III bis 1.500.000
IV bis 3.500.000
Progettazione e costruzione
Le imprese possono avvalersi di progettisti qualificati da
indicare in sede di offerta.
Attrezzatura tecnica Art. 78
L'attrezzatura tecnica (2% della cifra d'affari) dovra'
essere costituita almeno per il 40% da ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria.
Avvalimento Art. 87
Il contratto con cui l'impresa ausiliaria si obbliga a
fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse dovra' contenere:
risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico nonche' durata del
contratto.L'avvalimento non si applica ai beni culturali
Soa Art. 67, 70 e 72 Sanzioni pecuniarie o sospensione
attivita' in caso di inadempienze.Per l'espletamento delle loro attivita',
compresa l'attivita' di promozione commerciale, le SOA non possono ricorrere a
prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
OG11 Art.78
Per la qualificazione nella categoria OG11, l'impresa deve
dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate
OS3, OS5, OS28 e OS30 almeno il 70% dei requisiti di ordine speciale.
L'impresa qualificata nella categoria OG11 puo' eseguire i
lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 per la classifica
corrispondente a quella posseduta. I certificati di lavori relativi alla
categoria OG11 sono utilizzati unicamente per la qualificazione in tale
categoria. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e
successivo bando, un insieme di lavorazioni e' definito come appartenente alla
categoria OG11 qualora dette lavorazioni siano riferibili ad almeno 3 delle
categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30; l'importo di ciascuna di tali
categorie di opere specializzate, cosi' individuate, deve essere pari almeno al
25% dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11.
OS 12 Art. 78
Per i lavori della categoria OS12-A (Barriere stradali di
sicurezza) aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai fini
del collaudo, le imprese presentano una dichiarazione del produttore dei beni
oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e installazione degli
stessi.
Categorie specializzate Art. 107
Si amplia l'elenco delle categorie che, se di importo
superiore al 15%, devono essere eseguite direttamente o in Ati verticale: OS2,
OS3, OS4, OS5, OS8, OS11, OS13, OS14, OS18, OS20, OS21, OS22, OS27, OS28, OS29,
,OS30, OS34, OG11, OG12.
Categorie sdoppiate
La OS 2 viene sdoppiata in OS2A (Superfici decorate e beni
mobili di interesse storico-artistico-archeologico) e OS2B (Beni mobili di
interesse archivistico e librario).
La OS12 viene sdoppiata in OS12A (Barriere stradali di
sicurezza) e OS12B (Barriere paramassi, fermaneve e simili).
La OS18 viene sdoppiata in OS18A (componenti strutturali in
acciaio) e OS18B (Componenti per facciate continue)
fonte: ANIEM
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